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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29433/2021 del 21/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministratore)

La controversia

La controversia origina da un lodo arbitrale rituale emesso tra le parti in forza di clausola compromissoria statutaria di una società a base familiare. Il lodo aveva condannato l'amministratrice unica al risarcimento dei danni in favore della società, su domanda dell'altra parte, parametrando il pregiudizio al valore locativo di immobili sociali e dichiarando cessata la materia del contendere sulla domanda di revoca dell'amministratrice. La soccombente ha impugnato il lodo per nullità davanti alla Corte d'appello e poi in cassazione con due motivi: 1) violazione degli artt. 822 e 829, n. 4, c.p.c., perché l'arbitro unico, pur essendo investito di un giudizio da decidere secondo equità, avrebbe poi applicato lo stretto diritto, utilizzando un criterio di liquidazione del danno non coerente con l'equità dichiarata; 2) violazione degli artt. 101, 102, 829, n. 9, e 829, comma 2, c.p.c., perché il giudizio arbitrale non si era svolto nei confronti della società, che era parte necessaria dell'azione sociale di responsabilità ex art. 2476 c.c., con conseguente nullità per difetto di integrità del contraddittorio. La controparte ha resistito, eccependo preliminarmente la tardività del ricorso per cassazione in relazione al termine ex art. 327 c.p.c. e alla sospensione feriale.

La decisione

La Corte ha respinto l'eccezione di tardività, ritenendo il ricorso tempestivo perché il termine semestrale per l'impugnazione, decorrente dal 1° settembre, scadeva il 1° marzo e non l'ultimo giorno di febbraio. Nel merito ha accolto entrambi i motivi: ha ritenuto che l'arbitro, dopo avere esplicitamente dichiarato di voler decidere secondo equità perché il caso non coincideva con il puro diritto, avesse poi in concreto deciso secondo un criterio oggettivo e normativo, senza fornire una spiegazione coerente della scelta, così violando i limiti del compromesso; ha inoltre affermato che il difetto di integrità del contraddittorio per mancata partecipazione di un litisconsorte necessario non è sanato dal meccanismo dell'art. 829, comma 2, c.p.c., e può essere fatto valere anche in sede di impugnazione del lodo. Ha quindi cassato la sentenza della Corte d'appello e rinviato alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione.

Norme richiamate

  • art. 822 c.p.c.

    arbitro unico che avrebbe dovuto giudicare secondo equità

    gli arbitri autorizzati a decidere secondo equità possono decidere secondo diritto solo se ritengono che diritto ed equità coincidano; se invece riconoscono uno scarto tra i due criteri e poi decidono secondo diritto, violano i limiti del compromesso.

  • art. 829, n. 4, c.p.c.

    violazione o falsa applicazione degli articoli 822 e 829, numero 4, c.p.c.

    la violazione dei limiti del compromesso è configurabile quando l'arbitro, pur investito del potere di decidere secondo equità, neghi o frustri in concreto tale potere.

  • art. 101 c.p.c.

    violazione o falsa applicazione degli articoli 101, 102, 829, numero 9, e 829, secondo comma, c.p.c.

    richiamato nel motivo relativo al difetto di contraddittorio; il testo non sviluppa un'autonoma ratio su questa norma.

  • art. 102 c.p.c.

    violazione o falsa applicazione degli articoli 101, 102, 829, numero 9, e 829, secondo comma, c.p.c.

    la società era parte necessaria del procedimento arbitrale nell'azione sociale di responsabilità ex art. 2476 c.c.

  • art. 829, n. 9, c.p.c.

    difetto di integrità del contraddittorio

    il vizio per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario può essere fatto valere in sede di impugnazione per nullità del lodo.

  • art. 829, comma 2, c.p.c.

    la parte che ha dato causa di un motivo di nullità del lodo o vi ha rinunziato non può per lo stesso motivo impugnare il lodo

    non opera per sanare il difetto di integrità del contraddittorio quando la nullità derivi dalla mancata partecipazione di un litisconsorte necessario.

  • art. 2476 c.c.

    azione sociale di responsabilità contro gli amministratori

    l'azione del socio è pur sempre azione sociale di responsabilità; la società è litisconsorte necessario perché l'eventuale condanna incide sul suo patrimonio.

  • L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1

    Il decorso dei termini processuali ... è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto

    se il termine decorre da un atto collocato nel periodo di sospensione, il decorso è differito al 1° settembre, che va computato nel termine.

  • art. 327 c.p.c.

    termine di decadenza dall'impugnazione

    nel caso concreto il termine semestrale, iniziato a decorrere il 1° settembre, è scaduto il 1° marzo dell'anno successivo.

  • art. 155 c.p.c.

    dies a quo non computatur in termino

    il primo giorno utile dopo la sospensione feriale si computa nel termine, non costituendone l'inizio ma la prosecuzione.

  • art. 830 c.p.c.

    deve pronunciare sul merito

    una volta dichiarata la nullità del lodo, il giudice dell'impugnazione decide sul merito.

  • art. 383, comma 3, c.p.c.

    rimettere la causa ad altro giudice

    quando la nullità del processo o del contraddittorio emerge in cassazione, la causa va rimessa ad altro giudice per l'integrazione del contraddittorio e il merito.

Massime di principio

  • Nel giudizio arbitrale rituale, l'arbitro investito del potere di decidere secondo equità non può, dopo avere riconosciuto che nel caso concreto equità e diritto non coincidono, risolvere la controversia applicando in sostanza il criterio legale senza spiegare in modo coerente perché esso sarebbe comunque espressione di equità.
  • La violazione dei limiti del compromesso è configurabile quando il giudice arbitrale, pur dichiarando di voler usare il criterio equitativo, adotta in concreto una motivazione e una regola decisoria integralmente riconducibili allo stretto diritto.
  • Nell'azione sociale di responsabilità esercitata dal socio ex art. 2476 c.c., la società è parte necessaria del giudizio; la mancata partecipazione della società determina un vizio del contraddittorio che incide sulla validità della decisione.
  • Il meccanismo di sanatoria dell'art. 829, comma 2, c.p.c. non può essere utilizzato per neutralizzare un vizio che rende la pronuncia inutiliter data, come il difetto di integrità del contraddittorio in presenza di litisconsorzio necessario.
  • Ai fini della scadenza del termine semestrale per impugnare ex art. 327 c.p.c., se la sentenza è pubblicata nel periodo feriale, il termine decorre dal 1° settembre, che si computa nel semestre e porta la scadenza al giorno corrispondente del mese finale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAssemblea
RamiProcesso civileSocietario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della provaGiudicato

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