Regolamento (UE) 2016/2070
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070 della Commissione, del 14 settembre 2016, che stabilisce le norme tecniche di attuazione per i modelli, le definizioni e le soluzioni IT che gli enti sono tenuti ad applicare nella presentazione di informazioni all'Autorità bancaria europea e alle autorità competenti in conformità all'articolo 78, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce i modelli, le definizioni, i portafogli di riferimento e le soluzioni informatiche che gli enti devono utilizzare per inviare alle autorità competenti e all’ABE i dati necessari all’analisi comparata dei metodi interni. La disciplina copre il rischio di credito, il rischio di mercato e, negli allegati, anche il rischio di controparte, fissando contenuti informativi, scadenze, ipotesi di esclusione e una fase transitoria di avvio. L’obiettivo è rendere comparabili i dati tra enti, ridurre gli oneri amministrativi e consentire valutazioni più omogenee della qualità e variabilità dei modelli interni.
Norme tecniche di attuazione sui modelli, definizioni e soluzioni IT per la trasmissione di informazioni degli enti all’ABE e alle autorità competenti nell’ambito dell’analisi comparata dei metodi interni prudenziali.
Ambito di applicazione
Si applica agli enti di cui all’articolo 78, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE che devono trasmettere informazioni alle rispettive autorità competenti ai fini dell’esercizio di analisi comparata previsto dall’articolo 78, paragrafi 2 e 3, della medesima direttiva. Riguarda sia la trasmissione su base individuale sia su base consolidata, con riferimento ai modelli interni per il rischio di credito, il rischio di mercato e il rischio di controparte. Non si applica ai portafogli o strumenti che non rientrano nei portafogli di riferimento previsti, né ai casi in cui l’ente non sia autorizzato a modellare lo strumento o i fattori di rischio pertinenti, abbia mancata approvazione interna o utilizzi metriche di rischio non coperte. Il regolamento si applica in tutti gli Stati membri ed è rilevante ai fini del SEE; prevede inoltre una disciplina transitoria per il primo e il secondo anno di applicazione e per alcune colonne dei modelli di credito.
Norme tecniche di attuazione per l’analisi comparata dei metodi interni bancari
Il regolamento attua l’articolo 78 della direttiva 2013/36/UE e disciplina in modo uniforme la raccolta di informazioni che gli enti devono trasmettere all’ABE e alle autorità competenti per l’esercizio di benchmarking dei metodi interni. I considerando evidenziano l’esigenza di confrontare esposizioni comparabili, ridurre l’onere di segnalazione, graduare l’introduzione dei dati di rischio di credito e utilizzare una soluzione IT coerente con quella già prevista dal regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.
Ambito e finalità della disciplina
La disciplina è costruita per consentire alle autorità di valutare la qualità dei modelli interni e la variabilità dei risultati tra enti, non limitandosi ai soli output finali ma considerando anche ipotesi di modellizzazione, dati storici e portafogli di riferimento. Il regolamento si applica alle segnalazioni rese dagli enti ai sensi dell’articolo 78, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2013/36/UE, sia su base individuale sia consolidata, con particolare attenzione al rischio di credito e al rischio di mercato; negli allegati è inoltre presente una parte dedicata al rischio di controparte.
Modelli di rischio di credito
Per il rischio di credito, l’articolo 2 rinvia ai modelli 101, 102, 103, 104 e 105 dell’allegato III. I modelli coprono:
- le controparti dei low default portfolios;
- i low default portfolios;
- gli high default portfolios;
- le transazioni ipotetiche;
- le informazioni sul nome e sulle caratteristiche dei metodi interni usati per produrre i risultati dei modelli precedenti.
Gli allegati mostrano una struttura di portafogli di riferimento molto dettagliata, costruita per settori e classi di esposizione, con segmentazioni per controparti grandi società, PMI, ipoteche, esposizioni sovrane e enti, nonché per stato in default, protezione del credito, area geografica, dimensione dell’esposizione e, nei casi pertinenti, intervalli di loan-to-value indicizzato. L’impostazione è funzionale al clustering delle esposizioni in insiemi confrontabili tra banche.
Modelli di rischio di mercato e facoltà di esclusione
L’articolo 3 impone la trasmissione dei dati previsti dai modelli dell’allegato VII per i portafogli interni di rischio di mercato, secondo le definizioni degli allegati V e VI. Il regolamento ammette però una limitata esclusione di singoli portafogli quando:
- l’ente non è autorizzato a modellare lo strumento o i fattori di rischio inclusi nel portafoglio;
- la dirigenza dell’ente non ha approvato internamente l’operatività su uno o più strumenti o attività sottostanti;
- uno o più strumenti incorporano rischi sottostanti o caratteristiche di modellizzazione non contemplate nelle metriche di rischio dell’ente.
In tali casi, l’ente deve indicare i portafogli esclusi e il motivo dell’esclusione. Tuttavia, deve comunque inviare le informazioni sui portafogli aggregati tenendo conto solo dei portafogli individuali che è in grado di modellare e per i quali è autorizzato.
Valutazione iniziale di mercato e dati di supporto
Per i portafogli non esclusi ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, lettera a), l’articolo 5 richiede una valutazione iniziale di mercato dei portafogli o dei singoli strumenti inclusi, alla data esatta stabilita nelle istruzioni dell’allegato VI. Nei considerando si spiega che questo dato serve a verificare se lo strumento è stato compreso correttamente e a garantire che le posizioni siano correttamente inserite nei sistemi dell’ente. Per il rischio di mercato, il regolamento valorizza anche la comunicazione delle principali ipotesi di modellizzazione e dei risultati storici dei profitti e perdite, inclusi i dati annuali per i portafogli modellati con simulazione storica del VaR.
Scadenze, riferimenti temporali e rettifiche
L’articolo 4 fissa le date di riferimento e i termini di invio. Per il rischio di credito, la data di riferimento è il 31 dicembre di ogni anno. Per il rischio di mercato, la data di riferimento è quella indicata negli allegati V e VI. Tutte le informazioni devono essere trasmesse entro l’11 aprile di ogni anno; se tale giorno non è lavorativo nello Stato membro dell’autorità competente, il termine slitta al primo giorno lavorativo successivo.
Le rettifiche dei dati già inviati devono essere trasmesse senza indebiti ritardi. Per la valutazione iniziale di mercato del rischio di mercato, la data di invio specifica è rinviata all’allegato V.
Soluzione informatica e interoperabilità con il regolamento (UE) n. 680/2014
L’articolo 6 prescrive che la trasmissione delle informazioni avvenga mediante la soluzione IT sviluppata per le segnalazioni a fini di vigilanza ai sensi dell’articolo 17 del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014. Nei considerando si evidenzia che ciò consente di mantenere coerenza con gli altri flussi segnaletici già in uso presso gli enti, contenendo gli oneri amministrativi e sfruttando un’infrastruttura informatica già disponibile.
Regime transitorio
L’articolo 7 introduce una fase di avvio graduale. Nel primo anno di applicazione gli enti presentano soltanto le informazioni di cui alle lettere c) ed e) dell’articolo 2, cioè i portafogli di cui ai modelli 103 e 105. Nel secondo anno presentano invece solo le informazioni di cui alle lettere a), b), d) ed e), cioè i modelli 101, 102, 104 e 105.
Fino al 31 dicembre 2016 gli enti che non calcolano i requisiti di fondi propri per il rischio di credito con il metodo standardizzato non sono tenuti a compilare la colonna 180 dei modelli 102 e 103 dell’allegato III. Inoltre, per il primo anno di applicazione, la trasmissione delle informazioni di cui agli articoli 2 e 3 deve avvenire entro la chiusura delle attività del 27 dicembre 2016.
Allegati: struttura dei portafogli di riferimento
Gli allegati costituiscono il cuore tecnico del regolamento e dettagliano i portafogli di riferimento per il benchmarking.
Per il rischio di credito, l’allegato I distingue in particolare:
- controparti LDP, con codici identificativi e informazioni su LEI, registri, ISIN, ticker, denominazione, area geografica, portafoglio, settore, tipo di esposizione e facility;
- portafogli LDP, con classificazioni per grandi società, PMI, ipoteche e altre categorie;
- portafogli HDP, con segmentazioni per corporate, PMI, mutui, default/non-default, garanzie e fasce di esposizione.
Per il rischio di controparte e il rischio di mercato, gli allegati introducono portafogli analoghi con suffissi specifici e ulteriori suddivisioni. La logica complessiva è quella di standardizzare la rappresentazione delle esposizioni in modo da rendere confrontabili i risultati tra enti, anche quando i modelli interni sono differenti.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
L’articolo 8 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Trattandosi di regolamento della Commissione, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Trasmissione delle informazioni su base individuale e consolidata
L’articolo 1 impone agli enti interessati di presentare alle rispettive autorità competenti tutte le informazioni previste dagli articoli 2 e 3 sia su base individuale sia su base consolidata.
Informazioni sul rischio di credito
L’articolo 2 richiede la trasmissione delle informazioni indicate nei modelli 101, 102, 103, 104 e 105 dell’allegato III, secondo le istruzioni degli allegati II e IV. I modelli riguardano rispettivamente controparti, portafogli LDP, portafogli HDP, transazioni ipotetiche e le informazioni su nome e caratteristiche dei metodi interni usati per produrre i risultati dei modelli 102-104.
Informazioni sul rischio di mercato e casi di esenzione
L’articolo 3 prevede la trasmissione dei dati contenuti nei modelli dell’allegato VII, secondo le definizioni dei portafogli e le istruzioni degli allegati V e VI. Un ente può non trasmettere i dati di un singolo portafoglio se non è autorizzato a modellare lo strumento o i fattori di rischio, se la dirigenza non ha approvato internamente l’operatività su tali strumenti, oppure se gli strumenti incorporano rischi o caratteristiche di modellizzazione non coperti dalle metriche dell’ente. In caso di esclusione, l’ente deve segnalare i portafogli esclusi e indicarne il motivo, ma deve comunque trasmettere i dati dei portafogli aggregati sulla base dei portafogli individuali che è in grado di modellare.
Date di riferimento e termini di invio
L’articolo 4 stabilisce che le informazioni sul rischio di credito sono riferite al 31 dicembre di ogni anno, mentre quelle sul rischio di mercato alla data di riferimento indicata negli allegati V e VI. Le informazioni devono essere inviate entro l’11 aprile di ogni anno; se tale data non è lavorativa nello Stato membro dell’autorità competente, il termine slitta al primo giorno lavorativo successivo. Le correzioni dei dati già trasmessi devono essere inviate senza indebiti ritardi.
Valutazione iniziale di mercato
L’articolo 5 richiede, per i portafogli diversi da quelli esclusi ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, lettera a), una valutazione iniziale di mercato dei portafogli o dei singoli strumenti inclusi, alla data esatta indicata nelle istruzioni dell’allegato VI.
Soluzione IT
L’articolo 6 impone l’uso della soluzione IT sviluppata per le segnalazioni a fini di vigilanza ai sensi dell’articolo 17 del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.
Disposizioni transitorie
L’articolo 7 prevede che, nel primo anno di applicazione, per il rischio di credito siano presentate solo le informazioni di cui alle lettere c) ed e) dell’articolo 2; nel secondo anno solo quelle di cui alle lettere a), b), d) ed e). Fino al 31 dicembre 2016 gli enti che non applicano il metodo standardizzato per il rischio di credito non devono compilare la colonna 180 dei modelli 102 e 103 dell’allegato III. Nel primo anno di applicazione, le informazioni di cui agli articoli 2 e 3 devono essere trasmesse entro la chiusura delle attività del 27 dicembre 2016.
Entrata in vigore
L’articolo 8 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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