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Sentenza

Sentenza n. 188/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza DEL DECRETO INGIUNTIVO N. 424/2024 DEL TRIBUNALE DI RIMINI, NOTIFICATO IN DATA 20/02/2025.

Giustizia amministrativa202501349

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del decreto ingiuntivo n. 424/2024 del Tribunale di Rimini, dichiarato esecutivo e notificato al Ministero

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottenere l'ottemperanza al decreto ingiuntivo n. 424/2024 del Tribunale di Rimini. Il decreto era stato dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c., era divenuto inoppugnabile ed era stato notificato al Ministero anche ai fini del decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Il Ministero, rimasto non costituito, non aveva provveduto all'esecuzione delle statuizioni contenute nel titolo giudiziale.

La decisione

Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso e lo ha accolto, accertando la perdurante inadempienza del Ministero rispetto a un decreto ingiuntivo esecutivo e inoppugnabile. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione al decreto entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della sentenza, detraendo quanto eventualmente già corrisposto e includendo gli interessi indicati dal giudice ordinario e le spese legali liquidate nel decreto. Per l'ulteriore eventuale inadempimento, il TAR ha nominato sin d'ora un commissario ad acta, individuato nel Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna o in un funzionario da questi delegato, con facoltà di subdelega, da attivare su istanza della ricorrente entro i successivi novanta giorni. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 500 euro oltre spese generali e oneri accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato se versato, con distrazione in favore dei difensori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del titolo e di predisporre misure sostitutive in caso di persistente inadempimento.

  • art. 647 c.p.c.

    La dichiarazione di esecutività rende il decreto ingiuntivo non opposto esecutivo e, nel caso concreto, inoppugnabile, consentendone l'esecuzione mediante giudizio di ottemperanza.

Massime di principio

  • Il decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c. e divenuto inoppugnabile può costituire titolo per il giudizio di ottemperanza nei confronti della pubblica amministrazione, quando l'amministrazione non vi abbia dato spontanea esecuzione.
  • Decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione, la perdurante inerzia dell'amministrazione legittima l'accoglimento dell'azione di ottemperanza e l'ordine giudiziale di esecuzione del decreto ingiuntivo.
  • Nel giudizio di ottemperanza, il giudice amministrativo può fissare un termine per l'adempimento e nominare preventivamente un commissario ad acta, da attivare su istanza della parte, per l'eventuale successiva persistente inadempienza dell'amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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