Cassazione Penale, Sentenza n. 23910/2025 del 26/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione, con ricorso per cassazione, dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di riesame proposta in nome di ZEMA s.r.l. avverso il decreto di sequestro preventivo della somma di € 668.004,78 (decreto GIP 21/10/2024, mai materialmente eseguito). La società deduceva erronea valutazione sulla carenza di interesse all'impugnazione in assenza di esecuzione e denunciava violazioni di norme processuali (artt. 628 co.4 e 322 c.p.p.) e di D.Lgs. 231/2001 (art. 53), nonché contrasto con precedente orientamento della Corte che ammetterebbe l'interesse anche in assenza di esecuzione, soprattutto per pregiudizi reputazionali e gestionali nel contesto di gruppo societario.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per mancanza di valida procura: l'atto di costituzione prodotto ("Dichiarazione di costituzione nel procedimento penale ex art. 39 d. Lgs. 231/2001, con procura per l'impugnazione") non garantiva l'effettiva indipendenza dell'organo rappresentante perché il legale rappresentante della società, Stefano Zanettin, è indagato; la procuratrice speciale Claudia Mascarello era stata nominata dallo stesso Zanettin, configurando una mera "translatio potestatis" e non una separazione degli interessi. La Corte ha richiamato l'interpretazione dell'art. 39 D.Lgs. 231/2001 come divieto assoluto di rappresentanza da parte del rappresentante legale indagato/imputato, con presunzione iuris et de iure del conflitto. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e alla somma di € 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
"l'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo"
Il divieto è assoluto: se il rappresentante legale è indagato/imputato per il reato presupposto, non può rappresentare l'ente; sussiste una presunzione iuris et de iure di conflitto che esonera il giudice da accertamenti di fatto sulla effettiva incompatibilità. Una procura conferita dal medesimo rappresentante indagato a soggetto da lui nominato non è sufficiente a garantire indipendenza, salvo dimostrazione concreta e convincente dell'autonomia del delegato
Richiamata dalla parte ricorrente come norma rilevante rispetto alla impugnazione del decreto di sequestro; nel dispositivo della Cassazione non è stata data specifica interpretazione sostitutiva della pronuncia, in quanto il giudizio si è concentrato sul profilo di legittimazione/procura
Richiamato dalla parte ricorrente tra le norme processuali contestate; la Corte non ha ritenuto decisiva la censura di violazione di tale norma alla stregua dell'insufficienza della procura
Censurato dalla ricorrente quale norma di riferimento per la responsabilità amministrativa degli enti; la Corte ha però fondato la decisione sulla disciplina dell'art. 39 relativa alla rappresentanza processuale e sulla mancanza di valida procura
art. 591, comma 1, lett. a) c.p.p.
Riferimento giurisprudenziale utilizzato per affermare l'inammissibilità per difetto di legittimazione rilevabile d'ufficio quando la procura è irregolare o il rappresentante è in conflitto di interessi
Norma applicata per la condanna alle spese processuali e per la disposizione della sanzione pecuniaria equitativamente fissata (cassa delle ammende)
Massime di principio
- Se il legale rappresentante di una società è indagato o imputato per il reato presupposto della responsabilità amministrativa ai sensi del D.Lgs. 231/2001, l'ente non può partecipare al procedimento tramite lo stesso rappresentante: il divieto è assoluto e opera senza necessità di accertamenti supplementari
- La nomina di una procuratrice/delegata effettuata dallo stesso rappresentante indagato (translatio potestatis) non è di per sé idonea a garantire l'indipendenza dell'ente; occorre dimostrare, con elementi concreti, che il delegato è effettivamente autonomo e non soggetto al controllo del rappresentante confliggente
- La mancanza o l'inidoneità della procura è un vizio rilevabile d'ufficio che può determinare l'inammissibilità del ricorso e la perdita della legittimazione a impugnare, a prescindere dal merito delle censure sostanziali
- Anche se può esistere un interesse giuridico all'impugnazione di un provvedimento cautelare non materialmente eseguito (per es. per effetti reputazionali o gestionale in ambito di gruppo), tale interesse non supplisce i requisiti formali di rappresentanza e procura richiesti dalla legge
- Gli enti dovrebbero prevedere nei propri modelli organizzativi un meccanismo preventivo di nomina di un procuratore indipendente (o procedure assembleari/consiliari) da attivare nei casi in cui il legale rappresentante sia coinvolto in indagini, e documentarne formalmente l'autonomia per evitare l'inammissibilità delle impugnazioni
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