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Sentenza

Sentenza n. 5425/2026 - Roma, Sezione 4Q

per l'annullamento degli atti della procedura per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di seconda fascia per il settore concorsuale 01/A3, Analisi matematica, probabilità e statistica matematica, indetta con D.D. n. 1796/2023, terzo quadrimestre, nella parte in cui escludono il ricorrente dall’elenco dei candidati abilitati alla funzione di professore di seconda fascia, nonché di tutti i provvedimenti presupposti, consequenziali o comunque connessi, con particolare, ma non esclusivo riferimento: ove occorra, al verbale n. 1 del 9 febbraio 2024 recante fissazione dei criteri di valutazione; ai verbali nn. 6 del 21 febbraio 2025 e 7 del 28 febbraio 2025, recanti stesura dei giudizi collegiali relativi a tutti i candidati.

Giustizia amministrativa202505708

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di non idoneità e atti della procedura di abilitazione scientifica nazionale per professore universitario di seconda fascia nel settore concorsuale 01/A3

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, candidato all'abilitazione scientifica nazionale per la seconda fascia, aveva superato tutte e tre le mediane e possedeva titoli riconducibili ad almeno cinque categorie tra quelle selezionate dalla Commissione. La Commissione gli ha tuttavia negato l'abilitazione ritenendo la qualità della produzione scientifica, la collocazione editoriale, l'originalità, il rigore metodologico, il carattere innovativo, la visibilità e l'impatto delle pubblicazioni non ancora adeguati alla seconda fascia. Con il primo motivo sono stati dedotti la violazione della disciplina sull'ASN, del principio di collegialità, dell'obbligo di motivazione analitica, nonché difetto di istruttoria, illogicità, contraddittorietà ed eccesso di potere: secondo il ricorrente, i giudizi individuali e collegiale non indicavano alcuna specifica pubblicazione, né il contenuto o i passaggi dai quali sarebbero emersi i profili negativi, risultando quindi stereotipati e non verificabili. Con il secondo motivo sono state contestate l'insufficienza, l'irragionevolezza e la contraddittorietà della motivazione, il travisamento dei risultati istruttori e la violazione dei criteri normativi di valutazione. In particolare, il ricorrente ha sostenuto che i riferimenti all'autoreferenzialità delle citazioni, alla ripetitività dei temi, alla limitata visibilità e all'impatto non fossero ancorati ai criteri normativi né a specifici dati o parametri; ha inoltre dedotto l'inattendibilità del giudizio sull'originalità e l'innovatività e richiamato il diverso esito ottenuto da candidati con un numero inferiore di pubblicazioni.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo fondato il vizio di difetto di motivazione in relazione alla valutazione delle pubblicazioni. Pur riconoscendo che l'ASN implica una valutazione tecnico-discrezionale della Commissione, il Collegio ha precisato che tale discrezionalità è delimitata dall'oggetto e dai criteri stabiliti dalla normativa, tra cui la maturità scientifica, la qualità e originalità dei risultati, il rigore metodologico, il carattere innovativo, la collocazione editoriale e la rilevanza delle pubblicazioni. Nel caso concreto, le formule utilizzate dalla Commissione erano standardizzate, stereotipate, vaghe e generalizzanti, prive di collegamenti fattuali e individualizzanti con il profilo del candidato e con le singole pubblicazioni. Non erano indicati, neppure esemplificativamente, i contenuti o i passaggi dai quali sarebbero risultati i pretesi limiti di originalità, rigore metodologico, innovatività e collocazione editoriale. Anche il rilievo relativo alla limitata visibilità e all'impatto nella comunità scientifica non era accompagnato dall'indicazione dei parametri utilizzati. Ne risultava impossibile comprendere il percorso valutativo e sottoporre il giudizio al sindacato, pur limitato, del giudice amministrativo. È stata invece respinta la censura fondata sul confronto con altri candidati, perché la procedura ASN non è comparativa e non attribuisce l'abilitazione mediante confronto diretto tra i partecipanti, ma sulla base del possesso dei requisiti e della valutazione individuale del candidato. Il TAR ha quindi annullato in parte qua il provvedimento impugnato e ordinato il riesame da parte di una Commissione in diversa composizione entro 90 giorni, di cui 30 per la nomina e 60 per la formulazione del nuovo giudizio. I nuovi commissari dovranno rivalutare esclusivamente le pubblicazioni, ferme le valutazioni già positive sui titoli. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 16 l. 240/2010

    Richiamato quale base normativa della disciplina dell'abilitazione scientifica nazionale.

  • art. 3 D.M. 120/2016

    La Commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione delle pubblicazioni e dei titoli presentati.

    La valutazione deve accertare, per la seconda fascia, la maturità scientifica del candidato, intesa come riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati, tale da conferire una posizione riconosciuta almeno nel panorama nazionale.

  • art. 4 D.M. 120/2016

    La Commissione valuta le pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati ai sensi dell'articolo 7, secondo i seguenti criteri.

    La valutazione delle pubblicazioni deve confrontarsi con criteri specifici, tra cui coerenza tematica, apporto individuale, originalità, rigore metodologico, carattere innovativo, collocazione editoriale, numero e continuità delle pubblicazioni e rilevanza nel settore.

  • art. 5 D.M. 120/2016

    Disciplina i criteri e i parametri per la valutazione dei titoli, compreso l'impatto della produzione scientifica e il possesso dei titoli individuati dalla Commissione.

  • art. 6 D.M. 120/2016

    Subordina l'attribuzione dell'abilitazione alla valutazione positiva dell'impatto della produzione scientifica, al possesso dei titoli richiesti e alla valutazione positiva delle pubblicazioni, complessivamente giudicate di qualità elevata.

  • art. 7 D.M. 120/2016

    Richiamato con riferimento alle pubblicazioni presentate e alla loro valutazione da parte della Commissione.

  • art. 3 l. 241/1990

    Impone una motivazione idonea a rendere comprensibili le ragioni della decisione; nel caso concreto la motivazione è stata ritenuta insufficiente perché stereotipata, generica e priva di riferimenti alle pubblicazioni.

  • art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Ha consentito al giudice di annullare in parte qua gli atti impugnati e di imporre il riesame della posizione del candidato da parte di una Commissione in diversa composizione.

Massime di principio

  • Nelle procedure di abilitazione scientifica nazionale la discrezionalità tecnica della Commissione è delimitata dall'oggetto e dai criteri di valutazione stabiliti dalla normativa; il giudizio deve quindi misurarsi concretamente con i criteri relativi alla maturità scientifica, alla qualità, all'originalità, al rigore metodologico, all'innovatività, alla collocazione editoriale e alla rilevanza delle pubblicazioni.
  • Il diniego dell'abilitazione scientifica nazionale deve essere motivato in modo chiaro, completo e individualizzato, anche in forma sintetica, indicando gli elementi concreti delle pubblicazioni dai quali derivano i giudizi negativi; sono illegittime le formule stereotipate, vaghe e generalizzanti non collegate al contenuto dei lavori valutati.
  • Il giudizio sulla limitata visibilità o sul limitato impatto della produzione scientifica deve indicare i parametri e gli elementi istruttori utilizzati, non potendo risolversi in un'affermazione apodittica priva di spiegazione.
  • L'abilitazione scientifica nazionale è una procedura di valutazione individuale e non comparativa: il candidato non può fondare l'illegittimità del diniego esclusivamente sul fatto che altri candidati, con un numero inferiore di pubblicazioni, abbiano ottenuto l'abilitazione.
  • Quando il giudizio negativo sulle pubblicazioni è annullato per difetto di motivazione, il riesame deve essere svolto da una Commissione in diversa composizione e può essere circoscritto alle pubblicazioni, restando ferme le valutazioni già positivamente espresse sui titoli.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e abilitazione universitariaMotivazione del provvedimento
RamiIstruzione e universitàProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaEffetto conformativo e riedizione del potere

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