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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47878/2023 del 30/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della decisione d'appello limitata al trattamento sanzionatorio: il ricorrente deduceva che due fatti di ricettazione del 2007 erano prescritti prima della decisione di appello e contestava il calcolo del termine di prescrizione operato dalla Corte di appello sulla base del decisum delle Sezioni Unite (n. 30046/2022). Si lagnava di violazione di legge (artt. 157, 161, 99 c.p.) e di violazione dell'art. 649 c.p.p. per presunto ne bis in idem derivante dalla duplicazione dei periodi, nonché di vizio di motivazione per la mancata esclusione della recidiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi erano manifestamente infondati, generici e non consentiti. I primi due motivi sono stati ritenuti generici e non confrontati con la decisione delle Sezioni Unite; la doglianza sulla recidiva non era stata sollevata adeguatamente in appello e, pertanto, non poteva essere rimediata in cassazione con motivi aggiunti. Il terzo motivo (vizio di motivazione sulla recidiva) è stato ritenuto non consentito perché si limitava a una critica aspecifica della motivazione di merito, senza confutare la progressione criminosa e la precedente condanna richiamate dai giudici. Condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    Richiamato come norma relativa alla partecipazione nel reato nell'ambito dei capi di imputazione contestati (menzionato con art. 648 c.p.).

  • art. 648 c.p.

    Norma che disciplina il reato di ricettazione, uno dei reati per i quali il ricorrente era stato condannato in primo grado e ridotto in appello.

  • art. 157 c.p.

    Richiamato in relazione al calcolo del termine di prescrizione e alla recidiva (comma secondo); la Corte di appello ha applicato l'interpretazione delle Sezioni Unite sul combinato con l'art. 161 c.p.

  • art. 161 c.p.

    Richiamato in combinazione con l'art. 157 per la determinazione del termine di prescrizione in presenza di più reati o recidiva.

  • art. 99 c.p.

    Norma sul cumulo delle pene e sui criteri di determinazione del trattamento sanzionatorio; il ricorrente richiamava il comma sesto quale base per un calcolo della prescrizione favorevole al reo, ma la Corte ha ritenuto che la contestazione non fosse adeguatamente svolta.

  • art. 95 c.p.

    Norma contenente disposizioni in tema di recidiva; il ricorrente sosteneva che una diversa lettura di tale comma avrebbe comportato la prescrizione dei reati, argomentazione però non sviluppata correttamente in impugnazione.

  • art. 649 c.p.p.

    Norma processuale richiamata dal ricorrente in tema di difetto di motivazione e di vizio processuale; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché si trattava di una critica aspecifica alla motivazione dei giudici di merito.

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    Richiamato quale limite al contenuto della motivazione della cassazione: la Corte riporta i motivi nei limiti strettamente necessari per la motivazione della decisione.

  • art. 133 c.p.

    Norma che disciplina i criteri di determinazione della pena e l'esercizio del potere discrezionale del giudice; la Corte richiama la distinzione tra doglianza sul trattamento sanzionatorio e questioni autonome come la recidiva.

  • Sezioni Unite, n. 30046/2022 (giurisprudenza)

    Decisione interpretativa utilizzata dalla Corte di appello per il computo del termine di prescrizione; il ricorrente ha contestato tale approccio ma la Cassazione ha ritenuto la censura generica e infondata.

  • Sez. 5, n. 40390 del 19/09/2022 (Milucci)

    Precedente citato dalla Corte per affermare che la questione della recidiva costituisce un punto autonomo della decisione e non può essere introdotta in cassazione se non adeguatamente trattata in appello.

  • Sez. 2, n. 28872 del 02/07/2020 (Palladino)

    Precedente citato per sottolineare la distinzione tra motivi sull'applicazione discrezionale della pena e circostanze aggravanti soggettive come la recidiva.

Massime di principio

  • In cassazione i motivi devono essere specifici e confrontarsi con le decisioni o con i principi giurisprudenziali invocati; critiche generiche al dictum delle Sezioni Unite sono inammissibili.
  • La contestazione della recidiva va sollevata e motivata tempestivamente in grado di appello; non è possibile introdurre in cassazione, con motivi nuovi, questioni decisive che non siano state trattate in modo autonomo nei gradi precedenti.
  • La determinazione del termine di prescrizione che segue un orientamento delle Sezioni Unite è generalmente ritenuta legittima se la Corte di merito applica quella interpretazione in modo motivato; il semplice richiamo al principio favor rei senza argomentazione non basta.
  • Le doglianze che si risolvono in una riedizione inammissibile della valutazione di merito o in una critica aspecifica della motivazione dei giudici del merito vengono dichiarate non consentite.
  • Per sostenere un vizio di motivazione relativo all'aggravante della recidiva occorre confutare in modo puntuale gli elementi fattuali e la progressione criminosa indicata dai giudici, non limitarsi a contestazioni generiche.

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