Sentenza n. 808/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: dell'ordinanza n. 58 del 17.05.21 con la quale il Dirigente della 5^ Ripartizione del Comune di Massafra (Ta) ha ingiunto al ricorrente “il ripristino dello stato dei luoghi entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla notifica” Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Mansueto Francesco Paolo il 30/11/2021: del provvedimento tacito di rifiuto formatosi, per decorso del termine di sessanta giorni ai sensi dell'art. 36, comma 3, del D.P.R. n. 380/2001, sull'istanza assunta al protocollo del Comune di Massafra (TA) con numero MNSFNC67M13F027N – 19072021- 1638 e n. protocollo pratica Rep_PROV_TA/TA-SUPRO 0099852/20-07-21 del 20.07.21; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Mansueto Francesco Paolo il 11/2/2022: del diniego definitivo del 29.11.21 della 5° Rip. Urbanistica – SUAP del Comune di Massafra (TA) avente ad oggetto “Richiesta di Permesso di Costruire in Sanatoria (Accertamento di conformità ai sensi dell'art.36 del D.P.R. n.380/2001) Pratica SUAP: MNSFNC67M13F027N-19072021-1638 Protocollo: REP_PROV_TA/TA-SUPRO 99852 del 20/07/2021”
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi per difformità edilizie; successivo silenzio-diniego e diniego espresso sull’istanza di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. 380/2001
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza comunale n. 58 del 17 maggio 2021, con cui gli era stato ingiunto il ripristino dello stato dei luoghi in relazione a difformità rispetto al permesso di costruire n. 38/2005 relativo a un fabbricato agricolo. Ha dedotto violazione delle norme edilizie e procedimentali, difetto di motivazione e di istruttoria, erroneità dei presupposti, travisamento, illogicità, sviamento e violazione delle garanzie partecipative. In particolare, ha contestato la mancata comunicazione di avvio del procedimento, l’insufficiente descrizione e qualificazione degli abusi, la mancata indicazione delle norme violate, l’omesso accertamento della data di realizzazione delle opere e della concreta incidenza del vincolo paesaggistico, sostenendo che gli interventi rientrassero nell’edilizia libera, nelle tolleranze costruttive o fossero assoggettabili a CILA o ad autorizzazione paesaggistica semplificata. Le opere accertate riguardavano, tra l’altro, maggiori superfici e altezze al piano interrato, chiusura vetrata di un porticato di circa 102 mq, diversa configurazione del sottotetto con maggiore volumetria, piscina in luogo di una cisterna, muri di sostegno, gazebo, tettoie e manufatti accessori. Con il primo ricorso per motivi aggiunti il ricorrente ha impugnato il silenzio-diniego formatosi sull’istanza di accertamento di conformità presentata il 20 luglio 2021. Con il secondo ricorso per motivi aggiunti ha impugnato il diniego espresso del 29 novembre 2021, deducendo anche violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990, carenza di istruttoria sulla superficie del lotto, erronea considerazione dei dati catastali, illegittima rimessione in discussione del permesso di costruire originario, omessa valutazione della sanabilità delle opere e della documentazione tecnica prodotta. Ha sostenuto che la superficie del compendio fosse superiore ai 10.000 mq richiesti dalla disciplina urbanistica e che eventuali differenze rientrassero nelle tolleranze o potessero essere compensate mediante asservimento o cessione di cubatura.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso principale e il secondo ricorso per motivi aggiunti, dichiarando improcedibile il primo ricorso per motivi aggiunti. Ha escluso che la presentazione dell’istanza di accertamento di conformità rendesse improcedibile l’impugnazione dell’ordinanza di ripristino: l’istanza determina soltanto un arresto temporaneo dell’esecuzione della misura, mentre, in caso di diniego, l’ordinanza torna esecutiva e permane l’interesse alla sua impugnazione. Nel merito, ha ritenuto non necessaria la comunicazione di avvio del procedimento, poiché l’ordine di demolizione o ripristino è espressione di attività vincolata. Ha ritenuto sufficiente la motivazione dell’ordinanza, che descriveva analiticamente le difformità riscontrate mediante sopralluogo, rilievi tecnici, planimetrici e fotografici, anche con drone, alla presenza del tecnico del privato. Le opere non sono state considerate meri scostamenti esecutivi, tolleranze costruttive o interventi di edilizia libera o soggetti a CILA, ma trasformazioni significative per superfici, volumetrie e nuovi manufatti. Il Collegio ha inoltre affermato che, ai fini dell’ordine di ripristino, è sufficiente la descrizione analitica delle opere abusive; la prova della data di realizzazione e della consistenza originaria dell’immobile grava sul privato in base al principio di vicinanza della prova, onere non assolto nel caso concreto. Il riferimento al vincolo paesaggistico non è stato ritenuto decisivo, poiché la difformità urbanistico-edilizia rispetto al permesso di costruire costituiva autonomo presupposto sufficiente dell’ordine sanzionatorio; il Comune aveva comunque rappresentato che il vincolo esisteva già al momento del rilascio del titolo del 2005. Il primo ricorso per motivi aggiunti è stato dichiarato improcedibile perché il silenzio-diniego era stato sostituito dal successivo diniego espresso. Quanto a quest’ultimo, il TAR ha ritenuto sufficiente la motivazione complessiva del provvedimento, senza necessità di una confutazione analitica di ogni argomento del privato. Il diniego era fondato sulla mancanza del lotto minimo agricolo di 10.000 mq, mentre la superficie catastale risultava pari a 9.902 mq. La perizia asseverata prodotta dal ricorrente, successiva al diniego, è stata ritenuta priva di efficacia probatoria autonoma e comunque insufficiente, anche sul piano presuntivo, a superare le risultanze catastali, anche perché priva di adeguata documentazione grafica e fotografica. Il Comune non aveva annullato il permesso di costruire del 2005, ma aveva verificato, nell’ambito dell’accertamento di conformità, la sussistenza della doppia conformità richiesta dall’art. 36 d.P.R. 380/2001, compresa la conformità alla disciplina urbanistica vigente al momento della realizzazione. Le spese sono state compensate per le peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. 380/2001
L’ordine di demolizione o ripristino conseguente all’accertamento di un abuso edilizio costituisce espressione di attività vincolata e non richiede, di regola, una motivazione ulteriore rispetto alla descrizione e qualificazione dell’abuso.
art. 34-bis d.P.R. 380/2001
Le tolleranze costruttive riguardano minimi scostamenti verificatisi in fase esecutiva rispetto al progetto approvato e non possono comprendere consistenti aumenti di superficie o volumetria e manufatti realizzati senza titolo.
art. 36 d.P.R. 380/2001
L’accertamento di conformità richiede la verifica della doppia conformità urbanistico-edilizia, inclusa la conformità alla disciplina vigente al momento della realizzazione dell’intervento; la presentazione dell’istanza dopo l’ordine di ripristino determina un arresto temporaneo dell’esecuzione, non l’improcedibilità dell’impugnazione dell’ordinanza.
art. 10-bis l. 241/1990
Il preavviso di rigetto non impone all’amministrazione una confutazione analitica di ogni deduzione privata; è sufficiente che le ragioni del mancato accoglimento emergano dalla motivazione complessiva e logicamente coerente del provvedimento finale.
artt. 7 e 10 l. 241/1990
La comunicazione di avvio e le garanzie partecipative non sono necessarie, secondo il giudice, per l’adozione dell’ordine di demolizione, trattandosi di attività repressiva vincolata.
art. 3 l. 241/1990
L’ordine di ripristino deve consentire al destinatario di comprendere la consistenza delle opere abusive; la descrizione analitica delle difformità può rendere comprensibile il provvedimento anche senza puntuale indicazione di tutte le norme violate.
d.P.R. 31/2017
Il richiamo alle ipotesi di interventi semplificati paesaggisticamente non è sufficiente a contestare l’ordine di ripristino quando le opere, per consistenza e impatto, determinano una significativa trasformazione urbanistico-edilizia.
art. 167 d.lgs. 42/2004
Le questioni paesaggistiche non incidono sulla sufficienza del presupposto urbanistico-edilizio autonomamente posto a fondamento dell’ordine di ripristino.
Massime di principio
- La presentazione di un’istanza di accertamento di conformità dopo l’adozione di un’ordinanza di demolizione o ripristino non determina l’improcedibilità dell’impugnazione dell’ordinanza, ma ne sospende temporaneamente l’esecuzione; in caso di diniego della sanatoria, l’ordinanza torna esecutiva e permane l’interesse alla decisione del ricorso.
- L’ordine di demolizione o ripristino di opere abusive è un atto vincolato e, di regola, non richiede la previa comunicazione di avvio del procedimento né una motivazione specifica sull’interesse pubblico alla demolizione o sull’affidamento del privato, essendo sufficiente l’indicazione e la descrizione intelligibile delle opere abusive.
- Le tolleranze costruttive non comprendono consistenti incrementi di superficie o volumetria, modifiche sostanziali della sagoma o nuovi manufatti non previsti dal titolo edilizio; tali interventi non possono essere sottratti alla sanzione demolitoria mediante la qualificazione formale come scostamenti esecutivi.
- Nel giudizio relativo ad abusi edilizi, grava sul privato, in base al principio di vicinanza della prova, l’onere di dimostrare la data di realizzazione delle opere e la consistenza originaria dell’immobile quando tali elementi siano invocati per ottenere l’applicazione di una disciplina più favorevole o derogatoria.
- Nell’accertamento di conformità, l’amministrazione deve verificare la doppia conformità dell’intervento, compresa la conformità alla disciplina urbanistica vigente al momento della realizzazione; tale verifica non costituisce annullamento d’ufficio né rimessione in discussione del titolo edilizio originario.
- Una perizia di parte, anche se asseverata, non ha autonomo valore probatorio e deve essere valutata dal giudice insieme agli altri elementi; essa non supera le risultanze oggettive dell’amministrazione se non è adeguatamente documentata e non raggiunge un sufficiente grado di attendibilità.
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