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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22743/2022 del 10/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Enna che aveva revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena precedentemente concesso. Il ricorrente deduceva violazione degli artt. 168, terzo comma, e 164 cod. pen. nonché carenza e contraddittorietà della motivazione, sostenendo che la revoca per violazione dell'art. 164, quarto comma, poteva operare solo se le cause ostative non fossero state note al giudice della cognizione che aveva concesso il beneficio.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile (art. 606, comma 3 c.p.p.). Ha ritenuto che la revoca non fosse fondata sul diverso vizio previsto dall'art. 168, terzo comma, ma correttamente disposta ai sensi dell'art. 168, primo comma, n. 1, perché il ricorrente, entro il quinquennio dall'irrevocabilità della prima sentenza, ha commesso un altro reato per il quale è stato condannato con sentenza divenuta irrevocabile. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 168 cod. pen.

    Il giudice dell'esecuzione può revocare la sospensione condizionale (primo comma, n.1) se il beneficiario commette altro reato entro il periodo stabilito; il terzo comma disciplina la revoca per illegittima concessione legata a cumulabilità delle pene, ma non è stato il caso applicato.

  • art. 164 cod. pen.

    Regola le cause ostative alla concessione della sospensione; il ricorrente aveva invocato un vizio connesso al quarto comma (divieto di nuova concessione quando il cumulo supera i limiti), ma la Corte ha ritenuto che la revoca sia avvenuta per motivo diverso (nuovo reato).

  • art. 163 cod. pen.

    Richiamato come criterio di limite per il cumulo delle pene in relazione all'art. 164 per valutare ipotesi di illegittima seconda concessione.

  • art. 674 cod. proc. pen.

    Norma richiamata nell'ordinanza impugnata come parte del quadro procedurale in materia di esecuzione penale e revoca dei benefici.

  • art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    Base normativa per dichiarare inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza o difetto di motivazione rilevante in cassazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consentito condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di impugnazione infondata.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    Principio richiamato per ritenere non esclusa la colpa nella proposizione dell'impugnazione, giustificando l'irrogazione della somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La sospensione condizionale può essere revocata ai sensi dell'art. 168, primo comma, n.1, quando il beneficiario commette un nuovo reato per il quale è riportata condanna divenuta irrevocabile entro il periodo previsto; in tal caso la revoca è legittima anche se non si fonda su vizi della prima concessione.
  • Le ipotesi di revoca fondate su un'illecità della concessione originaria (art. 168, terzo comma, collegato all'art. 164) sono distinte e devono essere specificamente invocate: se il giudice dell'esecuzione utilizza una diversa causa di revoca non condivisa dal ricorrente, il gravame può risultare infondato.
  • In sede di cassazione l'appello può essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza (art. 606 c.p.p.); chi propone impugnazioni palesemente infondate può essere condannato alle spese e a somme alla Cassa delle ammende, specie se sussiste colpa nella proposizione del ricorso.
  • In situazioni analoghe è essenziale valutare se le cause ostative alla concessione del beneficio erano note al giudice che aveva concesso la sospensione: se erano già note, l'eventuale vizio di prima concessione va distinto dalla fattispecie del nuovo reato.
  • Prima di proporre ricorso in cassazione conviene verificare e documentare chiaramente la base giuridica della doglianza (es. specifica applicazione dell'art. 168, terzo comma vs. primo comma) per evitare l'inammissibilità e le conseguenze economiche.

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