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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21615/2024 del 30/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I difensori hanno proposto distinti ricorsi per cassazione: TORINO ha contestato la qualificazione giuridica della rapina (sosteneva che il fatto dovesse essere ricondotto all'art. 624-bis c.p.), il diniego delle attenuanti previste dagli artt. 116 e 114 c.p. e l'eccessività dell'aumento di pena operato ai sensi dell'art. 81, comma 2 c.p.; VERDICCHIO ha dedotto errata valutazione delle risultanze istruttorie che avrebbero portato alla sua condanna e, similmente, ha contestato la qualificazione giuridica della rapina (sussunzione sub art. 624-bis c.p.).

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato inammissibili i ricorsi perché i motivi reiteravano doglianze già esaminate e disattese dalla Corte di appello senza confrontarsi con le argomentazioni di quest'ultima. La sentenza impugnata è stata ritenuta corretta sia nella valutazione probatoria (tra cui geo-localizzazione e riscontri del profilo genetico sui campioni prelevati nel box con i motocicli, non contrastati da prove difensive) sia nella qualificazione giuridica della rapina e nel diniego delle attenuanti. L'aumento di pena ai sensi dell'art. 81, comma secondo, è stato ritenuto giustificato per la pluralità e la gravità dei reati. I ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende e, in solido, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile, liquidate in complessivi euro 3.686,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 624-bis cod. pen.

    I ricorrenti sostenevano che la condotta dovesse essere ricondotta a questa norma; la Corte ha ritenuto invece corretta la qualificazione applicata dalla Corte d'appello (rapina aggravata), non avendo i ricorrenti dimostrato elementi che giustificassero la diversa sussunzione.

  • art. 116 cod. pen.

    Invocata da TORINO come attenuante; la Corte ha ritenuto fondato il diniego operato in appello, motivato e non viziato, per cui l'attenuante non è stata riconosciuta.

  • art. 114 cod. pen.

    Anch'essa invocata come attenuante da TORINO e respinta dalla Corte d'appello; la Cassazione ha confermato la correttezza del diniego, ritenendo inammissibile il gravame che non confuta la motivazione di merito.

  • art. 81, comma secondo, cod. pen.

    L'aumento di pena risultante dall'art. 81 c.p. è stato ritenuto non eccessivo dalla Corte, giustificato dalla pluralità e gravità dei reati accertati; la censura d'eccessività è stata rigettata per mancata illustrazione di un errore motivazionale.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma richiamata per indicare i limiti di interesse nella rappresentazione dei motivi di ricorso; i motivi sono stati riassunti nei limiti di interesse come previsto dalla disposizione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicata per la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, per profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, alla corresponsione di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Un ricorso per cassazione che si limiti a reiterare censure già esaminate e motivate dalla corte di merito senza confrontarsi con le sue argomentazioni è frequentemente dichiarato inammissibile.
  • Prove tecniche solide come riscontri del profilo genetico e dati di geo-localizzazione, quando adeguatamente motivate, possono determinare la conferma della responsabilità anche se contraddette da mere congetture difensive.
  • La contestazione della corretta qualificazione giuridica (es. chiedere la riclassificazione in altra fattispecie) richiede che il ricorrente dimostri in modo specifico e motivato l'errore di diritto o di fatto compiuto dalla corte di merito; deduzioni generiche sono inefficaci.
  • Il diniego delle attenuanti richiede una motivazione di merito che la Cassazione valuta solo sotto il profilo di legittimità: se la corte di merito ha adeguatamente motivato il diniego, la censura di parte non basta a ribaltare la decisione.
  • L'aumento di pena ex art. 81 c.p. per pluralità di reati è legittimo se la corte espone la gravità e la ripetizione delle condotte; le doglianze sull'eccessività devono dimostrare irragionevolezza o violazione di legge per avere successo.
  • In presenza di ricorsi inammissibili con profili di colpa nella determinazione delle cause dell'inammissibilità, è possibile la condanna del ricorrente a sanzioni pecuniarie (es. Cassa delle ammende) e al pagamento delle spese processuali.

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