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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4513/2025 del 04/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza del 09/01/2015 del Tribunale di Napoli con cui Luperi era stato ritenuto responsabile della violazione dell'art. 116, comma 13, del codice della strada, accertata a Giugliano il 28/11/2011. La difesa ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per insussistenza del reato e ha chiesto l'annullamento senza rinvio con revoca della sospensione della patente.

La decisione

La Corte ha ritenuto che la fattispecie contestata, in base al D.Lgs. n. 8 del 15 gennaio 2016 (in vigore dal 06/02/2016), non sia più prevista dalla legge come reato ma come illecito amministrativo (le violazioni punite solo con multa/ammenda sono state depenalizzate). Poiché non era contestata né ricorreva la fattispecie con pena detentiva (es. recidiva biennale), è venuta meno la qualificazione penale. Pertanto la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio e la sanzione accessoria della sospensione della patente per sei mesi è stata revocata. La Corte ha inoltre disposto la trasmissione di copia della sentenza al Prefetto di Napoli in ottemperanza all'art. 9 del d.lgs. n.8/2016, che impone la trasmissione degli atti all'autorità amministrativa quando il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o decreto penale irrevocabili alla data di entrata in vigore del decreto. Decisione resa l'8 gennaio 2025.

Norme richiamate

  • art. 116, comma 13, codice della strada

    Norma incriminatrice originariamente contestata nel capo d'imputazione; nella vicenda è stata ritenuta non più applicabile in sede penale per effetto della successiva depenalizzazione.

  • D.Lgs. n. 8 del 15 gennaio 2016 (d.lgs. n.8/2016)

    Ha depenalizzato le violazioni per le quali era prevista la sola pena della multa o dell'ammenda, trasformandole in illeciti amministrativi; ha altresì introdotto disposizioni transitorie (art. 9) che consentono l'applicazione anche a violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore purché il procedimento penale non sia già definito irrevocabilmente.

  • art. 9, d.lgs. n.8/2016

    Prevede espressamente l'obbligo di trasmettere gli atti all'autorità amministrativa competente per l'irrogazione della sanzione amministrativa nei casi di depenalizzazione quando il processo penale non sia già definito con decisione irrevocabile alla data di entrata in vigore del decreto.

  • legge 24 novembre 1981, n. 689 (art. 1, artt. 40 e 41 richiamati)

    Richiamata per il principio generale di irretroattività delle sanzioni amministrative e per le norme transitorie; la Corte segnala che, in assenza di disposizioni transitorie, non vige l'obbligo di trasmettere gli atti all'autorità amministrativa, ma il d.lgs. n.8/2016 ha introdotto una deroga attraverso l'art. 9.

  • Sez. Un. n. 25457 del 29/03/2012 (giurisprudenza consolidata)

    Richiamata per l'affermazione consolidata secondo cui, in caso di depenalizzazione, il giudice non è obbligato a trasmettere gli atti all'autorità amministrativa qualora la legge di depenalizzazione non preveda specifiche norme transitorie; nel caso concreto tale principio è derogato dall'art. 9 del d.lgs. n.8/2016.

Massime di principio

  • Se una condotta è stata depenalizzata da normativa successiva, il giudice della legittimità può annullare senza rinvio la sentenza penale se il fatto non è più previsto dalla legge come reato.
  • Occorre verificare la presenza di fattispecie alternative che prevedano pena detentiva (es. recidiva): se sussistono, la depenalizzazione potrebbe non eliminare la rilevanza penale.
  • Se il d.lgs. di depenalizzazione contiene norme transitorie (es. art. 9 d.lgs. n.8/2016) che estendono l'applicazione anche ai fatti commessi anteriormente, ed il procedimento penale non è ancora definito irrevocabilmente alla data di entrata in vigore, gli atti devono essere trasmessi all'autorità amministrativa competente per l'irrogazione della sanzione amministrativa.
  • In assenza di disposizioni transitorie espresse, il giudice non è obbligato a trasmettere automaticamente gli atti all'autorità amministrativa; è necessario esaminare il contenuto della normativa di depenalizzazione.
  • La revoca delle sanzioni accessorie (es. sospensione patente) è coerente quando viene meno la qualificazione penale del fatto; la parte interessata può chiedere la revoca delle misure accessorie già applicate.
  • Prima di applicare la depenalizzazione ad un singolo caso, verificare lo stato processuale alla data di entrata in vigore del provvedimento (se vi è sentenza o decreto penale irrevocabile, la depenalizzazione non opera retroattivamente).

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