Sentenza n. 699/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'annullamento del provvedimento del SUAP del Comune di Marigliano del 10.11.2025, con il quale è stata dichiarata irricevibile la istanza di p.d.c. del Sig. Perna (del 23.10.2025) per la realizzazione di un opificio industriale in Marigliano alla Via Ponte delle Tavole (fl. 15 p.lla 611 sub 1); - ove e per quanto occorra, del provvedimento del Suap del Comune di Marigliano del 04.11.2025, di richiesta di integrazione documentale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento del SUAP che ha dichiarato irricevibile e inefficace l’istanza di permesso di costruire per la realizzazione di un capannone di servizi destinato a un opificio industriale, nonché la precedente richiesta di integrazione documentale
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il SUAP ha dichiarato irricevibile l’istanza di permesso di costruire presentata per un lieve ampliamento industriale, deducendo la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, il difetto di motivazione in relazione all’art. 53 delle NTA del PUC e l’insussistenza, nel merito, del contrasto dell’intervento con tale disposizione urbanistica. L’amministrazione, dopo avere richiesto un’integrazione documentale concedendo trenta giorni, ha adottato dopo soli sei giorni un provvedimento definitivo, qualificando la pratica come irricevibile per assoluta carenza documentale e affermando, al contempo, che l’intervento sarebbe stato in contrasto con l’art. 53 delle NTA. Il ricorrente ha contestato l’ambiguità e contraddittorietà della motivazione, nonché l’interruzione immotivata del contraddittorio procedimentale.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento impugnato. I primi due motivi sono stati esaminati congiuntamente e ritenuti fondati. Il provvedimento è risultato privo di una motivazione intelligibile, perché non consentiva di comprendere se il diniego fosse fondato su una carenza documentale, che avrebbe potuto essere sanata nel termine assegnato, oppure su un contrasto sostanziale con l’art. 53 delle NTA del PUC. In quest’ultimo caso, il Comune non aveva indicato quale specifica previsione della disposizione fosse violata, né se il diniego riguardasse la tipologia del manufatto, la volumetria o lo stato legittimo dell’immobile preesistente. Il giudice ha affermato che il permesso di costruire è un titolo vincolato al rispetto della disciplina urbanistica, ma che anche il diniego deve indicare in modo intelligibile le specifiche prescrizioni urbanistiche applicate. È stata inoltre ritenuta fondata la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990: l’amministrazione aveva avviato un contraddittorio mediante richiesta di integrazione documentale, dimostrando così che non si trattava di un provvedimento totalmente vincolato e che la previa esplicitazione delle ragioni ostative avrebbe potuto incidere sull’esito. Il Comune è stato condannato alle spese processuali, liquidate in euro 1.500, oltre accessori di legge e contributo unificato.
Norme richiamate
art. 20 d.P.R. 380/2001
Disciplina il procedimento per il rilascio del permesso di costruire, nell’ambito del quale è stata presentata l’istanza oggetto del giudizio.
art. 3 l. 241/1990
Impone una motivazione intelligibile e specificamente collegata alle prescrizioni urbanistiche applicate; il diniego del permesso di costruire è illegittimo quando non consente di individuare la concreta previsione di piano ritenuta ostativa.
art. 10-bis l. 241/1990
La mancata comunicazione dei motivi ostativi determina l’illegittimità del diniego quando l’amministrazione abbia instaurato un contraddittorio procedimentale e non risulti che il provvedimento fosse totalmente vincolato.
art. 21-octies l. 241/1990
L’assenza del preavviso di rigetto non è rilevante quando il provvedimento sia totalmente vincolato e l’amministrazione non avrebbe potuto adottare una decisione diversa; tale esimente non opera quando il contraddittorio e la valutazione della documentazione avrebbero potuto incidere sull’esito.
art. 53 NTA del PUC di Marigliano
La disposizione disciplina il regime delle opere nelle aree sedi di attività produttive e turistico-ricettive esistenti; il suo richiamo generico non è sufficiente a motivare il diniego, se non viene indicata la specifica prescrizione applicata.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione della controversia con sentenza semplificata, previa avvertenza alle parti.
Massime di principio
- Il diniego di un permesso di costruire, pur essendo collegato in modo vincolato alla conformità dell’intervento alle previsioni urbanistiche, deve indicare con precisione le specifiche prescrizioni di piano ritenute violate e illustrare il nesso tra tali prescrizioni e l’intervento richiesto.
- Il mero richiamo a una disposizione delle NTA composta da più commi e disciplinante una pluralità di profili non soddisfa l’obbligo di motivazione se non consente di comprendere quale concreta regola urbanistica osti al rilascio del titolo.
- È illegittimo il provvedimento che fonda contemporaneamente il rigetto su una carenza documentale e su un contrasto sostanziale con la disciplina urbanistica, senza chiarire quale sia l’effettiva ragione decisoria e senza consentire al richiedente di sanare la carenza documentale nel termine assegnato.
- La mancata comunicazione dei motivi ostativi non è neutralizzata dall’art. 21-octies della legge n. 241/1990 quando l’amministrazione abbia instaurato un contraddittorio procedimentale mediante richiesta di integrazione e la partecipazione del privato avrebbe potuto condurre a una diversa valutazione dell’intervento.
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