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Sentenza

Sentenza n. 1884/2026 - Firenze, Sezione 3

per l'annullamento - del provvedimento 22.03.2022, prot. n. 3620, con il quale la responsabile dell'Area 3, in applicazione dell'art. 206 bis della legge regionale della Toscana 10.11.2014, n. 65, ha inflitto la sanzione di € 35.297,21; - oltreché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.

Giustizia amministrativa202200677

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento comunale che ha irrogato la sanzione pecuniaria di € 35.297,21 ai sensi dell'art. 206-bis della L.R. Toscana n. 65/2014

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I proprietari hanno impugnato la sanzione pecuniaria di € 35.297,21, irrogata per difformità edilizie di un'abitazione realizzata in forza di licenza del 29 agosto 1968, tra cui la traslazione del sedime rispetto al progetto originario. Le difformità erano state sottoposte a SCIA in sanatoria nel dicembre 2020. Con il primo motivo hanno dedotto violazione dell'art. 3 l. 241/1990 per assenza di motivazione sull'applicazione della norma e sui criteri di calcolo e sulla consistenza immobiliare considerata. Con il secondo hanno denunciato violazione dell'art. 206-bis L.R. Toscana n. 65/2014 e della l. 392/1978, difetto di istruttoria e travisamento, contestando il costo di produzione assunto dal Comune: secondo le loro stime, sarebbe stato pari a € 27.209,75 considerando la sola porzione interessata, oppure a € 31.264,00 considerando l'intero edificio. Hanno inoltre sostenuto che il presupposto della fascia di rispetto stradale sarebbe venuto meno per lo spostamento del tracciato, essendo oggi l'immobile distante oltre 20 metri. Con il terzo motivo hanno contestato la sanzione perché non autori materiali dell'abuso, avendo acquistato l'immobile per successione, e perché irrogata molto tempo dopo i fatti senza un interesse pubblico attuale e specifico. Con il quarto motivo hanno sostenuto che l'art. 206-bis, destinato a favorire gli abusi anteriori al 17 marzo 1985, non potesse produrre una sanzione più gravosa di quella prevista dall'art. 206 per gli abusi successivi; hanno chiesto quindi l'applicazione di quest'ultimo parametro e della sanzione minima di € 1.032,00. Il Comune ha eccepito l'inammissibilità per mancata impugnazione della nota presupposta del 2021 e ha chiesto il rigetto nel merito.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso, prescindendo dall'eccezione comunale d'inammissibilità perché il gravame era infondato nel merito. Ha respinto i primi tre motivi richiamando la natura vincolata della repressione degli abusi edilizi: non occorrono una motivazione ulteriore rispetto all'indicazione dei presupposti e alla qualificazione dell'abuso, né una comparazione di interessi legata al tempo trascorso o alla posizione soggettiva degli attuali proprietari. Anche la determinazione della sanzione è vincolata quando dipende da parametri normativi predeterminati; la motivazione può essere assolta mediante richiamo alla norma e alla documentazione tecnica e contabile conoscibile, purché consenta di comprendere il calcolo. Le stime alternative dei ricorrenti sono state ritenute una diversa ricostruzione tecnico-economica, non supportata da allegazioni. Ha respinto anche il quarto motivo: le difformità, pacificamente risalenti alla costruzione anteriore al 17 marzo 1985, ricadono nell'art. 206-bis, senza ragione per applicare l'art. 206; inoltre, non è coerente invocare il parametro dell'aumento del valore venale, ritenuto in concreto più gravoso, e presumere che sarebbe stata applicata la sanzione minima di € 1.032,00, ipotesi indimostrata e riferita a un potere non ancora esercitato. Spese compensate per la risalenza dei fatti.

Norme richiamate

  • art. 3 l. 241/1990

    il potere sanzionatorio attribuito all’amministrazione locale costituisce esercizio di un potere vincolato nell’an e non necessita di motivazione aggiuntiva rispetto all'indicazione dei presupposti di fatto e all'individuazione e qualificazione degli abusi edilizi

    La motivazione della sanzione edilizia vincolata non deve contenere considerazioni ulteriori rispetto ai presupposti di fatto e all'individuazione e qualificazione dell'abuso.

  • art. 206-bis L.R. Toscana n. 65/2014

    le difformità edilizie risalgano all’atto della costruzione del fabbricato, avvenuta in epoca antecedente al 17 marzo 1985, di talché non v’è ragione alcuna per sottrarre una fattispecie concreta aderente ad un preciso parametro normativo dal suo ambito di applicazione.

    Le difformità edilizie anteriori al 17 marzo 1985 ricadono nel regime dell'art. 206-bis; non è consentito sostituirgli il parametro previsto per le difformità successive solo perché si ritiene che quest'ultimo possa condurre a una sanzione minima inferiore.

  • art. 206 L.R. Toscana n. 65/2014

    non si vede come tale scopo sia frustrato per effetto dell’applicazione del criterio di commisurazione della sanzione a tale scopo previsto dal legislatore (il costo di produzione dell’immobile) e, al fine di rispettare la (presunta) voluntas legis, si debba fare riferimento ad un parametro di determinazione (quale quello dell’aumento del valore venale dell’immobile) che, come correttamente rilevato anche da parte ricorrente, risulta, in concreto, sicuramente più gravoso

    Il parametro dell'art. 206 non può sostituire quello specificamente previsto dall'art. 206-bis per gli abusi anteriori al 17 marzo 1985, anche invocando una finalità di maggior favore, quando il parametro alternativo risulta in concreto più gravoso.

  • art. 34, comma 2, d.P.R. n. 380/2001

    la determinazione della sanzione pecuniaria ha natura vincolata, risolvendosi nell'applicazione di parametri normativamente predeterminati (nella fattispecie, costo di produzione stabilito in base alla legge n. 392/1978 e superficie occupata dalla della parte dell'opera realizzata in difformità dal titolo abilitativo), del che ne consegue che l'obbligo di motivazione è attenuato e può ritenersi adempiuto anche mediante il mero richiamo alla norma di riferimento e alla documentazione tecnica e contabile richiamata per relationem, purché conoscibile dal privato, che sia posto in condizione di comprendere l'iter logico-matematico seguito dall'Amministrazione

    Quando la sanzione pecuniaria è calcolata attraverso parametri normativi predeterminati, l'obbligo motivazionale è attenuato: il richiamo alla norma e alla documentazione tecnica e contabile conoscibile è sufficiente se consente al destinatario di ricostruire il calcolo.

  • l. 392/1978

    la determinazione della sanzione pecuniaria ha natura vincolata, risolvendosi nell'applicazione di parametri normativamente predeterminati (nella fattispecie, costo di produzione stabilito in base alla legge n. 392/1978 e superficie occupata dalla della parte dell'opera realizzata in difformità dal titolo abilitativo)

    Per la determinazione della sanzione rileva il costo di produzione stabilito secondo la l. 392/1978, insieme alla superficie della parte dell'opera difforme dal titolo.

Massime di principio

  • La repressione degli abusi edilizi costituisce esercizio di un potere vincolato: il provvedimento sanzionatorio non richiede una motivazione aggiuntiva rispetto all'indicazione dei presupposti di fatto e all'individuazione e qualificazione dell'abuso.
  • Il tempo trascorso dalla realizzazione dell'abuso non comporta, di per sé, un più stringente obbligo motivazionale né impone una comparazione tra l'interesse pubblico alla repressione e l'interesse del proprietario; è sufficiente la constatazione dell'abusività del manufatto.
  • Quando la sanzione pecuniaria è determinata applicando parametri normativi predeterminati, la motivazione può essere assolta con il richiamo alla norma e alla documentazione tecnica e contabile, purché questa sia conoscibile e permetta al destinatario di comprendere il percorso di calcolo. Le stime alternative del privato non comprovate da elementi di supporto non dimostrano l'erroneità della quantificazione amministrativa.
  • Le difformità edilizie realizzate prima del 17 marzo 1985 ricadono nell'art. 206-bis della L.R. Toscana n. 65/2014; la disciplina dell'art. 206 per le opere successive non può essere applicata in sostituzione del regime temporalmente pertinente sulla base della mera ipotesi che l'amministrazione avrebbe irrogato il minimo edittale.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioni
RamiEdilizia
IstitutiDifetto di motivazioneEccesso di potereDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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