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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9604/2025 del 10/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha dichiarato inammissibile l'istanza di detenzione domiciliare ex art. 47-ter ord. pen. e ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 ord. pen. Il ricorrente, tramite difensore, ha denunciato: (1) violazione di legge e vizio di motivazione per aver dato peso a segnalazioni di polizia giudiziaria che non avrebbero precisato che tutte le denunce provenivano dalla stessa persona offesa; (2) violazione di legge e vizio motivazionale per non aver considerato assoluzioni riportate in alcuni procedimenti e per non aver valutato la positiva condotta successiva ai fatti oggetto delle sentenze definitive, sostenendo che la revoca precedente era riferita a un episodio di evasione per il quale vi sarebbe stata un'assoluzione (sentenza n. 483/2024 del Tribunale di Terni); (3) violazione di legge perché non è stato valutato il decorso del tempo dall'ultimo reato (ultimo nel 2014) e la mancanza di comportamenti incompatibili con la detenzione domiciliare.

La decisione

Il ricorso è stato ritenuto, in parte, con tratti di inammissibilità e nel complesso infondato. La Corte ha confermato la decisione del Tribunale di sorveglianza: è stata esclusa l'applicabilità della detenzione domiciliare ex art. 47-ter ord. pen. e negata l'applicazione dell'affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 ord. pen. Il motivo principale è la valutazione negativa della condotta recente del ricorrente, che ha reiterato condotte deviate e si trova attualmente sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per altra causa, elemento che evidenzia mancanza di affidabilità e rischio di recidiva. La Corte ha ritenuto irrilevante che le denunce provengano dalla stessa persona offesa alla luce delle pendenze e delle condanne pregresse; ha inoltre considerato non decisive alcune assoluzioni per fatti diversi. La richiesta di trattazione orale è stata rigettata come non prevista dal rito. Per effetto del rigetto, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 47-ter, legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario)

    Norma che disciplina i presupposti per la detenzione domiciliare; la Corte ha ritenuto che i requisiti previsti non ricorressero nel caso concreto e che il ricorrente non abbia indicato il presupposto applicativo pertinente

  • art. 47, legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario)

    Norma che disciplina l'affidamento in prova al servizio sociale come misura alternativa; la valutazione rilevante è quella della condotta successiva del condannato e della prognosi favorevole, elementi che nel caso sono risultati mancanti

  • art. 53, legge 24 novembre 1981, n. 689

    Citata dal ricorrente ma la Corte ha ritenuto il richiamo non connesso o non conferente alle questioni decisive del procedimento

  • art. 58, legge 24 novembre 1981, n. 689

    Citata dal ricorrente ma non ritenuta determinante dalla Corte; il richiamo formale alla legge n. 689/1981 è stato dichiarato non conferente ai fini della decisione

  • art. 545-bis, comma 2, cod. proc. pen.

    Norma processuale richiamata dal ricorrente ma la Corte ha osservato la non conferenza del richiamo e non ne ha riconosciuta la rilevanza decisiva

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata per condannare il ricorrente alle spese

  • Giurisprudenza - Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015 (Incarbone)

    Principio richiamato: per l'affidamento in prova è indispensabile valutare non solo la natura dei reati per cui è stata inflitta la pena, ma anche i comportamenti successivi del condannato, con ricerca di elementi positivi che consentano una prognosi favorevole e la prevenzione della recidiva

Massime di principio

  • Per l'affidamento in prova al servizio sociale è determinante la valutazione della condotta post‑condanna: l'assenza di comportamenti positivi recenti e la presenza di reiterazione di condotte deviate ostano alla concessione.
  • Le assoluzioni in procedimenti diversi non annullano automaticamente l'ostatività derivante da condanne o da comportamenti successivi che dimostrino pericolosità o inattendibilità.
  • La circostanza che più denunce provengano dalla stessa persona offesa non è, di per sé, decisiva se sussistono procedimenti e condanne per fatti analoghi che documentano la ripetizione di comportamenti illeciti.
  • La detenzione domiciliare ex art. 47-ter richiede il rispetto di specifici presupposti di legge: l'onere di allegazione e prova spetta a chi la chiede; la mera censura formale della motivazione non basta se mancano i requisiti sostanziali.
  • La sussistenza di una misura cautelare o esecuzione residua (es. arresti domiciliari per altra causa) è indice rilevante di scarsa affidabilità ai fini delle misure alternative.
  • Le istanze procedurali non previste dal rito (es. richiesta di trattazione orale) possono essere rigettate e non incidono sul merito della decisione.
  • In situazioni analoghe, chi intende ottenere misure alternative dovrebbe documentare in modo chiaro e completo: comportamenti positivi e continuativi nel tempo, elementi di risocializzazione, assenza di pendenze o condanne che evidenzino reiterazione, e specifico confronto con i presupposti normativi della misura richiesta.

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