Cassazione Penale, Sentenza n. 9604/2025 del 10/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha dichiarato inammissibile l'istanza di detenzione domiciliare ex art. 47-ter ord. pen. e ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 ord. pen. Il ricorrente, tramite difensore, ha denunciato: (1) violazione di legge e vizio di motivazione per aver dato peso a segnalazioni di polizia giudiziaria che non avrebbero precisato che tutte le denunce provenivano dalla stessa persona offesa; (2) violazione di legge e vizio motivazionale per non aver considerato assoluzioni riportate in alcuni procedimenti e per non aver valutato la positiva condotta successiva ai fatti oggetto delle sentenze definitive, sostenendo che la revoca precedente era riferita a un episodio di evasione per il quale vi sarebbe stata un'assoluzione (sentenza n. 483/2024 del Tribunale di Terni); (3) violazione di legge perché non è stato valutato il decorso del tempo dall'ultimo reato (ultimo nel 2014) e la mancanza di comportamenti incompatibili con la detenzione domiciliare.
La decisione
Il ricorso è stato ritenuto, in parte, con tratti di inammissibilità e nel complesso infondato. La Corte ha confermato la decisione del Tribunale di sorveglianza: è stata esclusa l'applicabilità della detenzione domiciliare ex art. 47-ter ord. pen. e negata l'applicazione dell'affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 ord. pen. Il motivo principale è la valutazione negativa della condotta recente del ricorrente, che ha reiterato condotte deviate e si trova attualmente sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per altra causa, elemento che evidenzia mancanza di affidabilità e rischio di recidiva. La Corte ha ritenuto irrilevante che le denunce provengano dalla stessa persona offesa alla luce delle pendenze e delle condanne pregresse; ha inoltre considerato non decisive alcune assoluzioni per fatti diversi. La richiesta di trattazione orale è stata rigettata come non prevista dal rito. Per effetto del rigetto, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 47-ter, legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario)
Norma che disciplina i presupposti per la detenzione domiciliare; la Corte ha ritenuto che i requisiti previsti non ricorressero nel caso concreto e che il ricorrente non abbia indicato il presupposto applicativo pertinente
art. 47, legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario)
Norma che disciplina l'affidamento in prova al servizio sociale come misura alternativa; la valutazione rilevante è quella della condotta successiva del condannato e della prognosi favorevole, elementi che nel caso sono risultati mancanti
art. 53, legge 24 novembre 1981, n. 689
Citata dal ricorrente ma la Corte ha ritenuto il richiamo non connesso o non conferente alle questioni decisive del procedimento
art. 58, legge 24 novembre 1981, n. 689
Citata dal ricorrente ma non ritenuta determinante dalla Corte; il richiamo formale alla legge n. 689/1981 è stato dichiarato non conferente ai fini della decisione
art. 545-bis, comma 2, cod. proc. pen.
Norma processuale richiamata dal ricorrente ma la Corte ha osservato la non conferenza del richiamo e non ne ha riconosciuta la rilevanza decisiva
art. 616, cod. proc. pen.
Norma che disciplina la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata per condannare il ricorrente alle spese
Giurisprudenza - Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015 (Incarbone)
Principio richiamato: per l'affidamento in prova è indispensabile valutare non solo la natura dei reati per cui è stata inflitta la pena, ma anche i comportamenti successivi del condannato, con ricerca di elementi positivi che consentano una prognosi favorevole e la prevenzione della recidiva
Massime di principio
- Per l'affidamento in prova al servizio sociale è determinante la valutazione della condotta post‑condanna: l'assenza di comportamenti positivi recenti e la presenza di reiterazione di condotte deviate ostano alla concessione.
- Le assoluzioni in procedimenti diversi non annullano automaticamente l'ostatività derivante da condanne o da comportamenti successivi che dimostrino pericolosità o inattendibilità.
- La circostanza che più denunce provengano dalla stessa persona offesa non è, di per sé, decisiva se sussistono procedimenti e condanne per fatti analoghi che documentano la ripetizione di comportamenti illeciti.
- La detenzione domiciliare ex art. 47-ter richiede il rispetto di specifici presupposti di legge: l'onere di allegazione e prova spetta a chi la chiede; la mera censura formale della motivazione non basta se mancano i requisiti sostanziali.
- La sussistenza di una misura cautelare o esecuzione residua (es. arresti domiciliari per altra causa) è indice rilevante di scarsa affidabilità ai fini delle misure alternative.
- Le istanze procedurali non previste dal rito (es. richiesta di trattazione orale) possono essere rigettate e non incidono sul merito della decisione.
- In situazioni analoghe, chi intende ottenere misure alternative dovrebbe documentare in modo chiaro e completo: comportamenti positivi e continuativi nel tempo, elementi di risocializzazione, assenza di pendenze o condanne che evidenzino reiterazione, e specifico confronto con i presupposti normativi della misura richiesta.
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