Sentenza n. 1985/2026 - Firenze, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inottemperanza alla sentenza del Tribunale di Livorno, Sezione lavoro, n. 333/2024, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta docente per € 500 annui, per complessivi € 1.500, oltre interessi e rivalutazione
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La docente ha proposto ricorso per ottemperanza deducendo la mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Livorno, Sezione lavoro, del 23 aprile 2024, passata in giudicato e notificata in forma esecutiva. Il giudicato aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per € 500 annui negli anni scolastici individuati nella sentenza, per un totale di € 1.500, oltre interessi e rivalutazione monetaria nei limiti di legge, e aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione la Carta. L’Amministrazione aveva eseguito la pronuncia soltanto quanto alle spese giudiziali, senza dimostrare la corresponsione del beneficio spettante alla ricorrente. La ricorrente ha chiesto le misure attuative del giudicato, inclusa la nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza: non risultava provata la materiale corresponsione alla docente delle somme e del beneficio riconosciuti dal giudicato, mentre erano stati notificati il titolo esecutivo all’organo competente ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione nei confronti delle amministrazioni. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Livorno entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione, riconoscendo la Carta docente secondo le modalità e con gli accessori stabiliti nel titolo. In caso di persistente inadempimento, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero, o un suo sostituto, con ulteriori 60 giorni per provvedere, anche mediante pagamento in conto sospeso ove occorra. Il Ministero è stato condannato a pagare € 800, oltre IVA e CAP, per le spese del giudizio di ottemperanza, attribuite al procuratore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Il ricorso per ottemperanza deve pertanto essere accolto e deve essere dichiarato l’obbligo del Ministero dell’Istruzione e del merito di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza oggetto di ottemperanza, riconoscendo a parte ricorrente la Carta docente, con le modalità indicate in sentenza e con gli accessori ivi riconosciuti.
Il giudice dell’ottemperanza, accertata la persistente mancata esecuzione del giudicato, può ordinare all’amministrazione di adempiere entro un termine e predisporre una misura sostitutiva commissariale per il caso di ulteriore inerzia.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996
La corresponsione delle dette somme non trova poi alcun ostacolo normativo, essendo stati notificati il titolo esecutivo all’organo competente alla liquidazione ed essendo ormai ampiamente decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, 1° comma del d.l. 31 dicembre 1996 n. 669 (conv. in l. 28 febbraio 1997, n. 30 e modificato dall’art. 44, 3° comma del d.l. 30 settembre 2003 n. 269, conv. in l. 24 novembre 2003, n. 326).
L’esecuzione del titolo nei confronti dell’amministrazione può essere richiesta una volta notificato il titolo all’organo competente alla liquidazione e decorso il termine dilatorio di 120 giorni.
art. 14, comma 2, d.l. 669/1996
Al tempo stesso, il Collegio nomina il Direttore Generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente (o un suo sostituto) affinché ove l’indicato termine di 30 (trenta) giorni decorra infruttuosamente, provveda, in qualità di Commissario ad acta, a tutti gli adempimenti occorrenti per l’ottemperanza alla presente decisione nel successivo termine di 60 (sessanta) giorni, se del caso, valendosi anche del pagamento in “conto sospeso” previsto dall’art. 14, 2° comma del d.l. 31 dicembre 1996 n. 669, conv. in l. 28 febbraio 1997, n. 30.
In caso di inadempimento dell’amministrazione, il commissario ad acta può provvedere agli adempimenti necessari per l’ottemperanza, ricorrendo, se necessario, al pagamento in conto sospeso.
Massime di principio
- Quando l’amministrazione non dimostra di avere materialmente eseguito un giudicato di condanna, il giudice dell’ottemperanza può dichiarare l’obbligo di adempiere e fissare un termine per l’esecuzione, purché siano soddisfatte le condizioni previste per procedere contro l’amministrazione, tra cui la notificazione del titolo esecutivo all’organo competente e il decorso del termine dilatorio applicabile.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta, con un termine ulteriore, affinché provveda agli adempimenti necessari in caso di inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione; ove previsto, il commissario può avvalersi del pagamento in conto sospeso.
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