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Sentenza

Sentenza del 23/11/2018 n. 30359 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania che aveva dichiarato inammissibile il suo appello contro la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli. L'inammissibilità era stata pronunciata perché l'Agenzia non aveva depositato la ricevuta di spedizione dell'appello, ma soltanto la distinta dei pieghi raccomandati recante il timbro postale del 16 aprile 2013, l'avviso di ricevimento con la data di spedizione apposta manualmente e una stampa del servizio di monitoraggio postale. L'Agenzia ha sostenuto che la distinta timbrata dall'ufficio postale fosse idonea a dimostrare la tempestività dell'impugnazione, il cui termine scadeva il 16 aprile 2013.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo fondati entrambi i motivi. Ha stabilito che l'elenco delle raccomandate consegnate all'ufficio postale, recante il timbro datario dell'ufficio e l'indicazione identificativa della spedizione, costituisce prova idonea della data di spedizione e può sostituire la ricevuta di spedizione. La sentenza della Commissione Tributaria Regionale è stata cassata e la causa è stata rinviata alla stessa Commissione, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione. Il giudice del rinvio dovrà quindi esaminare nuovamente la questione, senza dichiarare l'appello inammissibile per la sola mancata produzione della ricevuta di spedizione.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 16, 22, 23, 51 e 53

    Le disposizioni disciplinano le notificazioni, la costituzione in giudizio e l'impugnazione nel processo tributario. La Corte le interpreta nel senso che la tempestività dell'appello può essere dimostrata anche mediante documenti equipollenti alla ricevuta di spedizione, purché assistiti da idonea attestazione dell'ufficio postale.

  • Art. 327 c.p.c.

    Prevede il termine lungo per l'impugnazione delle sentenze. Ai fini del rispetto del termine, rileva la data di consegna dell'atto all'ufficio postale, adeguatamente comprovata.

  • Cass., Sezioni Unite, 29 maggio 2017, n. 13452

    Nel processo tributario, non costituisce motivo d'inammissibilità del ricorso o dell'appello [...] il fatto che [...] depositi l'avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purchè nell'avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall'ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario.

    L'avviso di ricevimento può sostituire la ricevuta di spedizione soltanto se la data di spedizione è certificata dall'ufficio postale mediante timbro datario o stampigliatura meccanografica. Una data scritta manualmente, da sola, non è sufficiente.

  • Cass. n. 24568 del 2014; Cass. n. 7312 del 2006; Cass. n. 22878 del 2017; Cass. n. 14163 del 2018

    La distinta cumulativa delle raccomandate consegnate alle Poste, recante il timbro datario dell'ufficio postale e gli elementi identificativi della spedizione, è un documento equipollente alla ricevuta di spedizione e costituisce prova valida della data di consegna del plico al servizio postale.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la mancata produzione della ricevuta di spedizione non determina automaticamente l'inammissibilità dell'appello se la parte fornisce documenti equipollenti idonei a dimostrare la data di spedizione.
  • La distinta delle raccomandate consegnate all'ufficio postale può provare validamente la tempestività dell'impugnazione quando reca il timbro datario dell'ufficio e consente di identificare la specifica raccomandata.
  • L'avviso di ricevimento può assolvere la funzione della ricevuta di spedizione solo se la data è certificata mediante timbro postale o stampigliatura meccanografica; una data apposta manualmente non è normalmente sufficiente.
  • Le cause di inammissibilità processuale devono essere interpretate restrittivamente e non possono essere dichiarate quando la tempestività dell'impugnazione risulta comunque documentata con mezzi probatori equivalenti.
  • Le risultanze del servizio online di monitoraggio postale non prevalgono necessariamente sulla data attestata dal timbro dell'ufficio postale apposto sulla distinta di spedizione, che ha specifica efficacia certificativa.

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