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Sentenza

Sentenza del 25/06/2018 n. 416 - Comm. Trib. Reg. per il Molise

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente chiedeva il rimborso di euro 11.939,00, relativi a IRPEF e addizionali versate per gli anni dal 2003 al 2008, sostenendo di avere diritto ai benefici fiscali previsti per i residenti nelle zone terremotate. Deduceva che la domanda presentata il 19 ottobre 2012 fosse tempestiva, che dovesse applicarsi il termine quadriennale previsto dall'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973 e, comunque, che il termine di decadenza fosse di quarantotto mesi. L'Agenzia delle Entrate sosteneva invece che il termine decorresse dal momento in cui era sorto il diritto alla restituzione e che la domanda fosse soggetta al termine biennale previsto dall'art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello e ha confermato il mancato rimborso. Ha stabilito che, al momento dei versamenti, le imposte erano dovute e che il diritto alla restituzione era sorto soltanto successivamente, per effetto della normativa sopravvenuta. Pertanto, non si applicava il termine quadriennale dell'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, relativo ai versamenti indebitamente eseguiti ab origine, ma il termine biennale residuale dell'art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992. Poiché il diritto al rimborso era sorto il 29 gennaio 2009, la domanda avrebbe dovuto essere presentata entro il 29 gennaio 2011; quella presentata il 19 ottobre 2012 è stata quindi dichiarata tardiva. Il rimborso è stato dichiarato non dovuto. Le spese del grado di appello sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 1, D.M. 14 novembre 2002

    Nei confronti delle persone fisiche (...) che, alla data del 31 ottobre 2002, avevano la residenza nei territori dei Comuni (...) sono sospesi (...) i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari (...) Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

    La norma ha previsto la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari per i residenti nei Comuni colpiti dal sisma, escludendo il rimborso delle somme già versate.

  • D.M. 15 novembre 2002, n. 25308

    Nei confronti delle persone fisiche (...) che, alla data del 31 ottobre 2002, avevano la residenza nei territori dei Comuni (...) sono sospesi (...) i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari (...) Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

    Ha esteso la disciplina della sospensione ad ulteriori Comuni interessati dagli eventi sismici, mantenendo l'esclusione del rimborso per quanto già pagato.

  • Art. 18, O.P.C.M. 18 aprile 2003, n. 3282

    Ha prorogato il termine della sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari fino al 30 giugno 2003.

  • Art. 4, O.P.C.M. 8 settembre 2003, n. 3308

    Ha ulteriormente prorogato il termine della sospensione fino al 31 marzo 2004.

  • Art. 4, O.P.C.M. 7 maggio 2004, n. 3354

    Ha prorogato la sospensione fino al 31 dicembre 2005.

  • Art. 1, O.P.C.M. 17 febbraio 2006, n. 3469

    Ha prorogato la sospensione fino al 31 dicembre 2006.

  • Art. 21, O.P.C.M. 27 dicembre 2006, n. 3559

    Ha prorogato la sospensione fino al 31 dicembre 2007.

  • Art. 6-ter, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito e modificato

    Ha prorogato il termine della sospensione fino al 30 giugno 2008.

  • Art. 3, comma 2, D.L. n. 162 del 2008, convertito nella legge n. 201 del 2008

    Ha previsto la disciplina fiscale sopravvenuta rilevante per la determinazione dell'agevolazione e del diritto alla restituzione della differenza d'imposta.

  • Art. 6, comma 4-bis, D.L. n. 185 del 2008, convertito nella legge n. 2 del 2009

    La sua entrata in vigore, il 29 gennaio 2009, è stata individuata come momento di insorgenza del diritto al rimborso derivante dallo ius superveniens.

  • Art. 38, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Prevede il termine quadriennale per il rimborso di somme non dovute ab origine. La Commissione ha ritenuto che tale disposizione non fosse applicabile, poiché al momento del pagamento l'imposta era dovuta.

  • Art. 21, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.

    È stato applicato come termine residuale biennale nei casi in cui il diritto alla restituzione nasce dopo il pagamento, per effetto di una normativa sopravvenuta.

  • Cass., Sez. 6-5, ordinanza n. 82 del 7 gennaio 2014

    La disciplina del rimborso d'imposta di cui all'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, riguarda l'ipotesi in cui il relativo versamento non sia dovuto ab origine, mentre quando il diritto alla restituzione sia sorto solo in data posteriore a quella del pagamento trova applicazione l'art. 21, secondo comma, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

    La distinzione decisiva riguarda il momento in cui nasce l'indebito: se il pagamento era originariamente non dovuto si applica il termine dell'art. 38; se il diritto al rimborso nasce successivamente, si applica il termine biennale dell'art. 21.

  • Cass., Sez. 5, sentenza n. 5862 dell'8 marzo 2013

    La decadenza dal diritto al rimborso, prevista a favore dell'Amministrazione finanziaria e relativa a una situazione non disponibile dalle parti, è rilevabile anche d'ufficio e può essere considerata anche se dedotta in appello.

Massime di principio

  • Per individuare il termine per chiedere un rimborso fiscale occorre stabilire se l'imposta fosse già indebita al momento del pagamento oppure se il diritto alla restituzione sia nato successivamente per effetto di una nuova norma.
  • Il termine quadriennale dell'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973 riguarda, in linea generale, i versamenti non dovuti fin dall'origine; quando il diritto al rimborso deriva da una normativa sopravvenuta, si applica normalmente il termine residuale biennale dell'art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992.
  • Il termine biennale decorre dal giorno in cui si verifica il presupposto giuridico della restituzione, non necessariamente dalla data del pagamento.
  • Le disposizioni agevolative o di sospensione dei tributi devono essere interpretate verificando espressamente se consentano il rimborso delle somme già versate: la sospensione dei pagamenti non implica automaticamente il diritto alla restituzione.
  • La decadenza dalla domanda di rimborso può essere rilevata d'ufficio dal giudice tributario, anche se l'Amministrazione la eccepisce tardivamente, quando riguarda un termine posto a tutela dell'interesse pubblico.
  • In presenza di normative emergenziali modificate da numerose proroghe, è essenziale individuare la data esatta di entrata in vigore della disposizione che ha fatto sorgere il diritto al rimborso e calcolare da quella data il termine applicabile.

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