Sentenza n. 14554/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento - del giudizio di non idoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di I fascia, settore concorsuale “13/A2 – Politica economica”, Bando di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 1796/2023, formulato nei confronti della ricorrente dalla Commissione nazionale nominata con d.d. n. 2190 del 19 dicembre 2023 ed integrata con d.d. n. 167 del 12 febbraio 2024, pubblicato sul sito del Ministero dell’Università e della Ricerca in data 10 marzo 2025; - del verbale n. 1 del 20 febbraio 2024, con cui la Commissione ha stabilito le modalità organizzative dei propri lavori per l’espletamento delle procedure di abilitazione alla prima e alla seconda fascia, i criteri e le modalità di valutazione delle pubblicazioni scientifiche ex art. 7, d.m. n. 120 del 2016 e le condizioni per l’ammissione dei candidati; - di ogni atto ad esso presupposto, connesso e conseguente, ivi compresi tutti i verbali della procedura (verbale della riunione del 5 febbraio 2025, verbale della riunione del 14 febbraio 2025, verbale della riunione del 28 febbraio 2025), bandita con decreto direttoriale del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 1796 del 27 ottobre 2023; per la conseguente condanna del Ministero a nominare una nuova Commissione in diversa composizione con il compito di rivalutare la domanda della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non idoneità all'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima fascia, connesso ai verbali della Commissione
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata a ASN)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il giudizio non unanime di non idoneità all'ASN per la prima fascia nel settore concorsuale 13/A2 – Politica economica. La Commissione aveva riconosciuto il superamento dei valori soglia relativi all'impatto della produzione scientifica e il possesso di sette titoli, ma aveva ritenuto non raggiunta la piena maturità scientifica, giudicando non adeguata la qualità delle pubblicazioni in ragione della limitata collocazione editoriale e del limitato impatto citazionale. La ricorrente ha dedotto difetto di motivazione e di istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità e violazione della disciplina sull'ASN, sostenendo che il giudizio fosse apodittico e che le pubblicazioni fossero state illegittimamente svalutate sulla base dell'impatto citazionale. Ha inoltre contestato la presunta limitata rilevanza editoriale, evidenziando che nove delle quindici pubblicazioni presentate erano pubblicate su riviste di fascia A. In particolare, ha lamentato l'omessa indicazione delle pubblicazioni ritenute carenti, l'assenza di una spiegazione del percorso logico seguito dalla maggioranza della Commissione e l'uso dell'impatto citazionale come criterio di valutazione della qualità delle pubblicazioni.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato in parte qua il giudizio di non idoneità, limitatamente alla valutazione negativa delle pubblicazioni. Il Collegio ha ritenuto gravemente carente la motivazione sulla collocazione editoriale, formulata con l'apodittica affermazione che essa fosse limitata, senza indicare le pubblicazioni interessate né gli elementi concreti posti a fondamento del giudizio. Poiché il giudizio era stato espresso a maggioranza, con due commissari favorevoli all'abilitazione, la Commissione avrebbe dovuto esplicitare le ragioni per cui gli elementi positivi fossero recessivi, pur senza dover confutare analiticamente ogni valutazione favorevole. La motivazione è stata ritenuta ulteriormente viziata perché non aveva considerato adeguatamente l'allegazione, non smentita dal Ministero, relativa alla pubblicazione di nove opere su quindici in riviste di fascia A, dato considerato positivamente dalla stessa Commissione. Il riferimento al limitato impatto citazionale è stato giudicato illegittimo e contraddittorio: il settore non era bibliometrico e la candidata aveva superato tutti i valori soglia; inoltre, l'impatto citazionale poteva rilevare per l'impatto della produzione scientifica, ma non sostituire la valutazione qualitativa delle pubblicazioni ai sensi dell'art. 7 del d.m. n. 120/2016. Tale valutazione deve considerare anche originalità, rigore metodologico e innovatività, mentre il dato citazionale è numerico e condizionabile da fattori esogeni. Il Collegio ha inoltre ritenuto non intellegibile il riferimento alla sola sufficiente originalità, innovatività e rigorosità metodologica, non essendo chiaro se tale giudizio esprimesse una valutazione comparativa di inadeguatezza alla prima fascia o un'ulteriore ragione autonoma di diniego. Il Ministero è stato ordinato di procedere al riesame mediante una Commissione in diversa composizione, entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza: trenta giorni per la nomina e sessanta per il nuovo giudizio, tenendo conto dei rilievi del TAR. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 16 l. 240/2010
Prevede il conseguimento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale quale presupposto per il reclutamento del personale accademico e demanda alla disciplina regolamentare le modalità della procedura.
d.P.R. 95/2016
Disciplina modalità e tempi delle procedure ASN e demanda al Ministero la determinazione di criteri, parametri, indicatori, numero delle pubblicazioni e modalità della loro utilizzazione.
art. 3 d.m. 120/2016
Nelle procedure di abilitazione per l'accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la Commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione delle pubblicazioni e dei titoli presentati.
Impone una valutazione motivata della qualificazione scientifica e richiede, per la prima fascia, l'accertamento della piena maturità scientifica e di risultati di rilevante qualità e originalità.
art. 4 d.m. 120/2016
la qualità della produzione scientifica, valutata ... sulla base dell'originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo
Richiede una valutazione articolata delle pubblicazioni, comprendente coerenza tematica, apporto individuale, originalità, rigore metodologico, innovatività, collocazione editoriale, continuità e rilevanza nel settore.
art. 6 d.m. 120/2016
La Commissione attribuisce l'abilitazione esclusivamente ai candidati che ... vantino pubblicazioni valutate in base ai criteri di cui all'articolo 4 e giudicate complessivamente di qualità «elevata».
Collega l'abilitazione alla valutazione complessiva elevata delle pubblicazioni secondo i criteri dell'art. 4, oltre al superamento dei requisiti relativi all'impatto della produzione scientifica e ai titoli.
art. 7 d.m. 120/2016
È richiamato quale riferimento per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche presentate dalla candidata; l'impatto citazionale non può essere utilizzato come criterio sostitutivo della valutazione qualitativa prevista per tali pubblicazioni.
Allegato A al d.m. 120/2016
Prevede il titolo relativo all'impatto della produzione scientifica, per il quale la candidata aveva raggiunto i valori soglia.
Allegato B al d.m. 120/2016
Definisce la qualità elevata delle pubblicazioni in relazione a originalità, rigore metodologico e contributo al progresso della ricerca, con impatto significativo o presumibilmente significativo nella comunità scientifica.
Allegato C, punto 2, al d.m. 120/2016
Individua gli indicatori dell'impatto della produzione scientifica, tra cui articoli indicizzati, citazioni e indice H di Hirsch.
Allegato D al d.m. 120/2016
È richiamato per qualificare il settore di Politica economica come non bibliometrico.
art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a.
Consente al giudice di ordinare le misure idonee ad assicurare l'attuazione della sentenza, comprese la riedizione del potere e il riesame da parte di una Commissione in diversa composizione.
Massime di principio
- Nelle procedure di Abilitazione Scientifica Nazionale, il giudizio negativo sulle pubblicazioni deve indicare, sia pure sinteticamente, le opere o gli aspetti specifici ritenuti carenti e rendere ricostruibile il percorso logico che conduce alla conclusione di qualità non elevata; formule generiche o stereotipate sulla limitata collocazione editoriale non sono sufficienti.
- Quando il giudizio della Commissione ASN è adottato a maggioranza e una parte significativa dei commissari ha espresso valutazione favorevole, la motivazione deve spiegare perché gli elementi positivi siano recessivi rispetto a quelli negativi, senza necessità di confutare analiticamente ogni singola argomentazione favorevole.
- L'impatto citazionale può rilevare, nei limiti previsti dalla disciplina applicabile, per la valutazione dell'impatto della produzione scientifica, ma non può essere utilizzato come criterio sostitutivo della valutazione qualitativa delle pubblicazioni, che deve considerare anche originalità, rigore metodologico, innovatività, rilevanza e collocazione editoriale.
- Il dato numerico delle citazioni non è di per sé dimostrativo della qualità delle pubblicazioni, poiché può essere influenzato da fattori esogeni quali l'epoca di pubblicazione, la lingua, la diffusione della rivista o dell'editore e la specificità dell'argomento trattato.
- Il superamento dei valori soglia relativi all'impatto della produzione scientifica non determina automaticamente il conseguimento dell'abilitazione, ma rende contraddittorio utilizzare il medesimo dato, senza adeguata spiegazione, per fondare un giudizio negativo sulla qualità delle pubblicazioni.
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