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Ordinanza

Ordinanza n. 2169/2026 - Napoli, Sezione 4

per accertamento del silenzio-diniego formatosi sull’'istanza di accesso in data 30.09.2025 e, per l'effetto, ordinare alle amministrazioni resistenti l'esibizione ed il rilascio di tutti gli atti e documenti richiesti con la predetta istanza di accesso, sussistendone i presupposti di legge.

Giustizia amministrativa202506435

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVOrdinanza istruttoriaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio-diniego formatosi su plurime istanze di accesso documentale relative alla gestione delle ferie durante rapporti di supplenza

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha proposto, ai sensi dell'art. 116 c.p.a., un unico ricorso contro due istituti scolastici situati in Comuni diversi, dopo avere presentato il 30 settembre 2025, con un unico documento, plurime istanze di accesso agli atti e ai documenti relativi alla gestione delle ferie presso diversi istituti nei quali aveva prestato servizio. L'accesso era finalizzato alla valutazione di un'azione davanti al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, per ottenere l'indennità sostitutiva delle ferie non godute. Mentre altri istituti avevano riscontrato le istanze, le amministrazioni intimate non avevano inizialmente fornito risposta né rilasciato copia degli atti. Nel corso del giudizio sono intervenuti riscontri tardivi. Il TAR ha rilevato d'ufficio la possibile inammissibilità del ricorso cumulativo oggettivo, poiché il ricorso amministrativo dovrebbe, di regola, riguardare un solo provvedimento, anche tacito, con motivi strettamente correlati, salvo una rigorosamente accertata connessione procedimentale o funzionale tra gli atti impugnati. Ha inoltre chiesto chiarimenti sull'evoluzione dei procedimenti di accesso e sulla natura e data dei riscontri, nonché la produzione dei relativi allegati in formati compatibili con il processo amministrativo telematico.

La decisione

Il TAR non ha definito il giudizio. Ha sottoposto al contraddittorio delle parti, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., la questione rilevata d'ufficio relativa alla possibile inammissibilità del ricorso cumulativo, assegnando un termine di quindici giorni per il deposito di memorie. Ha disposto inoltre un incombente istruttorio a carico della ricorrente, che dovrà precisare, per ciascun istituto scolastico intimato, quando e con quali atti siano stati forniti i riscontri, anche parziali o tardivi, depositando la documentazione allegata alle comunicazioni nei formati compatibili con il PAT indicati dall'art. 12 dell'Allegato A al D.P.C.M. 16 febbraio 2026, n. 40. Il giudizio è stato rinviato alla camera di consiglio del 6 maggio 2026, con riserva di ogni decisione in rito, nel merito e sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.a.

    Disciplina il rito speciale per le controversie relative all'accesso ai documenti amministrativi; il ricorso è stato proposto in tale forma.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Impone al giudice, quando intenda porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, di sottoporla previamente al contraddittorio delle parti; è stato applicato per la possibile inammissibilità del ricorso cumulativo.

  • D.P.C.M. 16 febbraio 2026, n. 40, art. 12 dell'Allegato A

    Individua i formati compatibili con il processo amministrativo telematico, nei quali devono essere prodotti gli allegati documentali richiesti dal TAR.

Massime di principio

  • Nel rito amministrativo, anche quando l'impugnazione riguarda distinti atti taciti di diniego di accesso, la regola generale è l'unità dell'oggetto del ricorso e la stretta correlazione dei motivi con il provvedimento impugnato; il ricorso cumulativo è ammissibile soltanto quando tra gli atti sussista una connessione procedimentale o funzionale rigorosamente accertata.
  • La proposizione di un unico ricorso contro dinieghi taciti riferibili ad amministrazioni o procedimenti distinti può determinare l'inammissibilità del ricorso cumulativo, se non è dimostrata una connessione qualificata tra le diverse pretese di accesso; tale verifica deve evitare sia la confusione di controversie sia l'elusione delle disposizioni sul contributo unificato.
  • Quando il giudice rileva d'ufficio una possibile causa di inammissibilità, deve sottoporla al contraddittorio delle parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., assegnando un termine per il deposito di osservazioni prima di decidere.
  • Nel giudizio di accesso, la sopravvenienza di riscontri amministrativi, anche tardivi o parziali, deve essere specificamente ricostruita per ciascuna amministrazione e può incidere sulla persistente utilità della domanda; la parte interessata deve documentare date, contenuto e completezza dei riscontri.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso difensivoMotivi aggiunti e ricorso incidentaleIstruttoria processuale
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

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