Sentenza n. 3615/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'annullamento A) della delibera della Giunta regionale della Campania del 29 dicembre 2023, n. 800, pubblicata sul B.U.R.C. n. 1 del 2 gennaio 2024, con oggetto: “Assegnazione dei volumi massimi di prestazioni e dei correlati limiti di spesa alle strutture sanitarie private accreditate per l'assistenza specialistica ambulatoriale per l'esercizio 2023 e in via provvisoria per l'esercizio 2024”; B) del decreto del Direttore Generale della Direzione generale per la tutela della salute e il coordinamento del sistema sanitario regionale della Giunta regionale della Campania del 12 febbraio 2024, n. 130, pubblicato sul B.U.R.C. n. 18 del 19 febbraio 2024, con oggetto “DGRC n. 800 del 29.12.2023 recante: “Assegnazione dei volumi massimi di prestazioni e dei correlati limiti di spesa alle strutture sanitarie private accreditate per l'assistenza specialistica ambulatoriale per l'esercizio 2023 e in via provvisoria per l'esercizio 2024. Adempimenti attuativi”; C) della nota della Giunta regionale della Campania prot. PG/2024/0100008 del 26 febbraio 2024 recante “Oggetto: Decreto Dirigenziale n. 130 del 12.02.2024. Indirizzi”; D) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, laddove lesivi dei diritti e interessi della società ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibera regionale di assegnazione dei volumi massimi di prestazioni e dei correlati limiti di spesa per l'assistenza specialistica ambulatoriale relativa al 2023 e, in via provvisoria, al 2024, nonché i relativi atti attuativi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La struttura sanitaria privata accreditata ha impugnato la delibera della Giunta regionale della Campania recante l'assegnazione dei volumi massimi di prestazioni e dei limiti di spesa per le strutture private accreditate nell'assistenza specialistica ambulatoriale per l'esercizio 2023 e, in via provvisoria, per il 2024, nonché il decreto dirigenziale attuativo e la successiva nota regionale di indirizzi, chiedendo l'annullamento anche degli atti presupposti, connessi e consequenziali. Il testo non espone il contenuto specifico dei motivi di illegittimità dedotti. Prima della decisione, all'udienza pubblica del 24 marzo 2026, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla coltivazione del giudizio e ha chiesto la compensazione delle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. La dichiarazione della ricorrente, specifica e univoca, ha escluso la permanenza dell'interesse alla decisione. In applicazione del principio dispositivo, il giudizio rimane nella disponibilità della parte che lo ha instaurato e il giudice non può pronunciarsi nel merito quando, prima della decisione, essa dichiari di non avere più interesse al ricorso. Le spese di lite sono state integralmente compensate, in considerazione dell'esito in rito e dell'accordo delle parti risultante dal verbale d'udienza.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.
La sopravvenuta carenza di interesse determina l'improcedibilità del ricorso.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato nel provvedimento insieme all'art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.; il testo non esplicita una distinta applicazione della disposizione.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, una dichiarazione specifica e univoca della parte ricorrente, resa prima della decisione, con cui essa dichiari di non avere più interesse alla coltivazione del ricorso, impone la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.
- Il principio dispositivo comporta che il giudizio amministrativo resti nella disponibilità della parte che lo ha instaurato; il giudice non può decidere il merito quando la parte abbia validamente manifestato, prima della spedizione della causa in decisione, la sopravvenuta carenza di interesse.
- La compensazione integrale delle spese può essere disposta quando l'esito in rito e l'accordo delle parti risultante dal verbale d'udienza ne giustifichino l'adozione.
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