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Sentenza

Sentenza del 28/12/2022 n. 6374 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio

Iva - Tributo armonizzato - Obbligo di contraddittorio endoprocedimentale - Sussiste - Mancata instaurazione - Invalidità dell'atto - Sussiste - Condizioni.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione di un atto impositivo IVA per mancata instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale: il contribuente ha contestato che l'atto sia viziato perché non c'e' stato il confronto previsto e sostiene che avrebbe addotto elementi che avrebbero potuto modificare l'esito del procedimento.

La decisione

La Corte ha affermato l'esistenza di un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale in materia di IVA. Ha disposto che la mancata instaurazione del contraddittorio determina, di per se, l'invalidita' dell'atto amministrativo ma solo a condizione che il contribuente, in sede giudiziale, dimostri che la violazione e' stata prejudizievole ovvero che, in assenza della violazione, il procedimento avrebbe avuto un esito diverso. Inoltre il contribuente deve allegare i motivi specifici che avrebbe addotto durante il contraddittorio per evitare che l'eccezione sia considerata meramente pretestuosa.

Norme richiamate

  • d.P.R. 633/1973, art. 60

    Ritenuto norma di riferimento per l'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale nelle procedure di accertamento IVA

  • Costituzione, art. 24

    Richiamato come garanzia costituzionale del diritto di difesa che giustifica l'esigenza del contraddittorio

  • Costituzione, art. 111

    Richiamato quale principio del giusto processo e delle garanzie procedurali utilizzato per fondare la necessita' del confronto endoprocedimentale

  • Cass. n. 10903/2016

    Giurisprudenza richiamata a supporto del principio dell'obbligo del contraddittorio

  • Cass. n. 24823/2015

    Giurisprudenza di riferimento sul profilo dell'invalidita' degli atti in assenza di contraddittorio

Massime di principio

  • Nel processo tributario relativo all'IVA il contraddittorio endoprocedimentale e' in linea di principio obbligatorio come garanzia del diritto di difesa
  • La mera eccezione di mancato contraddittorio non e' sufficiente: il contribuente deve allegare i motivi concreti e specifici che avrebbe fatto valere nel confronto con l'Amministrazione per non essere considerato pretestuoso
  • L'assenza del contraddittorio determina l'invalidita' dell'atto amministrativo automaticamente (ex se) soltanto se il contribuente dimostra il carattere pregiudizievole della violazione, ossia che il procedimento avrebbe avuto esito diverso
  • L'onere probatorio circa il diverso esito grava sul contribuente in sede giurisdizionale e richiede elementi concreti e non generiche affermazioni
  • Per tutelarsi, il contribuente dovrebbe documentare preventivamente e formalmente le argomentazioni e le prove che intende far valere nel contraddittorio, in modo da poterle allegare agevolmente in giudizio
  • Se il contribuente non riesce a dimostrare il nesso causale tra la mancata instaurazione del contraddittorio e l'esito dell'accertamento, l'atto mantiene efficacia
  • In fase amministrativa e giudiziale e' consigliabile sollecitare e registrare il contraddittorio, nonche' conservare tutte le comunicazioni e le prove che dimostrino quali argomenti sarebbero stati portati

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