Cassazione Penale, Ordinanza n. 07861/2026 del 27/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello resa ex art. 599-bis c.p.p., che aveva confermato la condanna di primo grado a anni 1 e mesi 9 di reclusione per dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti. Il fatto contestato consisteva nell'avere, quale amministratore unico di una società, al fine di evadere imposte sui redditi e IVA, utilizzato fatture apparentemente emesse da due società indicate negli atti e nell'avere indicato elementi passivi fittizi, realizzando evasione dell'IRES. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto vizio di motivazione e violazione dell'art. 143 c.p.p. per omessa traduzione degli atti in lingua comprensibile all'imputato alloglotta. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di motivazione e violazione di legge per il rigetto dell'eccezione di nullità del procedimento fondata sulla medesima violazione dell'art. 143 c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il ricorso. Ha osservato che l'accertamento sulla conoscenza della lingua italiana da parte dell'imputato è demandato al giudice di merito come valutazione di fatto, censurabile in cassazione solo se manifestamente illogica o carente. Nel caso concreto, la Corte territoriale aveva valorizzato elementi convergenti: sottoscrizione del processo verbale di constatazione redatto dall'Agenzia delle Entrate, interlocuzione diretta con i verbalizzanti senza interprete, verbale di identificazione/elezione di domicilio/nomina del difensore di fiducia in cui si dava atto che l'imputato parlava e comprendeva l'italiano, nonché ulteriori dati logici quali la stabile residenza in Italia dal 2011 e lo svolgimento di attività imprenditoriale. In conseguenza dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 2 d.lgs. 74/2000
Norma incriminatrice posta a fondamento della condanna per utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti al fine di evadere imposte dirette e IVA.
art. 143 c.p.p.
La conoscenza della lingua italiana da parte dell'imputato va accertata dal giudice di merito come questione di fatto; la traduzione degli atti è esclusa quando dagli atti emerga, con motivazione congrua, che l'imputato comprende la lingua italiana.
art. 599-bis c.p.p.
La sentenza d'appello impugnata è stata emessa nel rito di definizione concordata/non partecipata richiamato dalla norma.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, alla condanna alle spese segue quella al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Corte cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità non è dovuta solo se vi sia assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- In materia di traduzione degli atti per l'imputato alloglotta, l'accertamento della effettiva conoscenza della lingua italiana è rimesso al giudice di merito e costituisce un apprezzamento di fatto non sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua e non illogica.
- La prova della conoscenza della lingua italiana può essere desunta anche da elementi estrinseci e documentali risultanti dagli atti di polizia giudiziaria o del procedimento, come dichiarazioni rese senza interprete, sottoscrizione di verbali, elezione di domicilio e nomina del difensore, purché gli elementi siano univoci.
- Quando il giudice di merito motiva in modo coerente sulla comprensione della lingua italiana da parte dell'imputato, la doglianza relativa alla mancata traduzione degli atti non può essere rivalutata in sede di legittimità se non nei limiti del vizio di motivazione apparente o manifestamente illogica.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 27 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 07722/2026 del 27/02/2026
- ordinanza_penale · 27 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 07736/2026 del 27/02/2026
- ordinanza_penale · 27 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 07738/2026 del 27/02/2026
- ordinanza_penale · 27 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 07739/2026 del 27/02/2026
- ordinanza_penale · 27 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 07741/2026 del 27/02/2026
- ordinanza_penale · 27 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 07742/2026 del 27/02/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →