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Cassazione Penale, Ordinanza n. 38852/2025 del 02/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza impugnata riguardava un imprenditore individuale, titolare della ditta "Confezioni Hu Zhise", condannato in primo e secondo grado per omessa presentazione delle dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA per il periodo d'imposta 2014, al fine di evadere le imposte, con fatto commesso in Fucecchio il 29/12/2015. Con il ricorso per cassazione si deducevano tre censure: 1) violazione di legge per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, sostenendo che la Corte territoriale avesse trascurato elementi difensivi rilevanti; 2) eccessività della pena, determinata sopra il minimo edittale senza adeguata motivazione; 3) mancata concessione della sospensione condizionale della pena, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione. La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondati tutti i motivi, osservando che lo scostamento dalle soglie di punibilità era significativo, che la pena era stata determinata in misura prossima al minimo e che il giudizio prognostico negativo sulla sospensione condizionale era sorretto da una motivazione non illogica, valorizzando anche condotte fiscali pregresse e ulteriori elementi negativi relativi ad anni d'imposta diversi.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto manifestamente infondati i tre motivi, affermando che la particolare tenuità del fatto era preclusa dallo scostamento significativo dalle soglie di punibilità e dall'assenza di integrale pagamento del debito tributario; che la censura sulla pena tendeva in realtà a una rivalutazione del merito, estranea al sindacato di legittimità; e che il diniego della sospensione condizionale era stato motivato in modo congruo sulla base della complessiva condotta dell'imputato e di un giudizio prognostico sfavorevole. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000

    Integra il reato di omessa presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA, contestato al titolare dell'impresa individuale per il periodo d'imposta 2014.

  • art. 131-bis cod. pen.

    La particolare tenuità del fatto è esclusa quando lo scostamento dalla soglia di punibilità è significativo e il debito tributario non risulta integralmente adempiuto o rateizzato secondo i parametri considerati dalla norma come interpretata dalla Corte.

  • art. 13, comma 3-ter, d.lgs. n. 74 del 2000

    ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., il giudice valuta, in modo prevalente, uno o più dei seguenti indici: a) l'entità dello scostamento dell'imposta evasa rispetto al valore soglia stabilito ai fini della punibilità; b) salvo quanto previsto dal comma 1, l'avvenuto adempimento integrale dell'obbligo di pagamento secondo il piano di rateizzazione concordato con l'amministrazione finanziaria; c) l'entità del debito tributario residuo, quando sia in fase di estinzione mediante rateizzazione; d) la situazione di crisi ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al d.lgs. n. 14 del 2019

    Nel giudizio sulla particolare tenuità nei reati tributari assumono rilievo prevalente lo scostamento dalla soglia, l'adempimento del debito, il residuo tributario e l'eventuale crisi d'impresa; un debito significativamente eccedente la soglia e non saldato preclude la non punibilità se tali indici sono valutati in senso ostativo.

  • artt. 132 e 133 cod. pen.

    La graduazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, da esercitare secondo i criteri legali di commisurazione; in cassazione non è consentita una nuova valutazione della congruità della pena se la motivazione non è arbitraria o manifestamente illogica.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017

    Consente di aumentare oltre il massimo la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nei reati tributari, la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile quando lo scostamento dalla soglia di punibilità è significativo; solo uno scostamento di lieve entità consente di passare alla valutazione complessiva degli ulteriori indici di meritevolezza.
  • Ai fini dell'art. 131-bis cod. pen. nei reati tributari, assumono rilievo prevalente l'entità dello scostamento dall'imposta soglia, l'eventuale integrale adempimento del debito e l'ammontare del residuo tributario; l'assenza di pagamento integrale e un debito sensibilmente eccedente la soglia ostano alla non punibilità.
  • La censura in cassazione sulla quantificazione della pena è inammissibile quando mira soltanto a una diversa valutazione di merito della congruità del trattamento sanzionatorio, se la decisione di merito è sorretta da motivazione non illogica e non arbitraria.
  • Il diniego della sospensione condizionale della pena è legittimo se il giudice di merito formula un giudizio prognostico negativo basato su elementi concreti relativi alla condotta complessiva dell'imputato, anche riferiti ad annualità diverse dal fatto contestato; non è necessario esaminare analiticamente tutti i parametri dell'art. 133 cod. pen., purché siano indicati quelli ritenuti decisivi.
  • In sede di legittimità, il controllo della Cassazione non può risolversi in una nuova ponderazione delle circostanze fattuali già valutate dai giudici di merito, ma è limitato alla verifica della coerenza logica e giuridica della motivazione.

Come è indicizzato

MaterieOmessa dichiarazioneImpugnazioniPena e commisurazioneCause di non punibilità
RamiReati tributariProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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