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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18905/2024 del 14/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Conte ha impugnato l'ordinanza del 22/09/2023 che aveva rigettato la sua istanza di affidamento in prova ai servizi sociali e ratificato il provvedimento del 28/02/2023 che disponeva la detenzione domiciliare per la residua pena (4 mesi e 18 giorni) per reato di produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti. Il ricorso articolava due motivi principali: (1) il Tribunale di sorveglianza aveva erroneamente respinto la produzione documentale trasmessa via PEC il 21/09/2023 (prova dell'attività lavorativa) ritenendola intempestiva applicando il termine dei cinque giorni dell'art. 666 comma 3 c.p.p., mentre la produzione di documenti, nel procedimento di esecuzione, non è soggetta a quel termine; (2) il Tribunale aveva deciso senza acquisire la relazione di sintesi aggiornata dell'UEPE e si era basato su informazioni di polizia non aggiornate e generiche (frequentazioni di pregiudicati), quindi il provvedimento risultava viziato nella motivazione.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che il termine di cinque giorni previsto dall'art. 666 comma 3 c.p.p. riguarda solo il deposito delle memorie difensive e non la produzione dei documenti, pertanto il Tribunale non poteva rigettare la prova documentale inviata dalla difesa. Ha inoltre ritenuto inadeguata e non aggiornata la valutazione basata su segnalazioni di frequentazioni di soggetti pregiudicati risalenti a due anni prima e ha rilevato l'omessa acquisizione della relazione aggiornata dell'UEPE. Per questi motivi la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma per nuovo esame dell'istanza di affidamento in prova, con acquisizione della documentazione e della relazione UEPE necessari.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    riferimento al reato di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti

    Norma che definisce il tipo di reato per il quale è stata inflitta la pena definitiva; utilizzata in motivazione per indicare la natura della condanna già passata in giudicato

  • art. 666, comma 3, cod. proc. pen.

    termine dei cinque giorni antecedenti all'udienza per il deposito delle memorie

    La Corte interpreta che tale termine si riferisce esclusivamente al deposito delle memorie difensive e non impedisce la produzione di documenti, purché la produzione avvenga nel rispetto del contraddittorio; quindi il rigetto di documenti per presunta intempestività ai sensi di questo comma è illegittimo

  • art. 666, comma 5, cod. proc. pen.

    richieste istruttorie e acquisizione di informazioni nel procedimento di esecuzione

    Il comma è richiamato in relazione all'obbligo del giudice di espletare le necessarie indagini e acquisire elementi utili (tra cui la relazione UEPE) prima di decidere sull'applicazione di misure alternative; la mancata acquisizione di documentazione istruttoria rilevante può viziare il provvedimento

  • art. 678, comma 1-ter, cod. proc. pen.

    opposizione nel procedimento di esecuzione

    Disciplina il rimedio esperito dal ricorrente (opposizione avverso provvedimento del magistrato di sorveglianza); la Corte ha valutato la legittimità del rigetto dell'opposizione e l'adeguatezza della motivazione del Tribunale

Massime di principio

  • Nel procedimento di esecuzione la produzione di documenti, se proposta nel rispetto del contraddittorio, non è soggetta al termine dei cinque giorni previsto per il deposito delle memorie ex art. 666 comma 3 c.p.p.; i giudici devono consentire l'acquisizione di documenti rilevanti per la decisione.
  • Il Tribunale di sorveglianza deve acquisire ed esaminare la relazione aggiornata dell'UEPE prima di decidere su misure alternative all'esecuzione, se tale relazione può influire sulla valutazione della sussistenza dei requisiti.
  • Valutazioni fondate su informazioni generiche, non specificate o non aggiornate (es. occasionali frequentazioni di persone pregiudicate datate) non costituiscono base sufficiente per escludere l'accesso a misure alternative; la motivazione deve essere specifica e attuale.
  • Se il giudice rifiuta documenti o non acquisisce atti istruttori indispensabili, la decisione è suscettibile di annullamento e rinvio per un nuovo giudizio che valuti pienamente la documentazione e le relazioni richieste.

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