Sentenza n. 450/2026 - Brescia, Sezione 2
per l'annullamento - del verbale n. -OMISSIS- della seduta del -OMISSIS- relativo all’attività di correzione delle prove scritte dell’esame di abilitazione alla professione di avvocato, svolte presso la Corte d’Appello di -OMISSIS-, ad opera della sottocommissione n. II istituita presso la Corte d’Appello di -OMISSIS-, nella parte in cui viene espressa valutazione insufficiente (pari a -OMISSIS-) per l’elaborato della ricorrente contrassegnato dal numero-OMISSIS-; - della conseguente non ammissione alle prove orali degli esami di avvocato per la sessione 2024 in imminente svolgimento presso il Distretto di Corte d’Appello di -OMISSIS-, appresa dal ricorrente a seguito di accesso all’apposita area riservata sul sito internet del Ministero; - di ogni altro atto preordinato, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso ai precedenti, ivi inclusa la circolare ministeriale in data 2 dicembre 2024 recante “indicazioni operative” sulla correzione degli elaborati, nella parte in cui afferma l’adeguatezza del voto meramente numerico, e del verbale n. -OMISSIS- del -OMISSIS- con cui la Corte d’Appello di -OMISSIS-, sottocommissione esami avvocato, ha recepito i criteri di correzione ministeriali, nella parte in cui delibera «di fare esclusivo utilizzo del voto numerico per la correzione degli elaborati, con esclusione di qualsivoglia motivazione» e «di evitare l’utilizzo di matite rossa/blu (per non lasciare segni sugli elaborati corretti)».
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di insufficienza riportato negli elaborati scritti dell’esame di abilitazione alla professione forense e conseguente non ammissione alle prove orali, unitamente agli atti di predeterminazione dei criteri di correzione
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il verbale della sottocommissione relativo alla correzione degli elaborati scritti dell’esame di abilitazione alla professione forense, nella parte in cui le era stata attribuita una valutazione insufficiente, nonché il conseguente giudizio di non ammissione alle prove orali e gli atti presupposti. Tra questi erano inclusi la circolare ministeriale sulle indicazioni operative per la correzione e il verbale della sottocommissione che prevedeva l’utilizzo esclusivo del voto numerico, senza motivazione, e l’assenza di segni sugli elaborati. La domanda era proposta ai fini della riedizione della correzione da parte di una diversa sottocommissione.
La decisione
Nel corso del giudizio, in esecuzione di un’ordinanza cautelare, è stata rinnovata la correzione degli elaborati e la ricorrente è risultata idonea. Successivamente ha superato anche la prova orale, conseguendo l’abilitazione all’esercizio della professione forense. Poiché la pretesa azionata, consistente nella rinnovazione della correzione e nell’ammissione alle prove orali, ha trovato piena soddisfazione, il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare nel merito le censure relative alla legittimità della valutazione numerica e dei criteri di correzione. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 4, comma 2-bis, decreto-legge n. 115/2005
La disposizione è richiamata quale base normativa delle condizioni per la definizione della controversia a seguito del conseguimento dell’abilitazione professionale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di annullamento di una valutazione negativa e della conseguente esclusione da una prova selettiva, l’amministrazione rinnova la valutazione e l’interessato consegue sia l’ammissione alla prova successiva sia il titolo o l’abilitazione perseguiti, viene meno l’interesse attuale alla decisione sul ricorso, che deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La piena soddisfazione della pretesa sostanziale mediante attività amministrativa sopravvenuta impedisce l’esame nel merito delle censure rivolte agli atti originariamente impugnati, salvo la persistenza di un interesse attuale diverso, non risultante nel caso esaminato.
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