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Ordinanza

Ordinanza n. 574/2026 - Napoli, Sezione 2

per l'annullamento a) dell’ordinanza di demolizione del Comune di Sant’Antimo n. 74 del 16 dicembre 2009, inerente ad un manufatto sito nel territorio comunale alla Via M. Serao; b)quanto al primo ricorso per motivi aggiunti dell’atto di accertamento di inottemperanza del Comune di Sant’Antimo prot. n. 2458 del 23 gennaio 2012; c) quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti del provvedimento del Comune di Sant’Antimo, con il quale è stata ordinata alla conservatoria dei registri immobiliari di Napoli la trascrizione dell’acquisizione al patrimonio comunale dell’intera particella catastale n. 1378;

Giustizia amministrativa201001453

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza di demolizione di un manufatto, accertamento di inottemperanza e ordine di trascrizione dell'acquisizione gratuita dell'area al patrimonio comunale

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza comunale di demolizione del manufatto sito in Sant'Antimo, nonché, con due ricorsi per motivi aggiunti, l'accertamento di inottemperanza all'ordine demolitorio e il successivo ordine alla Conservatoria dei registri immobiliari di trascrivere l'acquisizione al patrimonio comunale dell'intera particella catastale. Nel corso del giudizio è emersa la pendenza di un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica contro il diniego comunale di permesso di costruire in sanatoria, ritenuto presupposto della gravata acquisizione e del conseguente ordine di trascrizione. Il TAR ha quindi disposto e successivamente revocato la sospensione del giudizio, non essendo state inizialmente fornite precise indicazioni sulla pendenza del ricorso straordinario. Il ricorrente si è attivato per acquisire informazioni sul relativo stato, depositando documentazione del Provveditorato interregionale alle opere pubbliche del 3 settembre 2024, dalla quale risultava la conclusione dell'istruttoria e la predisposizione della proposta di relazione, e ha manifestato la permanenza dell'interesse alla decisione. A seguito di ulteriore ordinanza istruttoria del 2025, il Comune ha depositato documentazione e il ricorrente ha riferito che il MIT aveva trasmesso la relazione istruttoria al Consiglio di Stato, chiedendo osservazioni al ricorrente entro trenta giorni. Il ricorrente ha pertanto chiesto un ulteriore rinvio per consentire la definizione del ricorso straordinario.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito la legittimità dell'ordinanza di demolizione, dell'accertamento di inottemperanza o dell'acquisizione al patrimonio comunale. Ritenendo che il procedimento presupposto relativo al ricorso straordinario contro il diniego di sanatoria si stia avviando verso la conclusione, il Collegio ha reputato opportuno accordare il rinvio richiesto. Ha disposto che il Ministero fornisca i chiarimenti richiesti, anche riguardo al numero di riferimento del ricorso straordinario presso il Consiglio di Stato e alla calendarizzazione della trattazione, demandando alla segreteria le comunicazioni alle parti e al MIT. La causa è stata rinviata alla camera di consiglio del 7 ottobre 2026.

Norme richiamate

  • art. 328 c.p.

    Il TAR ha richiamato la possibile segnalazione dell'ulteriore inerzia ministeriale ai sensi e per gli effetti della disposizione, senza tuttavia adottare in questa sede una decisione applicativa definitiva.

Massime di principio

  • Quando la decisione del giudizio amministrativo dipende dalla definizione di un procedimento presupposto, il giudice può disporre o mantenere un rinvio istruttorio in attesa degli elementi necessari a verificare lo stato e l'imminente conclusione di tale procedimento.
  • In presenza di una concreta e documentata attivazione della parte nel procedimento presupposto e dell'avvio della fase conclusiva, il giudice può accordare un ulteriore rinvio, senza definire nel merito le impugnazioni dipendenti dall'esito del procedimento presupposto.
  • Il giudice amministrativo può richiedere all'amministrazione competente chiarimenti puntuali sullo stato di un procedimento presupposto, compresi gli estremi identificativi e la calendarizzazione della relativa trattazione, disponendo gli incombenti istruttori necessari alla prosecuzione del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniSanatoria e condono edilizioIstruttoria processuale
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneAcquisizione gratuita al patrimonio comunale
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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