Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 34278/2025 del 27/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della CTR che aveva confermato l'avviso di accertamento catastale che riclassificava l'immobile nella categoria D/3 con aumento della rendita a €282.486, contestando: (i) nullità/omessa pronuncia e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; (ii) omessa valutazione della sentenza CTR n.174/13/2010 (che avrebbe attribuito E/9) e quindi vizio per mancata considerazione di decisione esecutiva; (iii) vizio di motivazione (motivazione apparente per eccessivo richiamo alla Cassazione n.8773/2015 senza esposizione logica); (iv) erronea applicazione delle norme catastali e costituzionali: l'immobile dovrebbe essere classificato in categoria E (o E/7) perché destinato a finalità pubbliche, finanziato con contributi pubblici e soggetto a vincolo di destinazione urbanistica.

La decisione

Il ricorso è rigettato. La Corte di Cassazione ha ritenuto infondati i motivi: la presunta sentenza CTR n.174/13/2010 non era esecutiva (e peraltro era stata cassata dalla Cassazione n.8773/2015), quindi non poteva ostare alla riclassificazione; la Corte d'appello ha implicitamente deciso che la questione era irrilevante e ha fornito motivazione sufficiente, per cui non si è configurata motivazione meramente apparente; la qualificazione catastale va determinata sulla base della destinazione d'uso e della capacità reddituale dell'immobile e non dal finanziamento pubblico o dalla disciplina urbanistica: i complessi fieristici hanno natura commerciale e rientrano nelle categorie del gruppo D (salvo casi di aree scoperte attrezzate con strutture amovibili che possono rientrare nel gruppo E). Condanna della ricorrente alle spese di giudizio in favore della controricorrente, liquidate in €4.500,00 per compensi, oltre oneri; raddoppio del contributo unificato come per legge; nulla a carico del Ministero non avendo svolto attività di difesa.

Norme richiamate

  • art. 112 cod. proc. civ. e art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    art. 112 c.p.c.; art. 360, comma 1, n.4 c.p.c.

    Richiamate dalla ricorrente per lamentare omessa pronuncia; la Corte ha ritenuto che non sussista omessa pronuncia in quanto la questione è stata implicitamente respinta come irrilevante per la decisione.

  • art. 69 d.lgs. 546/1992

    Tratta dell'esecutività delle decisioni in materia catastale; la Corte rileva che la provvisoria esecutività è prevista in via speciale solo dopo la modifica dal d.lgs. 156/2015 e quindi la sentenza CTR del 2010 non era esecutiva.

  • d.lgs. n. 156/2015, art. 12

    art. 12, d.lgs. n. 156/2015

    Ha introdotto la provvisoria esecutività per le decisioni catastali depositate dal 1° giugno 2016; principio utilizzato per escludere la esecutività della precedente sentenza CTR richiamata dalla ricorrente.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992 e art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    art. 36(2)(n.4) d.lgs. 546/1992; art. 132(2)(n.4) c.p.c.

    Norme sul contenuto della motivazione; la Corte ricorda il limite del sindacato di legittimità sulla motivazione in cassazione: è sindacabile se totalmente mancante o meramente apparente secondo i parametri costituzionali.

  • art. 6, 61, 62, 63, d.P.R. n. 1142/1949

    art. 6, 61, 62, 63 del d.P.R. n. 1142/1949

    Norme tecniche e procedurali in materia catastale cui si richiamano i criteri di classamento; la Corte applica i principi di queste norme in combinato con la giurisprudenza per determinare la categoria catastale in base all'uso e alla redditività.

  • art. 3, 24 e 111 Cost.

    Richiamati a supporto dei principi generali (uguaglianza, diritto di difesa, garanzia del giusto processo e motivazione) e per delimitare il controllo di legittimità sulla motivazione.

  • d.P.R. n. 138/1998

    Normativa catastale e cartografia di riferimento; richiamata a titolo di quadro normativo per il classamento.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 (introdotto dall'art.1, comma 17, l. n. 228/2012)

    art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002

    Norma sul contributo unificato: la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo da parte della ricorrente.

Massime di principio

  • La classificazione catastale si determina in base alla destinazione d'uso effettiva e alla potenzialità reddituale dell'immobile; finanziamenti pubblici o vincoli urbanistici non modificano automaticamente la categoria catastale.
  • I complessi fieristici e gli spazi espositivi hanno natura commerciale e, salvo casi di aree prevalentemente scoperte attrezzate con strutture amovibili, devono essere inquadrati nel gruppo D (es. D/8 o D/3), non nel gruppo E.
  • Le decisioni giudiziali richiamate sono rilevanti solo se esecutive o ancora vigenti; la provvisoria esecutività delle decisioni catastali è regolata dalla disciplina introdotta dal d.lgs. 156/2015 e opera limitatamente ai casi previsti.
  • In Cassazione il sindacato sulla motivazione è limitato: rileva quando la motivazione è totalmente mancante o meramente apparente secondo i parametri dell'art. 111 Cost.; un richiamo ad altra giurisprudenza è legittimo se il giudice spiega il percorso logico o l'irrilevanza della questione ai fini della decisione.
  • L'omissione di un'espressa menzione di una decisione anteriore non equivale automaticamente a omessa pronuncia se il giudice ha implicitamente deciso sulla rilevanza della questione.
  • In contenziosi catastali la prova dell'uso e della redditività reale dell'immobile è centrale: chi contesta la riclassificazione deve dimostrare che l'immobile possiede i requisiti specifici che giustificano una categoria diversa.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.