Cassazione Civile, Ordinanza n. 00083/2026 del 02/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (consulente)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di revoca, proposta ai sensi dell'art. 67, comma 2, l.fall., di un pagamento di euro 724.500,00 eseguito da una società poi ammessa all'amministrazione straordinaria in favore di una società di consulenza. Il giudice di primo grado ha respinto la domanda, ritenendo non dimostrata la consapevolezza in capo all'accipiens dello stato di insolvenza della solvens, nonostante le notizie di stampa sul dissesto. In appello, la società attrice ha insistito sostenendo che la controparte, quale operatore qualificato e primaria analista aziendale, avrebbe dovuto percepire i sintomi della decozione anche per la propria specifica vocazione professionale. La corte d'appello ha però confermato il rigetto, ritenendo tardiva la deduzione della qualità professionale specifica della convenuta ai fini indiziari, perché introdotta solo in appello, e comunque insindacabile nel merito la valutazione negativa della prova presuntiva della scientia decoctionis. Con il ricorso per cassazione la società ricorrente ha articolato otto motivi: violazione dell'art. 345 c.p.c. per avere la corte qualificato come nuova e tardiva la deduzione sulla qualità di primaria analista finanziaria; omesso esame di un fatto decisivo; violazione degli artt. 132 n. 4 e 118 disp. att. c.p.c., 111 Cost. e 6 CEDU per motivazione illogica e contraddittoria; violazione degli artt. 49 d.lgs. 270/1999, 67, comma 2, l.fall., 2727 e 2729 c.c. per mancata valorizzazione delle presunzioni; ulteriori censure per omesso esame e per violazione degli artt. 342, 345 e 346 c.p.c. quanto alla rituale deduzione della specifica vocazione professionale e alla sua emersione dagli atti e dalla visura camerale. La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi inammissibili: la nuova deduzione sulla specifica vocazione professionale costituiva fatto secondario non allegato tempestivamente e dunque precluso in appello; inoltre, la critica mirava in realtà a ottenere una diversa valutazione del materiale indiziario e della ricostruzione fattuale, attività riservata al giudice di merito se la motivazione non è apparente o contraddittoria. Quanto al ricorso incidentale della resistente, esso è stato dichiarato tardivo e quindi inefficace ai sensi dell'art. 334, comma 2, c.p.c., essendo stato notificato oltre il termine di sei mesi dal deposito della sentenza impugnata. La decisione finale è stata quindi di dichiarare inammissibile il ricorso principale e inefficace quello incidentale, con condanna della ricorrente principale alle spese.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale perché tutti i motivi tendevano a contestare la valutazione di merito sulla prova della scientia decoctionis o introducevano tardivamente un fatto secondario non dedotto in primo grado; ha inoltre dichiarato inefficace il ricorso incidentale perché notificato oltre il termine lungo di impugnazione. La società ricorrente è stata condannata a rifondere le spese del giudizio alla controricorrente ed è stato disposto l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 67, comma 2, l.fall.
Norma posta a fondamento dell'azione revocatoria fallimentare del pagamento effettuato in periodo sospetto, richiedendo la prova della conoscenza dello stato di insolvenza da parte del terzo accipiens.
art. 345 c.p.c.
Nel giudizio di appello non sono ammessi nuovi mezzi di prova e nuovi fatti secondari non tempestivamente allegati, salvo rimessione in termini; la deduzione sulla specifica vocazione professionale della convenuta è stata ritenuta tardiva.
art. 2727 c.c.
La prova della scientia decoctionis può essere fornita per presunzioni, purché gli indizi siano idonei a fondare un ragionamento inferenziale logicamente corretto.
art. 2729 c.c.
Il giudice di merito conserva un potere discrezionale nella selezione e valutazione degli indizi; il controllo di legittimità interviene solo in caso di macroscopica erronea individuazione della regola inferenziale o falsa applicazione dei caratteri di gravità, precisione e concordanza.
art. 116, comma 1, c.p.c.
La valutazione delle prove e delle presunzioni semplici rientra nel prudente apprezzamento del giudice di merito.
art. 360 c.p.c.
Sono stati evocati i vizi di violazione di legge, nullità della sentenza/procedimento e omesso esame di fatto decisivo; la Corte ha però escluso che le censure si traducessero in un vizio scrutinabile in cassazione.
art. 132 n. 4 c.p.c.
Richiamato per denunciare un asserito difetto di motivazione, ma la Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza d'appello non fosse apparente né meramente contraddittoria.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. per contestare la motivazione della sentenza impugnata.
art. 111, comma 6, Cost.
Richiamato a sostegno della doglianza di motivazione illogica e contraddittoria.
art. 6 CEDU
Richiamato a sostegno della doglianza sul diritto a una decisione motivata.
art. 49 d.lgs. n. 270/1999
Richiamato nel motivo relativo alla revocatoria nell'ambito dell'amministrazione straordinaria.
art. 342 c.p.c.
Richiamato per contestare la rituale formulazione dei motivi di appello e la deduzione della specifica vocazione professionale della controparte.
art. 346 c.p.c.
Richiamato in relazione alla pretesa persistenza/consumazione delle domande e delle eccezioni in appello.
art. 327, comma 1, c.p.c.
Usato per affermare la tardività del ricorso incidentale proposto oltre il termine lungo per impugnare.
art. 334, comma 2, c.p.c.
Poiché il ricorso incidentale era tardivo e il ricorso principale è stato dichiarato inammissibile, il ricorso incidentale è stato dichiarato inefficace.
art. 83, comma 2, d.l. n. 18/2020
Richiamato per la sospensione dei termini processuali nel periodo emergenziale.
art. 36, comma 1, d.l. n. 23/2020
Richiamato per la sospensione dei termini processuali nel periodo emergenziale.
art. 1 l. n. 742/1969
Richiamato per la sospensione feriale dei termini.
art. 16, commi 1 e 3, d.l. n. 132/2014
Richiamato per la disciplina applicabile alla sospensione feriale nei giudizi civili.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte della ricorrente.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato quale parametro dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di revocatoria fallimentare la scientia decoctionis del terzo può essere provata anche per presunzioni, ma gli indizi devono essere tempestivamente allegati e processualmente utilizzabili.
- In appello non possono essere introdotti nuovi fatti secondari a sostegno della prova presuntiva, se non nei limiti della rimessione in termini; la mera rilevanza probatoria del fatto non supera da sola il divieto di nova.
- La deduzione che una parte abbia una particolare qualificazione professionale può incidere sulla valutazione presuntiva della conoscenza dello stato d'insolvenza solo se tale fatto sia stato ritualmente introdotto nel giudizio di merito.
- Il sindacato di legittimità sulla prova per presunzioni non consente di sostituire una diversa lettura degli indizi a quella del giudice di merito; è censurabile solo la macroscopica erronea applicazione dei criteri di gravità, precisione e concordanza.
- Il vizio di omesso esame di fatto decisivo richiede che il fatto storico sia specificamente dedotto e riprodotto in ricorso; non basta lamentare la mancata valorizzazione di singole risultanze istruttorie, se il fatto controverso è stato comunque preso in considerazione dal giudice.
- Un ricorso incidentale notificato oltre il termine lungo è tardivo e, se il ricorso principale è dichiarato inammissibile, resta inefficace ai sensi dell'art. 334, comma 2, c.p.c.
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