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Sentenza

Sentenza n. 274/2026 - Trieste, Sezione 1

per l'esecuzione della sentenza n. 81/2025 emessa e pubblicata il 20.2.2025 dal Tribunale di Udine, notificata all'Amministrazione in data 20.2.2025, non impugnata, passata in giudicato

Giustizia amministrativa202500607

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Friuli Venezia Giulia - Trieste, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: condotta omissiva dell'Amministrazione rispetto all'esecuzione della sentenza n. 81/2025 del Tribunale di Udine

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (parte vittoriosa in giudicato)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 81/2025 del Tribunale di Udine, notificata all'Amministrazione, non impugnata e passata in giudicato. Nel corso dell'udienza camerale ha dichiarato cessata la materia del contendere poiché l'Amministrazione aveva successivamente ottemperato al giudicato. Ha comunque chiesto la condanna dell'Amministrazione alle spese processuali, rilevando che l'adempimento era intervenuto dopo la proposizione della domanda giudiziale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, prendendo atto dell'intervenuta ottemperanza al giudicato durante il processo. Ha tuttavia condannato l'Amministrazione alla rifusione delle spese processuali, liquidate in 1.000 euro oltre agli accessori di legge, nonché al rimborso del contributo unificato, poiché l'esecuzione era intervenuta soltanto dopo la proposizione del ricorso. La sentenza ha inoltre disposto che fosse eseguita dall'autorità amministrativa.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base processuale per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere a seguito dell'intervenuta soddisfazione della pretesa azionata.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l'amministrazione esegue il giudicato e soddisfa la pretesa del ricorrente, il giudice dichiara cessata la materia del contendere.
  • L'intervenuta ottemperanza successiva alla proposizione del ricorso non esclude la condanna dell'amministrazione alle spese processuali, se il giudizio è stato reso necessario dalla precedente inerzia dell'amministrazione.
  • In caso di cessazione della materia del contendere conseguente all'adempimento sopravvenuto dell'amministrazione, le spese possono essere poste a carico di quest'ultima secondo il criterio della soccombenza virtuale o della causalità, con rimborso anche del contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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