Regolamento (UE) 2016/2023
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2023 della Commissione, del 18 novembre 2016, relativo all'autorizzazione del benzoato di sodio, del sorbato di potassio, dell'acido formico e del formiato di sodio come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali (Testo rilevante ai fini del SEE )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza l’uso del benzoato di sodio, del sorbato di potassio, dell’acido formico e del formiato di sodio come additivi per mangimi per tutte le specie animali, dopo aver verificato che soddisfano le condizioni di autorizzazione del regolamento (CE) n. 1831/2003. Per ciascun additivo sono stabiliti composizione, modalità di analisi, limiti di impiego e prescrizioni per la tutela degli utilizzatori. È inoltre prevista una disciplina transitoria solo per il benzoato di sodio, con possibilità di commercializzazione e uso delle scorte preesistenti fino a esaurimento.
Autorizzazione di benzoato di sodio, sorbato di potassio, acido formico e formiato di sodio come additivi tecnologici per mangimi destinati a tutte le specie animali, con condizioni d’impiego e misura transitoria per il benzoato di sodio.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli operatori del settore dei mangimi e riguarda l’immissione sul mercato e l’uso, per tutte le specie animali, di quattro additivi per mangimi classificati nella categoria degli additivi tecnologici e nel gruppo funzionale degli additivi per l’insilaggio. Si applica nel territorio dell’Unione ed è direttamente applicabile in ciascuno Stato membro; per il benzoato di sodio prevede inoltre un regime transitorio per i prodotti e i mangimi etichettati prima del 9 giugno 2017 in conformità alle norme precedenti. Sono fissate condizioni specifiche di impiego, limiti massimi e prescrizioni di sicurezza per gli utilizzatori.
Autorizzazione del benzoato di sodio, del sorbato di potassio, dell’acido formico e del formiato di sodio come additivi per mangimi
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2023 della Commissione autorizza quattro sostanze come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali, nella categoria degli additivi tecnologici e nel gruppo funzionale degli additivi per l’insilaggio. La decisione si fonda sulle valutazioni scientifiche dell’EFSA e sulla verifica che siano rispettate le condizioni previste dall’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003.
Contesto normativo e base giuridica
La Commissione richiama il regolamento (CE) n. 1831/2003, che disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e le relative procedure. In particolare, il provvedimento si colloca nel quadro delle disposizioni relative agli additivi per l’insilaggio di cui all’articolo 10, paragrafo 7, in combinato disposto con l’articolo 10, paragrafi da 1 a 4, e si fonda sull’articolo 9, paragrafo 2, del medesimo regolamento.
Valutazioni EFSA e sicurezza
Per ciascun additivo la Commissione richiama un parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare:
- per il benzoato di sodio, l’EFSA ha escluso effetti negativi su salute animale, salute umana e ambiente, segnalando tuttavia un potenziale effetto sensibilizzante e un rischio da inalazione;
- per il sorbato di potassio, l’EFSA ha escluso impatti negativi, ma ha evidenziato irritazione cutanea, oculare e potenziale irritazione respiratoria;
- per l’acido formico, l’EFSA ha escluso impatti negativi, ma lo ha qualificato come corrosivo per pelle, occhi e vie respiratorie;
- per il formiato di sodio, l’EFSA ha escluso impatti negativi, ma nella forma liquida lo ha ritenuto corrosivo per pelle, occhi e vie respiratorie.
L’Autorità ha inoltre ritenuto non necessarie prescrizioni specifiche di monitoraggio successivo all’immissione sul mercato e ha verificato la relazione sui metodi di analisi elaborata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
Autorizzazione e condizioni di impiego
L’articolo 1 autorizza gli additivi indicati nell’allegato alle condizioni ivi previste. L’allegato disciplina separatamente ciascuna sostanza, definendone composizione, specifiche chimiche, metodi analitici e limiti massimi di impiego nei mangimi completi con umidità al 12%.
I limiti principali sono i seguenti:
- benzoato di sodio: 2 400 mg/kg;
- sorbato di potassio: 300 mg/kg;
- acido formico: 10 000 mg/kg;
- formiato di sodio: 10 000 mg/kg, espressi come equivalente acido formico.
Prescrizioni operative e tutela degli utilizzatori
Per tutti gli additivi autorizzati l’allegato impone agli operatori del settore dei mangimi l’adozione di misure organizzative e procedure operative idonee a prevenire i rischi per gli utilizzatori. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo con tali misure, l’uso dell’additivo e delle premiscele richiede dispositivi di protezione individuale, inclusi protezione respiratoria, guanti e occhiali di sicurezza.
Condizioni specifiche per singolo additivo
Per il benzoato di sodio è previsto che la miscela di varie fonti non superi i tenori massimi consentiti. Per il sorbato di potassio è richiesto l’impiego in materiali facili e moderatamente difficili da insilare, in coerenza con le conclusioni scientifiche dell’EFSA. Per l’acido formico e per il formiato di sodio si stabilisce che la miscela di varie fonti non deve superare i tenori massimi consentiti nei mangimi completi.
Regime transitorio per il benzoato di sodio
L’articolo 2 introduce una disciplina transitoria limitata al benzoato di sodio e ai mangimi che lo contengono. I prodotti fabbricati ed etichettati prima del 9 giugno 2017, conformemente alle norme applicabili prima del 9 dicembre 2016, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte. La previsione risponde all’assenza di motivi di sicurezza che richiedano l’applicazione immediata della nuova disciplina.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto di esecuzione della Commissione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Autorizzazione degli additivi
L’articolo 1 autorizza gli additivi elencati nell’allegato, appartenenti alla categoria "additivi tecnologici" e al gruppo funzionale "additivi per l’insilaggio", alle condizioni fissate nello stesso allegato. L’autorizzazione riguarda tutte le specie animali.
Condizioni tecniche e limiti di impiego
L’allegato specifica per ciascun additivo numero di identificazione, composizione minima, forma fisica, caratteristiche della sostanza attiva, metodo di analisi e tenore massimo nei mangimi completi con umidità al 12%. Sono previsti limiti di 2 400 mg/kg per il benzoato di sodio, 300 mg/kg per il sorbato di potassio, 10 000 mg/kg per l’acido formico e 10 000 mg/kg equivalenti acido formico per il formiato di sodio.
Prescrizioni di sicurezza per gli utilizzatori
Per tutti e quattro gli additivi l’allegato impone agli operatori del settore dei mangimi l’adozione di procedure operative e misure organizzative per prevenire i rischi per gli utilizzatori. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, l’uso dell’additivo e delle premiscele deve avvenire con dispositivi di protezione individuale, inclusi mezzi di protezione dell’apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza.
Limiti ulteriori e condizioni specifiche per singoli additivi
Per il benzoato di sodio è stabilito che la miscela di varie fonti non deve superare i tenori massimi consentiti. Per il sorbato di potassio l’additivo deve essere utilizzato in materiali facili e moderatamente difficili da insilare. Per l’acido formico e per il formiato di sodio è previsto che la miscela di varie fonti non superi i tenori massimi consentiti nei mangimi completi.
Misura transitoria per il benzoato di sodio
L’articolo 2 consente che il benzoato di sodio e i mangimi che lo contengono, prodotti ed etichettati prima del 9 giugno 2017 secondo le norme applicabili prima del 9 dicembre 2016, possano continuare a essere immessi sul mercato e impiegati fino a esaurimento delle scorte.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
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