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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17679/2025 del 30/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte privata)

La controversia

La controversia nasce da una precedente condanna di un ex vice sindaco al risarcimento dei danni in favore del comune, in relazione alla predisposizione e approvazione di rendiconti consuntivi non corrispondenti alla reale situazione economico-patrimoniale dell'ente. Dopo tale condanna, il debitore avrebbe disposto gratuitamente di immobili e somme di denaro in favore della moglie e dei figli. Il comune ha quindi agito per far dichiarare l'inefficacia di tali atti ai sensi dell'art. 2901 c.c., ritenendoli compiuti in pregiudizio della garanzia patrimoniale del proprio credito risarcitorio, e in subordine per accertarne la simulazione, così da far emergere la sostanziale titolarità dei beni in capo al disponente. In primo grado il giudizio era stato dichiarato estinto per tardiva riassunzione dopo l'interruzione; la corte d'appello aveva però annullato l'ordinanza di estinzione e rigettato nel merito le domande del comune. Nel ricorso per cassazione il comune ha impugnato tale decisione con quattro motivi, ma la Corte ha esaminato prioritariamente l'eccezione sulla validità della procura alle liti, rilasciata dal dirigente dell'ufficio legale comunale mentre, secondo i controricorrenti, l'ente era amministrato da un commissario prefettizio per decadenza degli organi elettivi. La Corte ha ritenuto fondata l'eccezione, affermando che, in assenza di specifica previsione statutaria o regolamentare che attribuisca ai dirigenti la rappresentanza processuale dell'ente, la legittimazione spetta esclusivamente al sindaco o al commissario prefettizio nei casi di scioglimento; di conseguenza la procura era nulla e il ricorso inammissibile ex art. 83, comma 3, c.p.c.

La decisione

La Corte ha accolto l'eccezione preliminare dei controricorrenti sulla carenza di legittimazione del dirigente comunale che aveva rilasciato la procura alle liti. Ha quindi ritenuto nulla la procura, mancante una previsione statutaria o regolamentare che attribuisse al dirigente dell'avvocatura la rappresentanza processuale dell'ente, e ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. Ha inoltre condannato il comune al pagamento delle spese di legittimità e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    Richiamato come base della domanda principale di inefficacia degli atti dispositivi compiuti dal debitore in pregiudizio del credito del comune.

  • art. 50 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

    Indica il sindaco, o il commissario prefettizio in caso di scioglimento degli organi elettivi, come organo titolare della rappresentanza legale e processuale del comune in assenza di diversa previsione statutaria o regolamentare.

  • art. 6, comma 2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

    Consente allo statuto comunale di stabilire i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio, eventualmente attribuendola ai dirigenti o subordinandola ad autorizzazione della giunta o determinazione dirigenziale.

  • art. 27 D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165

    Non attribuisce direttamente e automaticamente ai dirigenti degli enti locali la legittimazione processuale, che resta rimessa all'autonomia statutaria e regolamentare dell'ente.

  • artt. 4 e 16 D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165

    Richiamati come principi di organizzazione e riparto delle funzioni dirigenziali nel rispetto dell'autonomia degli enti locali.

  • art. 83, comma 3, c.p.c.

    La procura alle liti rilasciata da soggetto privo di legittimazione comporta l'inammissibilità del ricorso per cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Fondamento del raddoppio dell'ulteriore contributo unificato in caso di definizione sfavorevole del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Norma che ha inserito l'art. 13, comma 1-quater, nel d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • La procura alle liti rilasciata per conto di un comune è valida solo se proveniente dall'organo titolare della rappresentanza processuale, salvo che lo statuto o il regolamento comunale attribuiscano espressamente tale potere a un dirigente.
  • L'autonomia statutaria dell'ente locale può disciplinare i modi di esercizio della rappresentanza legale in giudizio, ma in difetto di una previsione espressa permane la titolarità esclusiva del sindaco, o del commissario prefettizio nei casi di scioglimento.
  • L'art. 27 del d.lgs. n. 165/2001 non fonda di per sé la rappresentanza processuale dei dirigenti degli enti locali, essendo necessario un espresso intervento dello statuto o del regolamento dell'ente.
  • La mancanza di legittimazione del soggetto che sottoscrive la procura alle liti determina la nullità della procura e l'inammissibilità del ricorso per cassazione ex art. 83, comma 3, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullità

Testo integrale

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