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Sentenza

Sentenza n. 1140/2026 - Catania, Sezione 4

per l'ottemperanza al decreto ingiuntivo del Tribunale di Siracusa del 19 novembre 2024, n. 960.

Giustizia amministrativa202502286

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del decreto ingiuntivo del Tribunale di Siracusa del 19 novembre 2024, n. 960, relativo al diritto di fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo la mancata esecuzione, da parte del Ministero dell’istruzione e del merito, del decreto ingiuntivo del Tribunale di Siracusa che aveva riconosciuto il suo diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente. Il decreto ingiuntivo era divenuto definitivamente esecutivo, come attestato dal decreto di esecutorietà del 28 gennaio 2025, ed era stato notificato all’Amministrazione il 29 gennaio 2025. Essendo decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, senza che l’Amministrazione dimostrasse di avere adempiuto, la ricorrente ha chiesto l’attivazione dei poteri di ottemperanza, con eventuale nomina di un commissario ad acta. Il Ministero non si è costituito in giudizio.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che il decreto ingiuntivo non opposto nei termini rientri tra i provvedimenti del giudice ordinario equiparati alle sentenze passate in giudicato ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., e che possa quindi costituire titolo per l’azione di ottemperanza. Ha verificato la definitività e l’esecutorietà del decreto, la sua notificazione all’Amministrazione e il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Poiché il Ministero non ha fornito prova dell’adempimento, il Collegio ha ordinato all’Amministrazione di dare esecuzione al decreto ingiuntivo entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il Direttore della Direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente del medesimo Ufficio, assegnando al commissario un ulteriore termine di sessanta giorni. Il TAR ha precisato che l’incarico commissariale costituisce obbligo del dipendente pubblico, salvo giustificato motivo, che il commissario può essere individuato anche in un organo diverso da quello rimasto inerte e che, trattandosi di dirigente del Ministero resistente, non spetta alcun compenso aggiuntivo per l’attività commissariale, rientrando essa nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario, nonché alla rifusione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    provvedimenti del giudice ordinario equiparati alle sentenze passate in giudicato

    Il decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo e non opposto nei termini rientra tra i provvedimenti del giudice ordinario per i quali può essere proposta l’azione di ottemperanza.

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    In presenza di un provvedimento giurisdizionale esecutivo non adempiuto dall’Amministrazione, il giudice amministrativo può ordinare l’esecuzione e nominare un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inerzia.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo giudiziario all’Amministrazione deve essere decorso prima della proposizione o procedibilità dell’azione esecutiva nei confronti della pubblica Amministrazione.

Massime di principio

  • Un decreto ingiuntivo non opposto nei termini, divenuto definitivamente esecutivo e ritualmente notificato alla pubblica amministrazione, è idoneo a fondare l’azione di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
  • L’azione di ottemperanza può essere accolta quando siano provati la definitività del titolo giudiziale, la sua notificazione all’amministrazione, il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 e l’inesecuzione dell’obbligo, senza che incomba sul ricorrente dimostrare ulteriormente l’inadempimento oltre quanto necessario, mentre spetta all’amministrazione provare l’avvenuto adempimento.
  • In caso di persistente inerzia dell’amministrazione dopo l’ordine giudiziale di esecuzione, il giudice dell’ottemperanza può nominare quale commissario ad acta un dirigente appartenente alla stessa amministrazione, anche diverso dall’organo ordinariamente competente all’attività amministrativa rimasta ineseguita, attribuendogli facoltà di delega a soggetto professionalmente idoneo.
  • L’incarico di commissario ad acta conferito a un dirigente della medesima amministrazione rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale e non dà luogo a un compenso aggiuntivo quando l’attività commissariale costituisce adempimento di un obbligo già gravante sull’amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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