Cassazione Civile, Ordinanza n. 31319/2022 del 24/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un credito da recuperare in via esecutiva dopo una condanna del debitore a risarcire i danni per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. La creditrice ha notificato il precetto prima all’indirizzo anagrafico del debitore in Ostuni, poi, preso atto del suo trasferimento a Bologna, ha rinnovato la notifica in via Risorgimento a Bologna; su tale base ha avviato pignoramento mobiliare e poi pignoramento presso terzi, rinnovato per un vizio formale. Il debitore ha proposto opposizione agli atti esecutivi eccependo l’incompetenza territoriale del Tribunale di Bologna, sostenendo che, essendo residente ad Ostuni, lì dovessero essere notificati precetto ed atti esecutivi. Il giudice dell’esecuzione aveva già adottato in sede cautelare una declaratoria di incompetenza per territorio in favore di Brindisi; la Corte, con precedente ordinanza, aveva dichiarato inammissibile il regolamento avverso quel provvedimento cautelare e indicato che la questione doveva essere riproposta nel giudizio di merito. Riassunto il merito, il Tribunale di Bologna ha nuovamente dichiarato la propria incompetenza sulla base della sola residenza anagrafica del debitore a Ostuni, presumendo coincidenti residenza, dimora e domicilio. La creditrice ha quindi proposto ricorso/ragolamento di competenza cumulato con ricorso per cassazione, deducendo: 1) violazione dell’art. 42 c.p.c. e dell’art. 26-bis c.p.c., perché vi erano elementi documentali che dimostravano la dimora del debitore a Bologna, dove le notifiche erano andate a buon fine e dove il notificatore aveva accertato il trasferimento; 2) violazione dell’art. 102 c.p.c., per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo pignorato, qualificato come litisconsorte necessario.
La decisione
La Corte ha ritenuto ammissibile la proposizione con unico atto del regolamento di competenza e del ricorso per cassazione. Ha accolto il primo motivo, affermando che, in presenza di elementi concreti indicativi della dimora del debitore a Bologna e del buon esito delle notifiche in quel luogo, la competenza del giudice dell’esecuzione spetta al Tribunale di Bologna ai sensi dell’art. 26-bis c.p.c., non potendo fondarsi la competenza esclusivamente sulla residenza anagrafica. Ha accolto anche il secondo motivo, rilevando che il terzo pignorato è litisconsorte necessario insieme al debitore e che, quindi, il giudice non può decidere sulla competenza senza la sua partecipazione al processo. Per effetto, la Corte ha dichiarato la competenza del Tribunale di Bologna, ha cassato la decisione impugnata quanto al profilo relativo al contraddittorio e ha rinviato al Tribunale di Bologna, che dovrà integrare il contraddittorio nei confronti del terzo pignorato e provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 96 c.p.c.
richiamato solo come titolo del credito azionato in executivis; non oggetto di specifica interpretazione.
art. 42 c.p.c.
consente il regolamento di competenza; è ammessa la sua proposizione congiunta, in unico atto, con il ricorso per cassazione quando si deducano anche altri vizi.
art. 26-bis c.p.c.
la competenza dell’esecuzione si determina in base al luogo di residenza, dimora o domicilio del debitore; la residenza anagrafica non esclude la rilevanza di elementi concreti che dimostrino dimora o domicilio altrove.
art. 102 c.p.c.
il terzo pignorato è litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione e deve partecipare anche quando si discute della competenza.
art. 360 c.p.c.
richiamato come base del ricorso per cassazione proposto cumulativamente al regolamento di competenza.
Massime di principio
- È ammissibile la proposizione con unico atto del regolamento di competenza e del ricorso per cassazione, quando le doglianze riguardino sia la competenza sia altri vizi autonomamente deducibili.
- In materia di espropriazione forzata, la competenza territoriale del giudice dell’esecuzione si individua nel luogo di residenza, dimora o domicilio del debitore; la mera residenza anagrafica non è decisiva se risultano elementi concreti che dimostrino dimora o domicilio in altro luogo.
- La nozione di dimora o domicilio può essere desunta da dati fattuali obiettivi, come il trasferimento accertato dal notificatore e l’esito positivo delle notifiche all’indirizzo effettivo del debitore.
- Nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi con pignoramento presso terzi, il terzo pignorato è litisconsorte necessario insieme al debitore; la decisione, compresa quella sulla competenza, richiede l’integrazione del contraddittorio nei suoi confronti.
- Il giudice non può pronunciarsi validamente sulla competenza in un processo esecutivo quando manchi la partecipazione di una parte necessaria del rapporto processuale esecutivo.
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