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Sentenza

Sentenza n. 2688/2026 - Palermo, Sezione 5

Giustizia amministrativa202500112

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Determinazione della Questura di Palermo che ha negato la monetizzazione dei congedi ordinari maturati nel 2020 e 2021 e riconosciuto per il 2023 soltanto 22 dei 44 giorni attestati come non fruiti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (poliziotto in congedo)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, sovrintendente capo della Polizia di Stato rimasto pressoché continuativamente assente per ragioni di salute dal 29 agosto 2019 e dispensato per permanente inabilità fisica dal 4 luglio 2024, ha impugnato la determinazione del 18 novembre 2024 che aveva riconosciuto la monetizzazione per il 2022-2024, ma l’aveva negata per il 2020 e il 2021 e limitata a 22 giorni per il 2023. Con i primi due motivi ha dedotto la violazione dell’art. 14 del d.P.R. n. 395/1995 e dell’art. 5, comma 8, del d.l. n. 95/2012: i 17 giorni maturati nel 2020 e i 45 del 2021 non erano stati fruiti per la prolungata infermità e la successiva cessazione dal servizio, non per libera scelta, sicché non occorreva dimostrare esigenze di servizio né presentare una formale richiesta di riporto. Con il terzo e il quarto motivo ha lamentato la violazione degli obblighi informativi del datore di lavoro pubblico, richiamando l’art. 31, par. 2, della Carta dei diritti fondamentali UE e l’art. 7 della direttiva 2003/88/CE: l’Amministrazione non lo avrebbe invitato a fruire delle ferie né informato del rischio di perderle senza indennizzo. Con il quinto motivo ha contestato il computo del 2023, chiedendo la monetizzazione di ulteriori 22 giorni rispetto ai 22 già liquidati, sul presupposto di 44 giorni maturati e non fruiti. Ha chiesto l’annullamento parziale dell’atto, l’accertamento del diritto alla monetizzazione di complessivi 84 giorni (17 per il 2020, 45 per il 2021 e 22 ulteriori per il 2023) e la condanna al pagamento.

La decisione

Il TAR ha accolto tutti i motivi. Ha ritenuto che il divieto generale di monetizzazione delle ferie non possa privare dell’indennità il dipendente che non abbia potuto fruirne per una causa non imputabile, quando il rapporto è cessato e il recupero in natura è divenuto impossibile. Per il personale della Polizia di Stato, la disciplina di settore riconosce la monetizzazione anche quando la cessazione avviene per infermità o per dispensa dopo aspettativa per infermità: pertanto, per il 2020 e il 2021, la Questura ha erroneamente richiesto la prova di documentate esigenze di servizio, requisito riferibile all’ordinaria mancata fruizione durante il servizio. Il ricorrente aveva prestato complessivamente soltanto sei giorni di servizio tra il 29 agosto 2019 e il 3 luglio 2024; le assenze per infermità e la successiva dispensa avevano reso oggettivamente impossibile utilizzare il congedo residuo. La fruizione parziale di alcune ferie non rende imputabile al dipendente l’impossibilità di smaltire il residuo, e la mancanza di una richiesta formale di riporto non determina la perdita del diritto. Inoltre, l’Amministrazione non ha provato di aver concretamente consentito la fruizione delle ferie, invitato il dipendente a utilizzarle o informato tempestivamente delle conseguenze della mancata fruizione. Per il 2023, l’attestazione dell’ufficio di appartenenza comprovava 44 giorni non fruiti e la Questura non ha giustificato l’esclusione dei 22 giorni residui né provato che fossero stati fruiti o già pagati; l’onere della relativa prova gravava sull’Amministrazione, che disponeva dei registri e dei prospetti. Il TAR ha annullato la determinazione nella parte contestata, accertato il diritto alla monetizzazione di 17 giorni per il 2020, 45 per il 2021 e ulteriori 22 per il 2023, e condannato il Ministero al pagamento dell’indennità corrispondente e delle spese, liquidate in € 2.500,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato se dovuto, con distrazione al difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 8, d.l. n. 95/2012

    Tale disposizione, tuttavia, non può essere interpretata nel senso di privare dell’indennità sostitutiva il lavoratore che non abbia potuto godere delle ferie per una causa non dipendente dalla propria volontà.

    Il divieto generale di monetizzazione nel pubblico impiego non esclude l’indennità sostitutiva quando il mancato godimento dipende da una causa non imputabile al lavoratore e, dopo la cessazione del rapporto, la fruizione in natura è impossibile.

  • art. 14, comma 11, d.P.R. n. 395/1995

    L’art. 14, comma 11, del d.P.R. 31 luglio 1995, n. 395 stabilisce che il diritto al congedo ordinario non è riducibile in ragione delle assenze per infermità, anche quando queste si siano protratte per l’intero anno solare.

    Nel regime del personale della Polizia di Stato, le assenze per infermità, anche protratte per l’intero anno, non riducono il diritto al congedo ordinario maturato.

  • art. 14, comma 14, d.P.R. n. 395/1995

    Tale requisito riguarda l’ipotesi ordinaria nella quale il dipendente, rimasto in servizio, non abbia potuto utilizzare il congedo per necessità organizzative dell’Amministrazione.

    La prova di documentate esigenze di servizio è richiesta per la mancata fruizione del congedo da parte del dipendente rimasto in servizio e non si estende alla distinta ipotesi di cessazione per infermità disciplinata dall’art. 18 del d.P.R. n. 254/1999.

  • art. 18, comma 1, d.P.R. n. 254/1999

    L’art. 18, comma 1, del d.P.R. 16 marzo 1999, n. 254 prevede, inoltre, il pagamento sostitutivo del congedo non fruito non soltanto in presenza delle documentate esigenze di servizio contemplate dall’art. 14, comma 14, del d.P.R. n. 395 del 1995, ma anche in caso di cessazione dal servizio per infermità o di dispensa disposta dopo il collocamento in aspettativa per infermità.

    La monetizzazione del congedo non fruito è dovuta anche quando il rapporto cessa per infermità o per dispensa successiva all’aspettativa per infermità, senza che occorra dimostrare le esigenze di servizio previste per la diversa ipotesi ordinaria.

  • art. 7 direttiva 2003/88/CE

    La perdita può verificarsi soltanto qualora il datore di lavoro dimostri di avere concretamente posto il dipendente nelle condizioni di esercitare il diritto, invitandolo, se necessario formalmente, a fruire delle ferie e informandolo in modo accurato e tempestivo delle conseguenze della mancata utilizzazione.

    Il lavoratore non perde automaticamente il diritto alle ferie annuali retribuite e alla correlata indennità per il solo fatto di non averne chiesto la fruizione: il datore di lavoro deve provare di avergli concretamente consentito di esercitare il diritto e di averlo informato delle conseguenze della mancata utilizzazione.

  • art. 31, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

    Il diritto alle ferie annuali retribuite trova fondamento nell’art. 36, terzo comma, Cost. e, sul piano eurounitario, nell’art. 7 della direttiva 2003/88/CE e nell’art. 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

    La norma è richiamata quale fondamento eurounitario del diritto alle ferie annuali retribuite, la cui funzione è assicurare un periodo effettivo di riposo e recupero delle energie psicofisiche.

  • art. 36, terzo comma, Cost.

    La sua funzione consiste nell’assicurare al lavoratore un periodo effettivo di riposo e di recupero delle energie psicofisiche, sicché la fruizione in natura costituisce la modalità ordinaria di soddisfacimento del diritto, mentre la corresponsione di un’indennità sostitutiva è ammessa, in linea generale, soltanto quando il rapporto di lavoro sia cessato e il godimento delle ferie sia divenuto definitivamente impossibile.

    Il diritto alle ferie retribuite tutela il riposo effettivo: la fruizione in natura è ordinaria, mentre l’indennità sostitutiva è dovuta, in linea generale, quando il rapporto è cessato e il godimento delle ferie è divenuto definitivamente impossibile.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego, il divieto di monetizzazione delle ferie non può comportare la perdita del diritto all’indennità sostitutiva quando il mancato godimento dipende da circostanze oggettive non imputabili al dipendente e il rapporto cessa rendendo impossibile la fruizione in natura.
  • Per il personale della Polizia di Stato, il pagamento sostitutivo del congedo ordinario non fruito è dovuto anche in caso di cessazione dal servizio per infermità o di dispensa disposta dopo il collocamento in aspettativa per infermità; in tale ipotesi non è necessario dimostrare le documentate esigenze di servizio previste per la mancata fruizione durante il servizio.
  • La mancata presentazione di una formale richiesta di riporto non comporta la perdita del congedo quando una prolungata infermità abbia oggettivamente impedito al dipendente di fruirne e la cessazione del rapporto ne abbia reso impossibile il recupero.
  • Il datore di lavoro pubblico può opporre la perdita delle ferie non fruite soltanto se dimostra di aver concretamente posto il dipendente in condizione di esercitare il diritto, invitandolo a fruirne e informandolo in modo accurato e tempestivo delle conseguenze della mancata utilizzazione.
  • Quando l’ufficio di appartenenza attesta il numero di giorni di congedo maturati e non fruiti, l’Amministrazione che contesta il dato o sostiene che i giorni siano stati fruiti o già pagati deve fornire la relativa prova mediante la documentazione nella propria disponibilità.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenziale
RamiPubblico impiego e concorsi
IstitutiLegittimo affidamentoOnere della prova e principio dispositivo

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