Sentenza n. 13936/2026 - Roma, Sezione 4Q
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: previa concessione di idonee misure cautelari: a) in parte qua dell’elenco dei non ammessi al corso intensivo della procedura concor-suale D.M. n. 107/2023 – Procedura riservata per Dirigenti scolastici così come rettificato da decreto n. 76336 del 29 maggio 2024; b) dell’esito della prova scritta così come risultante dalla piattaforma Formez; c) di ogni altro atto preordinato connesso o consequenziale; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da FERRAZZANO LUIGINA il 26\11\2024 : della graduatoria della procedura concorsuale indetta con D.M. 107/2023 pubblicata in data 19 agosto 2024 sul sito INPA nella parte in cui non figura il nominativo della ricorrente; nonché per l’annullamento dei provvedimenti impugnati con il ricorso; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da FERRAZZANO LUIGINA il 18\3\2026 : 1) del decreto dipartimentale 002187 del 9 agosto 2024 pubblicato il 18 dicembre 2025 recante approvazione della graduatoria definitiva; 2) del decreto dipartimentale 124319 del 9 agosto 2024 pubblicato il 18 dicembre 2025 recante assegnazione ai ruoli regionali; 3) del decreto dipartimentale 2206 del 19 agosto 2024 pubblicato il 18 dicembre 2025 recante rettifica della graduatoria definitiva; 4) del decreto dipartimentale del 27.11.2024 n. 203703 pubblicato il 18 dicembre 2025 recante ulteriori assegnazioni ai ruoli regionali; 5) del decreto dipartimentale del 18.12.2025 n. 3827 pubblicato il 18.12.2025 recante seconda rettifica alla graduatoria definitiva; nonché per l’annullamento dei provvedimenti impugnati con il ricorso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esito della prova preselettiva e mancata ammissione al corso intensivo della procedura riservata per dirigenti scolastici, nonché graduatorie definitive, assegnazioni ai ruoli regionali e successive rettifiche
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione e gestore della procedura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, partecipante alla procedura riservata disciplinata dal d.m. n. 107/2023 per l'ammissione al corso intensivo finalizzato alla formazione della graduatoria del concorso per dirigenti scolastici, aveva conseguito inizialmente 58 punti, poi rettificati a 59, a fronte della soglia minima di 60 punti. Ha impugnato l'elenco dei non ammessi, l'esito della prova risultante dalla piattaforma Formez e, con motivi aggiunti, la graduatoria e i successivi provvedimenti di approvazione, assegnazione ai ruoli regionali e rettifica. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 6 del d.m. n. 107/2023 e delle regole sulla predisposizione dei quesiti, contestando il quesito n. 23 sul dominio di secondo livello riservato alle scuole italiane, il quesito n. 59 sull'ambito di applicazione dell'integrazione scolastica ai sensi dell'art. 12 della l. n. 104/1992 e il quesito n. 81 sulla configurabilità del peculato d'uso in relazione al denaro, assumendo rispettivamente l'inesistenza di una risposta corretta, l'erroneità della risposta indicata dall'amministrazione e l'ambiguità derivante da un contrasto giurisprudenziale. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dei quadri di riferimento delle aree tematiche, sostenendo che i quesiti nn. 47 e 85 riguardassero autori non compresi nella bibliografia prevista. Nei motivi aggiunti ha dedotto l'illegittimità derivata degli atti successivi. In rito, il Collegio ha rilevato la mancata notifica del ricorso introduttivo e del primo atto di motivi aggiunti ad almeno un controinteressato.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti. Ha ritenuto ammissibile, ai fini della permanenza dell'interesse, l'impugnazione della graduatoria definitiva nonostante l'indicazione imprecisa della data di pubblicazione, qualificata come mero refuso. Ha invece rilevato l'inammissibilità del gravame per omessa notifica ad almeno un controinteressato, poiché l'eventuale collocazione in posizione utile di un numero maggiore di candidati avrebbe ridotto proporzionalmente le chance degli altri partecipanti di superare la selezione e di essere immessi in ruolo; la notifica del secondo atto di motivi aggiunti a un controinteressato non poteva sanare l'omissione originaria. Il Collegio ha comunque prescisso dai profili di rito, ritenendo il gravame infondato nel merito. Ha affermato che la predisposizione e la selezione dei quesiti rientrano nella discrezionalità tecnica dell'amministrazione e sono sindacabili soltanto in presenza di errori manifesti, oggettivi, di manifesta irragionevolezza, illogicità o incongruità. Le risposte individuate dalla commissione apparivano sicuramente corrette, mentre le altre costituivano distrattori con margini di plausibilità, e la ricorrente non aveva fornito un principio di prova idoneo a confutarne la correttezza. Il quesito può contenere margini interpretativi, purché non sia oggettivamente errato. Con riferimento al quesito sul dominio scolastico, il Collegio ha escluso l'errore di fatto, ritenendo equivalenti la forma "edu.it." e la forma "edu.it". Ha inoltre escluso che i quesiti di contenuto giuridico siano soggetti a un sindacato più intenso, poiché ciò trasformerebbe il giudizio sull'attività della commissione in un diretto accertamento dell'idoneità del candidato. La censura relativa ai quesiti nn. 47 e 85 è stata ritenuta generica e non provata. Il ricorso è stato quindi rigettato, con compensazione integrale delle spese per la complessità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 6 d.m. n. 107/2023
quesiti inediti, sottoposti alla validazione del Comitato tecnico scientifico, con riferimento normativo
La disposizione disciplina la predisposizione e la validazione dei quesiti della procedura; il sindacato giudiziale sulle relative scelte resta limitato agli errori manifesti e oggettivi.
art. 12 l. n. 104/1992
ambito di applicazione dell'integrazione scolastica
La norma è richiamata nell'ambito della contestazione di un quesito concorsuale, senza che il TAR proceda a una distinta interpretazione decisiva della disposizione.
art. 314, comma 2, c.p.
La norma è richiamata per contestare l'ambiguità di un quesito concorsuale; il TAR non risolve il contrasto interpretativo prospettato, ritenendo comunque insussistenti i presupposti per sindacare il quesito.
Massime di principio
- La predisposizione e la selezione dei quesiti nelle prove concorsuali rientrano nella discrezionalità tecnica dell'amministrazione e della commissione; il giudice amministrativo può sindacarle soltanto in presenza di errori manifesti e oggettivi o di manifesta irragionevolezza, illogicità o incongruità.
- La presenza di risposte alternative dotate di un margine di plausibilità non rende di per sé illegittimo un quesito a risposta multipla, quando la risposta individuata dalla commissione risulti sicuramente corretta e le altre svolgano la funzione di distrattori.
- Anche i quesiti di contenuto giuridico non sono soggetti a un sindacato giudiziale automaticamente più intenso rispetto ai quesiti di altre materie: il giudizio deve riguardare la legittimità dell'attività della commissione e non trasformarsi nell'accertamento diretto dell'idoneità del candidato.
- La mancata notifica del ricorso e del primo atto di motivi aggiunti ad almeno un controinteressato determina l'inammissibilità del gravame quando l'eventuale accoglimento potrebbe ampliare il numero dei candidati collocati in posizione utile, riducendo le chance degli altri partecipanti.
- L'indicazione inesatta della data di pubblicazione dell'atto impugnato nei motivi aggiunti può essere qualificata come mero refuso, qualora dal contenuto dell'atto emerga in modo non equivoco la volontà di impugnare la graduatoria definitiva.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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