Cassazione Penale, Sentenza n. 18905/2024 del 14/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Conte ha impugnato l'ordinanza del 22/09/2023 che aveva rigettato la sua istanza di affidamento in prova ai servizi sociali e ratificato il provvedimento del 28/02/2023 che disponeva la detenzione domiciliare per la residua pena (4 mesi e 18 giorni) per reato di produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti. Il ricorso articolava due motivi principali: (1) il Tribunale di sorveglianza aveva erroneamente respinto la produzione documentale trasmessa via PEC il 21/09/2023 (prova dell'attività lavorativa) ritenendola intempestiva applicando il termine dei cinque giorni dell'art. 666 comma 3 c.p.p., mentre la produzione di documenti, nel procedimento di esecuzione, non è soggetta a quel termine; (2) il Tribunale aveva deciso senza acquisire la relazione di sintesi aggiornata dell'UEPE e si era basato su informazioni di polizia non aggiornate e generiche (frequentazioni di pregiudicati), quindi il provvedimento risultava viziato nella motivazione.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che il termine di cinque giorni previsto dall'art. 666 comma 3 c.p.p. riguarda solo il deposito delle memorie difensive e non la produzione dei documenti, pertanto il Tribunale non poteva rigettare la prova documentale inviata dalla difesa. Ha inoltre ritenuto inadeguata e non aggiornata la valutazione basata su segnalazioni di frequentazioni di soggetti pregiudicati risalenti a due anni prima e ha rilevato l'omessa acquisizione della relazione aggiornata dell'UEPE. Per questi motivi la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma per nuovo esame dell'istanza di affidamento in prova, con acquisizione della documentazione e della relazione UEPE necessari.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
riferimento al reato di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti
Norma che definisce il tipo di reato per il quale è stata inflitta la pena definitiva; utilizzata in motivazione per indicare la natura della condanna già passata in giudicato
art. 666, comma 3, cod. proc. pen.
termine dei cinque giorni antecedenti all'udienza per il deposito delle memorie
La Corte interpreta che tale termine si riferisce esclusivamente al deposito delle memorie difensive e non impedisce la produzione di documenti, purché la produzione avvenga nel rispetto del contraddittorio; quindi il rigetto di documenti per presunta intempestività ai sensi di questo comma è illegittimo
art. 666, comma 5, cod. proc. pen.
richieste istruttorie e acquisizione di informazioni nel procedimento di esecuzione
Il comma è richiamato in relazione all'obbligo del giudice di espletare le necessarie indagini e acquisire elementi utili (tra cui la relazione UEPE) prima di decidere sull'applicazione di misure alternative; la mancata acquisizione di documentazione istruttoria rilevante può viziare il provvedimento
art. 678, comma 1-ter, cod. proc. pen.
opposizione nel procedimento di esecuzione
Disciplina il rimedio esperito dal ricorrente (opposizione avverso provvedimento del magistrato di sorveglianza); la Corte ha valutato la legittimità del rigetto dell'opposizione e l'adeguatezza della motivazione del Tribunale
Massime di principio
- Nel procedimento di esecuzione la produzione di documenti, se proposta nel rispetto del contraddittorio, non è soggetta al termine dei cinque giorni previsto per il deposito delle memorie ex art. 666 comma 3 c.p.p.; i giudici devono consentire l'acquisizione di documenti rilevanti per la decisione.
- Il Tribunale di sorveglianza deve acquisire ed esaminare la relazione aggiornata dell'UEPE prima di decidere su misure alternative all'esecuzione, se tale relazione può influire sulla valutazione della sussistenza dei requisiti.
- Valutazioni fondate su informazioni generiche, non specificate o non aggiornate (es. occasionali frequentazioni di persone pregiudicate datate) non costituiscono base sufficiente per escludere l'accesso a misure alternative; la motivazione deve essere specifica e attuale.
- Se il giudice rifiuta documenti o non acquisisce atti istruttori indispensabili, la decisione è suscettibile di annullamento e rinvio per un nuovo giudizio che valuti pienamente la documentazione e le relazioni richieste.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 14 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 18861/2024 del 14/05/2024
- Sentenza penale · 14 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 18862/2024 del 14/05/2024
- Sentenza penale · 14 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 18863/2024 del 14/05/2024
- Sentenza penale · 14 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 18864/2024 del 14/05/2024
- Sentenza penale · 14 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 18866/2024 del 14/05/2024
- Sentenza penale · 14 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 18867/2024 del 14/05/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →