Sentenza del 06/07/2020 n. 13883 - Corte di Cassazione
Trust - Azione revocatoria - Inefficacia dell'atto dispositivo - Modalità di effettuazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Azione revocatoria promossa dalla mandataria della B.P.C. S.p.a. per ottenere la declaratoria di inefficacia dell'atto istitutivo del "trust U." del 14 maggio 2009; i ricorrenti hanno sostenuto che l'azione revocatoria (actio pauliana ex art. 2901 c.c.) può colpire solo l'atto dispositivo con cui i beni sono stati intestati al trustee e non l'atto istitutivo del trust, ritenuto "neutro" e non idoneo a ledere la garanzia dei creditori.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso: ha confermato che, pur essendo dispositivo l'atto di intestazione del bene al trustee, la domanda di revocatoria può essere utilmente proposta anche nei confronti dell'atto istitutivo del trust. Quando all'atto istitutivo segue l'effettiva intestazione al trustee, la declaratoria di inefficacia dell'atto istitutivo è idonea a produrre l'inefficacia anche dell'atto dispositivo; l'azione revocatoria colpisce quindi il trust "sin dalla sua radice". Conseguentemente la pronuncia impugnata è confermata e il ricorso è rigettato.
Norme richiamate
art. 2901 c.c.
L'azione revocatoria può investire atti collegati all'alienazione dei beni che diminuiscono la garanzia patrimoniale dei creditori; nel caso del trust, la domanda diretta contro l'atto istitutivo è idonea a ottenere l'inefficacia dell'atto dispositivo risultante dall'intestazione al trustee quando quest'ultima sia dipendente dall'atto istitutivo.
art. 702-bis c.p.c.
art. 702-bis cod. proc. civ.
Riferimento procedurale all'ordinanza cautelare incidentale resa nel giudizio di merito; la pronuncia di merito ha confermato il raccoglimento dell'azione revocatoria iniziata con provvedimento ex art. 702-bis.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Norma sul contributo unificato: la Corte ha dichiarato sussistente l'obbligo, a carico dei ricorrenti, del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- L'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. può essere proposta non solo contro l'atto materiale di trasferimento al trustee ma anche contro l'atto istitutivo del trust quando l'intestazione al trustee dipende da quell'atto: la declaratoria di inefficacia dell'atto istitutivo produce, in tal caso, l'inefficacia dell'atto dispositivo.
- In operazioni di trust il rapporto tra atto istitutivo e atto dispositivo è funzionale: l'atto di intestazione al trustee non è autonomo rispetto all'atto istitutivo, perciò colpire la radice (atto istitutivo) è efficace per tutelare i creditori.
- Per promuovere con successo la revocatoria è essenziale dimostrare il nesso causale e temporale tra l'atto impugnato e la sottrazione di patrimonio utile ai creditori (ovvero l'effettiva intestazione ai trustee o la dipendenza dell'intestazione dall'atto istitutivo), oltre agli ulteriori requisiti previsti dalla norma.
- In sede cautelare o d'urgenza è possibile ottenere provvedimenti incidentali (es. ex art. 702-bis c.p.c.) in vista della tutela del credito; è opportuno prospettare e documentare sia l'atto istitutivo che l'atto dispositivo e la conseguente perdita di garanzia patrimoniale.
- In casi analoghi è consigliabile, a fini di prudenza processuale, indirizzare la domanda revocatoria anche contro entrambi gli atti (atto istitutivo e successivo atto di intestazione al trustee) per garantire l'efficacia della pronuncia e prevenire argomentazioni di autonomia degli atti.
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