Ordinanza n. 531/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall'Amministrazione intimata in ordine all'istanza di convocazione al fine del rilascio del visto per motivi di studio in favore del Ricorrente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza di convocazione per il rilascio del visto per motivi di studio
Esito
La controversia
Il ricorrente ha agito per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dall'Ambasciata d'Italia a Islamabad sull'istanza diretta a ottenere la convocazione necessaria alla procedura di rilascio di un visto per motivi di studio. In via incidentale ha chiesto una misura cautelare di natura propulsiva. Nel corso della camera di consiglio, l'amministrazione ha comunicato che l'appuntamento richiesto era stato fissato dalla sede diplomatica.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare, ritenendo venuto meno l'interesse del ricorrente a ottenere una pronuncia interinale propulsiva, poiché l'appuntamento era stato fissato dall'amministrazione. Le spese della fase cautelare sono state compensate: il Collegio ha considerato sia il periodo non particolarmente lungo tra la richiesta dell'appuntamento e la notificazione del ricorso, sia il comportamento collaborativo dell'amministrazione, che si era attivata per soddisfare la richiesta in tempi ragionevoli. L'ordinanza non definisce nel merito l'eventuale domanda di accertamento del silenzio.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata nell'ambito della tutela cautelare nel processo amministrativo; la fissazione dell'appuntamento ha fatto venir meno l'interesse alla misura interinale propulsiva.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio cautelare promosso contro il silenzio dell'amministrazione, l'amministrazione adempie alla specifica attività richiesta con la domanda interinale, viene meno l'interesse alla pronuncia cautelare propulsiva e l'istanza deve essere respinta.
- La regolazione delle spese della fase cautelare può essere compensata considerando congiuntamente la durata del ritardo dell'amministrazione tra l'istanza e il ricorso e il successivo comportamento amministrativo, ove l'amministrazione si sia attivata in tempi ragionevoli per soddisfare la richiesta.
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