Cassazione Civile, Sentenza n. 34278/2025 del 27/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della CTR che aveva confermato l'avviso di accertamento catastale che riclassificava l'immobile nella categoria D/3 con aumento della rendita a €282.486, contestando: (i) nullità/omessa pronuncia e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; (ii) omessa valutazione della sentenza CTR n.174/13/2010 (che avrebbe attribuito E/9) e quindi vizio per mancata considerazione di decisione esecutiva; (iii) vizio di motivazione (motivazione apparente per eccessivo richiamo alla Cassazione n.8773/2015 senza esposizione logica); (iv) erronea applicazione delle norme catastali e costituzionali: l'immobile dovrebbe essere classificato in categoria E (o E/7) perché destinato a finalità pubbliche, finanziato con contributi pubblici e soggetto a vincolo di destinazione urbanistica.
La decisione
Il ricorso è rigettato. La Corte di Cassazione ha ritenuto infondati i motivi: la presunta sentenza CTR n.174/13/2010 non era esecutiva (e peraltro era stata cassata dalla Cassazione n.8773/2015), quindi non poteva ostare alla riclassificazione; la Corte d'appello ha implicitamente deciso che la questione era irrilevante e ha fornito motivazione sufficiente, per cui non si è configurata motivazione meramente apparente; la qualificazione catastale va determinata sulla base della destinazione d'uso e della capacità reddituale dell'immobile e non dal finanziamento pubblico o dalla disciplina urbanistica: i complessi fieristici hanno natura commerciale e rientrano nelle categorie del gruppo D (salvo casi di aree scoperte attrezzate con strutture amovibili che possono rientrare nel gruppo E). Condanna della ricorrente alle spese di giudizio in favore della controricorrente, liquidate in €4.500,00 per compensi, oltre oneri; raddoppio del contributo unificato come per legge; nulla a carico del Ministero non avendo svolto attività di difesa.
Norme richiamate
art. 112 cod. proc. civ. e art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
art. 112 c.p.c.; art. 360, comma 1, n.4 c.p.c.
Richiamate dalla ricorrente per lamentare omessa pronuncia; la Corte ha ritenuto che non sussista omessa pronuncia in quanto la questione è stata implicitamente respinta come irrilevante per la decisione.
art. 69 d.lgs. 546/1992
Tratta dell'esecutività delle decisioni in materia catastale; la Corte rileva che la provvisoria esecutività è prevista in via speciale solo dopo la modifica dal d.lgs. 156/2015 e quindi la sentenza CTR del 2010 non era esecutiva.
d.lgs. n. 156/2015, art. 12
art. 12, d.lgs. n. 156/2015
Ha introdotto la provvisoria esecutività per le decisioni catastali depositate dal 1° giugno 2016; principio utilizzato per escludere la esecutività della precedente sentenza CTR richiamata dalla ricorrente.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992 e art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
art. 36(2)(n.4) d.lgs. 546/1992; art. 132(2)(n.4) c.p.c.
Norme sul contenuto della motivazione; la Corte ricorda il limite del sindacato di legittimità sulla motivazione in cassazione: è sindacabile se totalmente mancante o meramente apparente secondo i parametri costituzionali.
art. 6, 61, 62, 63, d.P.R. n. 1142/1949
art. 6, 61, 62, 63 del d.P.R. n. 1142/1949
Norme tecniche e procedurali in materia catastale cui si richiamano i criteri di classamento; la Corte applica i principi di queste norme in combinato con la giurisprudenza per determinare la categoria catastale in base all'uso e alla redditività.
art. 3, 24 e 111 Cost.
Richiamati a supporto dei principi generali (uguaglianza, diritto di difesa, garanzia del giusto processo e motivazione) e per delimitare il controllo di legittimità sulla motivazione.
d.P.R. n. 138/1998
Normativa catastale e cartografia di riferimento; richiamata a titolo di quadro normativo per il classamento.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 (introdotto dall'art.1, comma 17, l. n. 228/2012)
art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002
Norma sul contributo unificato: la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo da parte della ricorrente.
Massime di principio
- La classificazione catastale si determina in base alla destinazione d'uso effettiva e alla potenzialità reddituale dell'immobile; finanziamenti pubblici o vincoli urbanistici non modificano automaticamente la categoria catastale.
- I complessi fieristici e gli spazi espositivi hanno natura commerciale e, salvo casi di aree prevalentemente scoperte attrezzate con strutture amovibili, devono essere inquadrati nel gruppo D (es. D/8 o D/3), non nel gruppo E.
- Le decisioni giudiziali richiamate sono rilevanti solo se esecutive o ancora vigenti; la provvisoria esecutività delle decisioni catastali è regolata dalla disciplina introdotta dal d.lgs. 156/2015 e opera limitatamente ai casi previsti.
- In Cassazione il sindacato sulla motivazione è limitato: rileva quando la motivazione è totalmente mancante o meramente apparente secondo i parametri dell'art. 111 Cost.; un richiamo ad altra giurisprudenza è legittimo se il giudice spiega il percorso logico o l'irrilevanza della questione ai fini della decisione.
- L'omissione di un'espressa menzione di una decisione anteriore non equivale automaticamente a omessa pronuncia se il giudice ha implicitamente deciso sulla rilevanza della questione.
- In contenziosi catastali la prova dell'uso e della redditività reale dell'immobile è centrale: chi contesta la riclassificazione deve dimostrare che l'immobile possiede i requisiti specifici che giustificano una categoria diversa.
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