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Cassazione Civile, Ordinanza n. 41082/2021 del 21/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (terzo acquirente)

La controversia

Nel corso di un'espropriazione immobiliare promossa da un creditore contro una debitrice, la figlia di quest'ultima ha proposto opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c., deducendo di aver acquistato dalla madre il compendio immobiliare pignorato e sostenendo che il pignoramento e la sua trascrizione fossero nulli e quindi inopponibili nei suoi confronti. L'opposizione è stata accolta in primo grado e confermata in appello. In cassazione il creditore procedente ha proposto tre motivi: 1) violazione dell'art. 2665 c.c. per avere la corte territoriale ritenuto che le inesatte indicazioni catastali nella nota di trascrizione del pignoramento fossero idonee a creare incertezza sull'individuazione dei beni; 2) omesso esame di un fatto decisivo, assumendo che la corte d'appello non avesse considerato che le vecchie numerazioni catastali usate nella nota erano comunque idonee a identificare gli immobili; 3) violazione dell'art. 2665 c.c. per non aver attribuito rilievo alle dichiarazioni contenute nell'atto di acquisto del terzo opponente, dal quale risultava la conoscenza del pignoramento. La controricorrente ha anche chiesto la sospensione del giudizio per la pendenza di un reclamo relativo all'estinzione del processo esecutivo, istanza respinta dalla Corte per mancanza di pregiudizialità.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata l'eccezione di improcedibilità sollevata dalla controricorrente, osservando che la notifica del ricorso era stata richiesta prima della notificazione della sentenza impugnata e che, in ogni caso, la relazione di notificazione risultava prodotta in atti. Ha poi escluso la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c., perché la controversia sull'opposizione di terzo all'esecuzione e quella sul reclamo relativo all'estinzione del processo esecutivo hanno oggetto diverso e non sono tra loro pregiudiziali. Nel merito, la Corte ha confermato che la valutazione dell'idoneità delle indicazioni catastali contenute nella nota di trascrizione a individuare i beni pignorati è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, censurabile solo nei limiti della motivazione; nel caso concreto, la corte territoriale aveva adeguatamente motivato rilevando che i dati catastali indicati erano inesistenti o comunque non consentivano la sicura identificazione dei beni. Ha inoltre ribadito che, ai fini dell'opponibilità ai terzi dell'atto trascritto, conta solo il contenuto della nota di trascrizione e non il titolo, né rilevano stati soggettivi o la buona fede del terzo. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile anche perché, in presenza di sentenza di appello confermativa, il ricorso per cassazione era proponibile solo per i motivi di cui ai nn. 1, 2, 3 e 4 dell'art. 360 c.p.c., ai sensi dell'art. 348-ter, comma 5, c.p.c.; in ogni caso, il fatto dedotto era stato già esaminato. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna del ricorrente alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 619 c.p.c.

    L'opposizione di terzo all'esecuzione è il rimedio azionato da chi rivendica diritti sui beni pignorati e contesta l'opponibilità del pignoramento.

  • art. 2665 c.c.

    La validità della trascrizione va valutata in base alla capacità della nota di trascrizione di consentire l'individuazione oggettiva del bene e del negozio, senza incertezze; rilevano il contenuto della nota e l'idoneità oggettiva delle indicazioni, non gli stati soggettivi del terzo.

  • art. 295 c.p.c.

    La sospensione necessaria è esclusa quando tra i due giudizi non vi sia una reale pregiudizialità logico-giuridica.

  • art. 375 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la procedura camerale e per il deposito di memorie.

  • art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.

    La produzione della relazione di notificazione della sentenza può risultare comunque in atti e consentire il controllo sulla tempestività del ricorso.

  • art. 327 c.p.c.

    Richiamato per la tempestività dell'impugnazione in assenza di notificazione della sentenza.

  • art. 325 c.p.c.

    Richiamato solo per escludere che nella specie si ponesse un problema di rispetto del termine breve.

  • art. 348 ter, comma 5, c.p.c.

    In caso di sentenza d'appello conforme alla decisione di primo grado, il ricorso per cassazione è limitato ai motivi di cui ai nn. 1, 2, 3 e 4 dell'art. 360 c.p.c.

  • art. 360 c.p.c.

    Richiamato per delimitare i motivi deducibili in cassazione e, in particolare, per escludere la censura ex n. 5 nel caso di doppia conforme.

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    In caso di rigetto dell'impugnazione sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1 bis, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    Richiamato quale parametro del contributo unificato aggiuntivo.

Massime di principio

  • Ai fini dell'opponibilità ai terzi della trascrizione di un pignoramento, l'indagine deve concentrarsi esclusivamente sulla nota di trascrizione: essa deve contenere elementi tali da consentire l'individuazione certa e univoca dei beni e del negozio, senza necessità di ricorrere al titolo.
  • L'idoneità o meno delle indicazioni catastali inserite nella nota di trascrizione a generare incertezza è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo nei limiti del vizio motivazionale consentito.
  • La valutazione della validità/opponibilità della trascrizione ha carattere oggettivo: non assumono rilievo la conoscenza effettiva del terzo, la sua buona o mala fede, né dichiarazioni contenute in atti successivi o estranei alla nota di trascrizione.
  • La sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. richiede una pregiudizialità logico-giuridica effettiva; non basta che le vicende dei giudizi possano, in fatto, interferire o rendere possibile la cessazione della materia del contendere.
  • Nel regime della 'doppia conforme', il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile in cassazione quando la sentenza di appello conferma quella di primo grado, restando deducibili solo i motivi tipici previsti dalla norma.
  • La deduzione di violazione di legge non può essere usata per sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio quando la censura investe in realtà un accertamento di fatto adeguatamente motivato dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione forzataOpposizioni esecutiveGiurisdizione
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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