Cassazione Penale, Sentenza n. 26586/2026 del 15/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Roma per reati commessi il 6 novembre 2017. Con il primo motivo ha dedotto violazione del diritto di difesa e erronea applicazione delle norme processuali, sostenendo che nel decreto di citazione per l'appello era indicato che il reato era estinto per prescrizione; per tale ragione la difesa non aveva chiesto la trattazione orale né presentato conclusioni scritte, ma la Corte d'appello aveva poi deciso nel merito senza nuova udienza, ritenendo insussistente la prescrizione. Con il secondo motivo ha censurato l'affermazione di responsabilità per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale, contestando sia la violenza della condotta, descritta come semplice dimenarsi, sia il dolo, assumendo che i pubblici ufficiali operavano in abiti civili e che l'imputato poteva non averne compreso la qualifica.
La decisione
La Corte di cassazione ha rilevato che i reati erano estinti per prescrizione maturata prima della decisione di appello. Ha precisato che il ricorso era ammissibile e che, proprio per tale ragione, non era precluso l'accertamento della causa estintiva ex art. 129 c.p.p. Ha quindi calcolato che, per i fatti del 6 novembre 2017, il termine prescrizionale di sei anni, anche considerando la sospensione massima di un anno e sei mesi prevista dalla disciplina ratione temporis, era spirato il 6 maggio 2025, quindi prima della sentenza di appello. La sentenza impugnata è stata perciò annullata senza rinvio perché i reati risultavano già estinti per prescrizione.
Norme richiamate
art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990
Norma incriminatrice richiamata come base della condanna per il reato in materia di stupefacenti; la sentenza non ne esamina il merito, perché la decisione si arresta sulla prescrizione.
art. 337 c.p.
Norma incriminatrice richiamata come base della condanna per resistenza a pubblico ufficiale; la Corte non entra nel merito della qualificazione della condotta perché dichiara la prescrizione.
art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p.
Richiamato dal ricorrente come parametro della dedotta violazione del diritto di difesa per la decisione della Corte d'appello senza nuova trattazione.
art. 598-bis c.p.p.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina della trattazione dell'appello e alla pretesa lesione del diritto di difesa.
art. 601 c.p.p.
Richiamato dal ricorrente per sostenere che il decreto di citazione in appello aveva ingenerato un affidamento processuale sull'esito estintivo.
art. 111 Cost.
Invocato dal ricorrente a tutela del contraddittorio e del diritto di difesa nel giudizio di appello.
art. 6 Conv. Edu
Invocato dal ricorrente a tutela del giusto processo e del diritto a partecipare effettivamente al giudizio.
art. 129 c.p.p.
La Corte afferma che, essendo il ricorso ammissibile, non è precluso l'accertamento della causa di estinzione del reato in cassazione.
art. 159, comma 3, n. 1, c.p.
Applicato nella versione introdotta dalla l. n. 103/2017 per calcolare la sospensione del corso della prescrizione, con limite massimo di un anno e sei mesi.
art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103
Richiamata come fonte della disciplina della sospensione del corso della prescrizione applicabile ratione temporis.
art. 173 disp. att. c.p.p.
Richiamato per la sintesi dei motivi di ricorso nei limiti consentiti.
Massime di principio
- Se il ricorso per cassazione è ammissibile, la Corte può rilevare d'ufficio l'estinzione del reato per prescrizione ai sensi dell'art. 129 c.p.p.; tale verifica è invece preclusa in caso di inammissibilità del ricorso.
- Il termine di prescrizione va calcolato tenendo conto della disciplina temporale applicabile al momento del fatto, incluse le eventuali sospensioni previste dalla legge ratione temporis e nei limiti massimi stabiliti.
- Quando la prescrizione è già maturata prima della decisione di appello, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, senza necessità di esaminare i motivi di merito sul fatto o sulla responsabilità.
- Ai fini dell'interruzione del decorso prescrizionale, il decreto di citazione a giudizio in appello costituisce un atto rilevante per il successivo computo del termine.
- Se il giudizio si definisce per prescrizione maturata prima della decisione impugnata, le censure sul merito della responsabilità restano assorbite.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 15 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 26425/2026 del 15/07/2026
- Sentenza penale · 15 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 26426/2026 del 15/07/2026
- Sentenza penale · 15 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 26427/2026 del 15/07/2026
- Sentenza penale · 15 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 26428/2026 del 15/07/2026
- Sentenza penale · 15 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 26429/2026 del 15/07/2026
- Sentenza penale · 15 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 26430/2026 del 15/07/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →