Ordinanza n. 167/2026 - Bari, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento emesso dal Questore di Bari, Cat. -OMISSIS-. del 27.02.2025, notificato il 17.03.2026 con il quale è stato decretato il rigetto della richiesta di conversione del permesso di soggiorno da motivi di lavoro stagionale a lavoro subordinato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego questorile, motivato in via assorbente dalla mancata rientranza nella quota prevista dal decreto flussi, chiedendone l'annullamento previa sospensione. Ha documentato un'assunzione a tempo indeterminato. La domanda di conversione era stata presentata il 20 novembre 2024. Il ricorrente ha sostenuto, in sostanza, che la disciplina sopravvenuta introdotta dal decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, convertito dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, modificando l'art. 24 d.lgs. 286/1998, non richiedeva più, per la convertibilità del permesso stagionale, il requisito della rientranza nelle quote flussi.
La decisione
In sede cautelare il TAR ha ritenuto, sulla base della sommaria delibazione, che i nuovi e più favorevoli requisiti per l'esame della domanda di conversione fossero già applicabili al momento della presentazione dell'istanza, anche considerando che il diniego era stato adottato il 27 febbraio 2025 e notificato soltanto nel marzo 2026. Ha quindi ravvisato l'opportunità di un riesame amministrativo, previa verifica di tutti i presupposti di fatto e di diritto necessari alla conversione del permesso stagionale. Ha accolto la domanda cautelare, sospeso il provvedimento impugnato, fissato l'udienza pubblica di merito al 4 febbraio 2027 e compensato le spese della fase cautelare per la novità e peculiarità della materia.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Costituisce il riferimento processuale per la domanda cautelare esaminata dal TAR.
art. 24 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
La disciplina modificata non richiede più, ai fini della conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, la rientranza nelle quote flussi.
art. 1, comma 1, d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito dalla l. 9 dicembre 2024, n. 187
Ha modificato l'art. 24 d.lgs. 286/1998 introducendo una disciplina più favorevole sulla convertibilità del permesso stagionale.
art. 1, comma 2, d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito dalla l. 9 dicembre 2024, n. 187
Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a), numero 1), ed e), numero 4), si applicano alle domande di visto nazionale presentate a partire dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto [in vigore il 10.12.2024]. Le restanti disposizioni di cui al comma 1 si applicano dalla data di decorrenza delle disposizioni per l'anno 2025 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2023, […]
Il TAR ha ritenuto, in via cautelare, che le disposizioni più favorevoli rilevanti per la conversione fossero già in vigore alla data della domanda del 20 novembre 2024.
d.P.C.M. 27 settembre 2023
È richiamato quale decreto di programmazione dei flussi d'ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2023-2025, cui l'art. 1, comma 2, d.l. 145/2024 collega la decorrenza di alcune disposizioni.
Massime di principio
- In sede cautelare, la modifica normativa che elimina il requisito della rientranza nelle quote flussi per la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale può essere ritenuta applicabile alle domande presentate dopo la sua entrata in vigore, quando la disciplina transitoria e la data del provvedimento amministrativo consentano una simile interpretazione.
- Quando il diniego di conversione del permesso stagionale sia fondato esclusivamente sulla mancata rientranza nella quota flussi, ma l'interessato documenti un'assunzione a tempo indeterminato e invochi una disciplina sopravvenuta più favorevole, il giudice cautelare può sospendere il diniego e ordinare all'amministrazione il riesame dell'istanza.
- Il riesame conseguente alla sospensione cautelare deve comprendere la verifica di tutti i presupposti di fatto e di diritto necessari alla conversione del permesso di soggiorno, non potendo esaurirsi nella riproposizione della motivazione fondata sulla quota flussi.
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