Ordinanza n. 326/2026 - Palermo, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Esclusione dal concorso per 46 Agenti del Corpo Forestale della Regione Siciliana per non conformità di un parametro psico-fisico, verbale della commissione medica, elenco degli idonei e ammissione al corso di formazione, nonché silenzio sull’istanza di riesame in autotutela
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la propria esclusione dal concorso pubblico per esami finalizzato all’assunzione di 46 Agenti del Corpo Forestale della Regione Siciliana, unitamente al verbale della commissione medica che lo aveva dichiarato non idoneo, al decreto di approvazione dell’elenco degli idonei ammessi al corso di formazione e al silenzio serbato sull’istanza di riesame in autotutela. L’esclusione era motivata dalla non conformità ai limiti normativi di un parametro psico-fisico, individuato nel contesto della valutazione bioimpedenziometrica. Nel corso del giudizio il TAR aveva disposto una verificazione; dalla relazione del verificatore è emerso un diverso esito con riferimento alla misurazione dell’altezza, elemento ritenuto idoneo a incidere sull’attendibilità dell’esame bioimpedenziometrico. Sul piano cautelare il ricorrente ha dedotto la plausibile illegittimità dell’accertamento medico e il rischio di un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall’avvio della fase formativa riservata agli idonei.
La decisione
Il TAR ha accolto l’istanza cautelare, ravvisando un sufficiente fumus boni iuris in ragione del diverso esito della verificazione sulla misurazione dell’altezza, tale da inficiare l’attendibilità dell’esame bioimpedenziometrico. Ha inoltre riconosciuto il periculum in mora, poiché era già iniziata la fase formativa destinata agli idonei in possesso dei requisiti psico-fisici. In luogo della sospensione immediata degli atti nei termini richiesti, il Collegio ha disposto che la Commissione medica regionale proceda, entro quindici giorni dalla comunicazione amministrativa dell’ordinanza, al riesame dell’accertamento del parametro di bioimpedenzometria, comunicandone l’esito al ricorrente e al TAR mediante il PAT. Il giudizio di merito è stato fissato all’udienza pubblica del 6 novembre 2026. È stata inoltre disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati ammessi e utilmente collocati nella graduatoria impugnata o nei successivi scorrimenti, con punteggio pari o inferiore a quello del ricorrente. Considerato l’elevato numero dei controinteressati, il TAR ha autorizzato la notificazione per pubblici proclami, ponendo a carico dell’Assessorato la comunicazione dell’elenco nominativo e la pubblicazione sul sito istituzionale degli atti indicati nell’ordinanza. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti costituite e dichiarate irripetibili nei confronti dei controinteressati non costituiti; le spese di verificazione saranno liquidate all’esito del merito.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Ritenuto che, ad un sommario esame proprio della fase cautelare, il ricorso appare assistito da sufficiente fumus boni iuris e periculum in mora
La tutela cautelare è stata concessa sulla base della valutazione sommaria della plausibilità del ricorso e del rischio di un pregiudizio derivante dall’avvio della fase formativa.
art. 49 c.p.a.
Dispone l’integrazione del contraddittorio secondo le prescrizioni indicate in motivazione
Il contraddittorio deve essere integrato nei confronti di tutti i controinteressati individuati in relazione alla graduatoria e agli eventuali scorrimenti, con possibilità di notificazione per pubblici proclami quando il loro numero sia elevato.
art. 52, comma 2, c.p.a.
autorizzando la notificazione per pubblici proclami
La notificazione per pubblici proclami può essere autorizzata per integrare il contraddittorio quando l’elevato numero dei controinteressati renda onerosa o difficoltosa la notificazione individuale.
art. 151 c.p.c.
con pubblicazione degli atti ... nelle forme di cui al combinato disposto degli articoli 49, co. 3, e 52, co. 2, cod. proc. amm. e 151 cod. proc. civ.
La disciplina della notificazione per pubblici proclami è stata richiamata quale base normativa per la pubblicazione degli atti sul sito istituzionale dell’amministrazione.
art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.
se l’atto di integrazione del contraddittorio non è notificato nei termini assegnati e successivamente depositato, il giudice dichiara il ricorso improcedibile
Il mancato perfezionamento e deposito tempestivo dell’integrazione del contraddittorio comporta l’improcedibilità del ricorso.
D.D.G. n. 4206/2025
Commissione medica istituita ai sensi del D.D.G. n. 4206/2025
La Commissione medica istituita dal decreto è il soggetto amministrativo incaricato di effettuare il riesame dell’accertamento del parametro di bioimpedenzometria.
Massime di principio
- In sede cautelare, la diversa risultanza di una verificazione sulla misurazione di un dato antropometrico può integrare un sufficiente fumus boni iuris quando quel dato incida sull’attendibilità del successivo esame bioimpedenziometrico posto a fondamento dell’esclusione da una procedura concorsuale.
- Quando l’avvio della fase formativa o selettiva successiva rischia di precludere in concreto la partecipazione del candidato escluso, sussiste il periculum in mora necessario per la concessione della tutela cautelare.
- La tutela cautelare può essere conformata dal giudice mediante l’ordine all’amministrazione di riesaminare uno specifico accertamento tecnico entro un termine determinato, anziché mediante la sospensione indiscriminata degli atti impugnati.
- Nel giudizio diretto contro una graduatoria o un atto di esclusione da una procedura selettiva, il contraddittorio deve essere integrato nei confronti dei soggetti ammessi e utilmente collocati che abbiano un punteggio pari o inferiore a quello del ricorrente, qualora possano essere incisi dall’eventuale accoglimento.
- Quando il numero dei controinteressati sia elevato, l’integrazione del contraddittorio può essere autorizzata mediante notificazione per pubblici proclami, con pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione degli atti indicati dal giudice e mantenimento della pubblicazione sino alla definizione del giudizio.
- Il mancato rispetto dei termini assegnati per la notificazione e il deposito della prova dell’integrazione del contraddittorio comporta l’improcedibilità del ricorso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 4 giu 2026Ordinanza n. 3150/2026 - Roma, Sezione 4B
- Ordinanza · 4 giu 2026Ordinanza n. 3151/2026 - Roma, Sezione 4B
- Ordinanza · 4 giu 2026Ordinanza n. 3152/2026 - Roma, Sezione 4B
- Ordinanza · 4 giu 2026Ordinanza n. 3153/2026 - Roma, Sezione 4B
- Ordinanza · 4 giu 2026Ordinanza n. 3154/2026 - Roma, Sezione 4B
- Ordinanza · 4 giu 2026Ordinanza n. 3159/2026 - Roma, Sezione 3B
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →