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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31441/2023 del 13/11/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal trasferimento di un complesso aziendale bancario da una banca cooperativa, posta in amministrazione straordinaria e poi in liquidazione coatta amministrativa, a un’altra banca del credito cooperativo. Alcuni dipendenti hanno agito per ottenere l’accertamento della irrilevanza degli accordi individuali di cessione del contratto che avevano sottoscritto, sostenendo che il passaggio integrasse un trasferimento d’azienda ai sensi dell’art. 2112 c.c., con conseguente continuità automatica del rapporto di lavoro alle dipendenze della cessionaria e inapplicabilità di pattuizioni derogatorie o rinunce individuali. La corte d’appello ha confermato tale impostazione, ritenendo non applicabile il termine decadenziale invocato dalla banca, qualificando l’operazione come trasferimento d’azienda, escludendo la validità di una deroga ex art. 47 l. n. 428/1990 e negando rilievo all’art. 8 l. n. 148/2011. La banca ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: ha contestato, in sintesi, l’esclusione della decadenza ex art. 32 l. n. 183/2010; ha denunciato violazioni degli artt. 115 c.p.c., 2697 e 2112 c.c. per l’asserita mancanza di prova di condotte fraudolente e per la qualificazione dell’operazione come trasferimento d’azienda; ha sostenuto che l’assenza di autorizzazione bancaria in capo alla cedente impedisse di parlare di autonomia funzionale del ramo ceduto; ha invocato la possibilità di deroga all’art. 2112 c.c. in ragione della crisi dell’impresa cedente e della procedura sindacale svolta; ha dedotto l’applicabilità dell’art. 8 l. n. 148/2011; infine ha contestato la nullità degli accordi individuali ex artt. 2113 e 1406 c.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato che la domanda dei lavoratori diretta ad accertare il passaggio del rapporto di lavoro al cessionario in caso di trasferimento d’azienda non è soggetta al termine decadenziale dell’art. 32, comma 4, lett. c) o d), l. n. 183/2010; ha ritenuto in larga parte inammissibili perché mirati a ottenere una rivalutazione del merito, e per il resto infondati, i motivi relativi alla qualificazione dell’operazione e alla deroga all’art. 2112 c.c.; ha precisato che l’autorizzazione amministrativa all’esercizio dell’attività bancaria non è un bene trasferibile né elemento costitutivo dell’autonomia aziendale rilevante ex art. 2112 c.c., poiché il cessionario deve munirsi di propria autorizzazione; ha quindi confermato la nullità degli accordi individuali di conciliazione, in quanto fondati su un presupposto errato e contenenti rinunce a diritti futuri contrari a norma imperativa. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1406 c.c.

    Richiamato per escludere che la cessione individuale del contratto possa prevalere, in presenza di trasferimento d’azienda disciplinato in modo imperativo dall’art. 2112 c.c., ove difetti una valida base negoziale derogatoria.

  • art. 2112 c.c.

    Norma imperativa che disciplina il trasferimento d’azienda e impone la continuità dei rapporti di lavoro; non è derogabile da accordi individuali in assenza di una valida procedura collettiva autorizzata dalla legge.

  • art. 32, comma 4, lett. c) e d), L. n. 183 del 2010

    Il termine decadenziale non si applica alla domanda del lavoratore volta ad accertare la prosecuzione del rapporto alle dipendenze del cessionario nel trasferimento d’azienda, perché la norma riguarda l’impugnazione di provvedimenti datoriali o di atti interpositori in senso proprio.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato dalla ricorrente, ma le censure sono state ritenute dirette in sostanza a una rivalutazione del fatto, non consentita in sede di legittimità.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato insieme all’art. 115 c.p.c. per contestare la prova dei fatti, ma la Corte ha ritenuto che la critica mirasse al merito dell’accertamento compiuto dai giudici di merito.

  • art. 47 L. n. 428 del 1990

    La deroga alle tutele dell’art. 2112 c.c. richiede un accordo collettivo validamente concluso nell’ambito della procedura sindacale; in mancanza, le deroghe non operano.

  • art. 8 L. n. 148 del 2011

    Non è applicabile, secondo la Corte, alla materia del trasferimento d’azienda nella prospettiva dei contratti di prossimità richiamata dalla ricorrente.

  • art. 22 c.c.n.l. Settore del credito del 21/12/2012

    L’accordo sindacale invocato dalla banca non è stato ritenuto equivalente a un valido accordo derogatorio idoneo a incidere sulla disciplina legale del trasferimento d’azienda.

  • artt. 2113 c.c.

    Gli accordi individuali di conciliazione sono nulli se comportano rinunce a diritti futuri derivanti da una disciplina imperativa come quella dell’art. 2112 c.c.

  • art. 14 d.lgs. n. 385 del 1993

    Il soggetto che acquista il compendio bancario deve munirsi di una propria autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria; l’autorizzazione del cedente non è trasferibile.

  • art. 70 e ss. d.lgs. n. 385 del 1993

    Richiamati dalla ricorrente nel quadro della disciplina bancaria e della crisi dell’ente cedente, ma non ritenuti decisivi per escludere il trasferimento d’azienda.

  • art. 80 e ss. d.lgs. n. 385 del 1993

    Richiamati nel motivo sulla crisi bancaria e sulla liquidazione coatta amministrativa, senza esito favorevole per la ricorrente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Accertata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Norma richiamata quale fonte della modifica dell’art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002 in tema di contributo unificato aggiuntivo.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato per rinviare ai precedenti della Corte su questioni già decise in casi analoghi.

Massime di principio

  • Nel trasferimento d’azienda ex art. 2112 c.c. la domanda del lavoratore diretta ad accertare la continuità del rapporto alle dipendenze del cessionario non è soggetta ai termini decadenziali previsti per l’impugnazione di specifici atti datoriali.
  • Le deroghe alla disciplina inderogabile del trasferimento d’azienda richiedono un accordo collettivo validamente concluso secondo la procedura legale; accordi diversi o procedure irregolari non possono elidere la continuità dei rapporti di lavoro.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare censure formalmente qualificate come violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione dei fatti o dell’interpretazione del merito compiuta dai giudici di merito.
  • L’autorizzazione amministrativa all’esercizio di un’attività regolamentata, come quella bancaria, non è un elemento trasferibile dell’azienda né incide sulla configurabilità del trasferimento del complesso organizzato, poiché il cessionario deve ottenere un proprio titolo abilitativo.
  • Una volta accertato il trasferimento d’azienda e l’assenza di un valido accordo derogatorio, sono nulli gli accordi individuali che, anche se stipulati in sede protetta, impongano rinunce a diritti futuri contrari a norme imperative.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimento d'aziendaImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civileBancario e finanziario
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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