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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05697/2025 del 04/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Una società aveva agito come cessionaria di un credito che assumeva derivare dalla indebita percezione, da parte della banca, di somme versate in esecuzione di clausole contrattuali nulle relative ai rapporti tra la cedente e l'istituto di credito. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto della domanda ritenendo non provata in modo certo la cessione del credito, quindi la legittimazione attiva della società attrice. Nel ricorso per cassazione la società deduceva, con un primo motivo, violazione degli artt. 115, 167, 183, 221 e segg. c.p.c., nonché degli artt. 1260 e 1264 c.c., sostenendo che la banca non avesse tempestivamente contestato la cessione e che la Corte territoriale avesse erroneamente escluso l'operatività della non contestazione e del disconoscimento della copia dell'atto di cessione. Con un secondo motivo denunciava violazione degli artt. 115, 116, 167, 183, 215 c.p.c. e degli artt. 1260, 1264 e 2712 c.c., lamentando che la Corte d'appello avesse omesso di valorizzare l'allegazione e la documentazione prodotta, gli estratti conto e gli elementi presuntivi idonei a dimostrare la cessione del credito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo privo di specificità perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata: la Corte d'appello non aveva negato l'eventuale tardività della contestazione, ma aveva escluso in radice l'applicabilità del principio di non contestazione, poiché il fatto della cessione non era conosciuto dalla banca ceduta. Ha inoltre rilevato che incombeva sulla ricorrente allegare e dimostrare la conoscenza del fatto da parte del soggetto contro cui il principio veniva invocato. Quanto al secondo motivo, la censura è stata dichiarata inammissibile perché, riqualificata nel suo contenuto, incorreva nella preclusione di cui all'art. 348-ter, comma 5, c.p.c. per la ricorrenza della doppia conforme, senza che la ricorrente avesse indicato le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato come norma sulla valutazione della prova e sul principio di non contestazione, ma la censura è stata ritenuta inammissibile per difetto di specificità.

  • art. 116 c.p.c.

    Invocato in relazione alla valutazione delle prove; la Corte non entra nel merito per inammissibilità.

  • art. 1260 c.c.

    Richiamato per la cessione del credito, ma non è stato superato il difetto di prova della cessione.

  • art. 1264 c.c.

    Richiamato in tema di opponibilità della cessione al debitore ceduto; la Corte non affronta il merito per le inammissibilità rilevate.

  • art. 167 c.p.c.

    Invocato sulla contestazione dei fatti costitutivi; il motivo è stato reputato non specifico rispetto alla ratio della sentenza di merito.

  • art. 183 c.p.c.

    Richiamato in relazione alle memorie istruttorie e alla tempestività delle contestazioni; la Corte non accoglie la censura.

  • art. 215 c.p.c.

    Richiamato per il disconoscimento delle scritture; la Corte osserva che il disconoscimento opera solo per documenti provenienti dalla parte contro cui sono prodotti.

  • art. 221 c.p.c. e segg.

    Richiamato nel primo motivo in tema di verificazione/disconoscimento, ma senza utilità decisiva nel caso concreto.

  • art. 2712 c.c.

    Richiamato con riferimento alla copia fotografica e alle riproduzioni meccaniche; la Corte non supera il vaglio preliminare di ammissibilità.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    Applicato per la preclusione da doppia conforme: il secondo motivo è inammissibile perché non indica le diverse ragioni di fatto delle due decisioni di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato per la statuizione sull'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il principio di non contestazione opera solo rispetto a fatti noti alla parte contro cui è invocato; chi lo deduce deve allegare e, se necessario, dimostrare che la controparte conosceva la circostanza controversa.
  • La contestazione della prova documentale non può essere automaticamente pretesa nei confronti di documenti o copie provenienti da terzi; il disconoscimento ex art. 215 c.p.c. presuppone che il documento provenga dalla parte contro cui è prodotto.
  • Il ricorso per cassazione deve confrontarsi puntualmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la censura che si limiti a reiterare una diversa lettura del fatto è inammissibile per difetto di specificità.
  • In presenza di doppia conforme, il vizio di omesso esame o di erronea valutazione del fatto è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.
  • Quando si agisce quale cessionario del credito, la legittimazione attiva dipende dalla prova certa della cessione, che non può essere supplita da elementi meramente indiziari se il giudice di merito ritiene non raggiunta la dimostrazione del trasferimento.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveCessione del credito
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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