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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06463/2024 del 12/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (intermediario finanziario)

La controversia

Gli investitori avevano acquistato, tramite una banca poi incorporata in altro intermediario, obbligazioni Viatel emesse da una società di telefonia statunitense, poi divenute prive di valore a seguito del default dell’emittente nel 2001. In primo grado avevano chiesto la declaratoria di nullità dei contratti di acquisto e la restituzione del capitale nominale, oppure, in subordine, l’accertamento dell’inadempimento della banca venditrice alle regole di diligenza professionale con condanna al risarcimento del danno; inoltre avevano prospettato la responsabilità extracontrattuale del gruppo Morgan Stanley per aver ideato e agevolato la diffusione dei titoli e per aver concorso nell’illecito contrattuale della banca italiana. Il Tribunale aveva dichiarato nulli gli atti introduttivi per assoluta indeterminatezza dei fatti e per mancata specificazione delle condotte riferibili ai singoli soggetti; la Corte d’appello aveva dichiarato inammissibile l’appello perché i motivi non censuravano in modo specifico le rationes decidendi della sentenza di primo grado, si limitavano a riproporre tesi già svolte e introducevano profili nuovi, senza confrontarsi con l’accertata genericità delle allegazioni e con la mancata prova, anche solo incidentale, della violazione degli obblighi di condotta della banca.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre dichiarato inammissibile, per intervenuto giudicato, la parte del ricorso proposta nei confronti di due società del gruppo non evocate nel giudizio di appello. Ha ritenuto che il motivo unico fosse inammissibile perché non si confrontava con le argomentazioni della sentenza impugnata, ma riproduceva sostanzialmente le difese già svolte in appello. Ha anche ribadito che, ai fini dell’art. 342 c.p.c., l’appello deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati e una parte argomentativa idonea a confutare le ragioni del primo giudice. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    a pena di inammissibilità

    L’appello deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, con una specifica parte argomentativa che confuti le ragioni del primo giudice; non basta la mera riproposizione delle tesi difensive già respinte.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a contrapporre la propria valutazione a quella della sentenza impugnata senza confrontarsi con le sue rationes decidendi.

  • d.l. n. 83/12

    È richiamato come fonte della formulazione vigente dell’art. 342 c.p.c., interpretato in senso rigoroso quanto alla specificità dei motivi di appello.

  • l. n. 134/12

    È richiamata in relazione alla modifica dell’art. 342 c.p.c. operata con la conversione del d.l. n. 83/12.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello, l’impugnazione è ammissibile solo se individua con precisione le statuizioni censurate e sviluppa una critica argomentata alle ragioni della decisione di primo grado; la mera riproposizione delle conclusioni già formulate non è sufficiente.
  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata e si risolve in una critica astratta o nella semplice reiterazione delle difese di merito.
  • Quando la decisione di primo grado si fonda sulla indeterminatezza delle allegazioni e sulla mancata specificazione delle condotte attribuite ai singoli convenuti, l’appellante deve attaccare specificamente tali rationes; altrimenti il gravame è inammissibile.
  • La Corte di cassazione può dichiarare inammissibile il ricorso anche nei confronti di parti che non siano state evocate nel grado di appello, se per esse si è formato il giudicato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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