Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 805/2026 - Torino, Sezione 3

per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale Ordinario di Torino, Sezione Lavoro, n. 570/2025 del 28/02/2025, munita di formula esecutiva il 04/03/2025 e notificata in pari data al MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con la quale il Tribunale Ordinario di Torino condannava il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA resistente al pagamento in favore di FERRARA GIUSEPPE della somma di euro 52.622,63 a titolo di incentivo per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016, oltre interessi legali dal 09/08/2023 e l’eventuale maggior somma pari alla differenza tra rivalutazione ed interessi legali;

Giustizia amministrativa202502219

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Torino, Sezione lavoro, che aveva condannato il Ministero della Giustizia al pagamento di euro 52.622,63 a titolo di incentivo per funzioni tecniche, oltre interessi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Torino, Sezione lavoro, n. 570/2025, munita di formula esecutiva e notificata al Ministero della Giustizia. La sentenza aveva condannato l’Amministrazione al pagamento di euro 52.622,63, oltre interessi legali dal 9 agosto 2023 e all’eventuale maggior somma derivante dalla differenza tra rivalutazione e interessi legali. Il ricorrente ha dedotto l’inadempimento dell’Amministrazione, che non aveva effettuato il pagamento nonostante la notifica del titolo e il decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. Il Ministero si è costituito, riconoscendo la pendenza del procedimento amministrativo finalizzato all’erogazione delle somme, ma senza contestare l’omesso pagamento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti processuali e sostanziali dell’ottemperanza. Ha rilevato che la sentenza azionata era stata prodotta in copia attestata conforme all’originale ai fini dell’art. 475 c.p.c., notificata via PEC al Ministero presso il domicilio reale e che, alla data del ricorso, era inutilmente decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. In assenza di contestazione sull’inadempimento, ha ordinato al Ministero di pagare le somme liquidate nel titolo, oltre agli interessi legali, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Ha nominato preventivamente il Ragioniere Generale dello Stato quale commissario ad acta, con facoltà di delega, per il caso di ulteriore inottemperanza, assegnandogli un termine di sessanta giorni decorrente dall’infruttuoso spirare del termine concesso al Ministero. Ha inoltre applicato la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., determinandola nella misura degli interessi moratori previsti dal d.lgs. 231/2002 sull’importo dovuto. La penalità decorre dalla notificazione della sentenza e cessa con l’adempimento spontaneo, anche tardivo, oppure, in caso di persistente inerzia, con il momento in cui diviene efficace la nomina del commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 5.000,00 oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario. Il TAR ha disposto anche la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti per il Piemonte per gli accertamenti di competenza, in relazione a possibili profili di danno erariale.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    art. 114, comma 4, lettera e)

    Consente al giudice dell’ottemperanza di fissare una somma di denaro dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata determinata nella misura degli interessi moratori previsti dal d.lgs. 231/2002.

  • art. 475 c.p.c.

    Rileva ai fini della produzione della sentenza azionata in copia attestata conforme all’originale quale titolo esecutivo.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996

    Il decorso infruttuoso del termine previsto dalla disposizione costituisce, nel caso concreto, uno dei presupposti per procedere all’ottemperanza nei confronti dell’amministrazione debitrice.

  • d.lgs. 231/2002

    È richiamato quale parametro per determinare la penalità di mora nella misura degli interessi moratori sulle somme dovute in esecuzione del giudicato.

  • art. 113 d.lgs. 50/2016

    Costituisce la base normativa dell’incentivo per funzioni tecniche riconosciuto dal giudicato del Tribunale ordinario, la cui esecuzione è stata richiesta in sede di ottemperanza.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale esecutivo sia stato regolarmente prodotto e notificato all’amministrazione soccombente e sia inutilmente decorso il termine legalmente previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie a carico della pubblica amministrazione.
  • La mera pendenza di un procedimento amministrativo volto a predisporre il pagamento non esclude l’inottemperanza, se alla data della decisione l’amministrazione non ha concretamente eseguito il giudicato.
  • In presenza di un giudicato non eseguito, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione il pagamento entro un termine determinato e nominare preventivamente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia, conferendogli il potere di compiere gli atti necessari all’integrale esecuzione.
  • La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere fissata nella misura degli interessi moratori previsti dal d.lgs. 231/2002; il relativo decorso può essere stabilito dalla notificazione della sentenza di ottemperanza e deve cessare con l’adempimento spontaneo oppure con l’efficacia della nomina del commissario ad acta in caso di persistente inadempimento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.