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Ordinanza

Ordinanza n. 11591/2026 - Roma, Sezione 5B

per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sull’istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione in sostegno conseguito in Spagna (domanda prot. n. 36502 inoltrata il 15/04/2024) e per la condanna della P.A. all’adozione di un provvedimento espresso; nonché per la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.

Giustizia amministrativa202507785

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisOrdinanzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sull’istanza di riconoscimento di un titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al ricorrente (titolare titolo estero)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente aveva proposto un’azione avverso il silenzio del Ministero dell’Istruzione e del Merito sull’istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia, la condanna dell’Amministrazione all’adozione di un provvedimento espresso e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il giudizio era stato definito con sentenza favorevole, che aveva ordinato all’Amministrazione di provvedere e aveva previsto la nomina del commissario ad acta in caso di perdurante inerzia. Successivamente, la ricorrente ha depositato un’istanza di rinuncia sia al ricorso sia alla domanda di riconoscimento del titolo estero, dichiarando di voler accedere ai percorsi formativi attivati dall’INDIRE, la cui iscrizione sarebbe subordinata alla rinuncia a ogni domanda di riconoscimento del titolo conseguito all’estero.

La decisione

Il TAR ha ritenuto che l’istanza depositata dopo la definizione del giudizio non costituisse una rinuncia al ricorso suscettibile di determinare l’estinzione del processo, poiché la causa era già stata definita con sentenza. L’istanza è stata invece qualificata come rinuncia agli effetti favorevoli della sentenza, facoltà rimessa alla libera scelta della parte vittoriosa e non richiedente alcuna intermediazione o statuizione giudiziale. Poiché non era quindi necessaria l’adozione di una nuova decisione giurisdizionale, il Collegio ha dichiarato il non luogo a provvedere.

Massime di principio

  • Dopo la pubblicazione della sentenza che ha definito favorevolmente un giudizio, la rinuncia della parte vittoriosa al ricorso o alla domanda sostanziale non determina l’estinzione del giudizio già definito, ma può essere qualificata come rinuncia agli effetti favorevoli della sentenza.
  • La rinuncia agli effetti favorevoli di una sentenza costituisce una facoltà rimessa alla libera scelta della parte vittoriosa e non richiede l’intermediazione né una specifica statuizione del giudice; ove la parte chieda comunque una pronuncia, deve essere dichiarato il non luogo a provvedere.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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