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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36591/2023 del 30/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un gruppo di medici, che avevano frequentato scuole di specializzazione dopo il 1991 percependo la borsa di studio prevista dal d.lgs. n. 257 del 1991, agiva contro varie amministrazioni statali chiedendo il risarcimento dei danni per la mancata o tardiva attuazione delle direttive comunitarie in materia di adeguata remunerazione dei medici specializzandi. In particolare sostenevano che l'importo percepito fosse rimasto inadeguato rispetto alla retribuzione dovuta per i corsi successivi al 2006/2007 e chiedevano anche gli adeguamenti collegati all'inflazione e alla rideterminazione triennale della borsa, oltre ai benefici del d.lgs. n. 368 del 1999 e dei relativi decreti attuativi. Il Tribunale rigettava le domande; l'appello veniva dichiarato inammissibile. Con il ricorso per cassazione i medici deducevano: 1) violazione delle norme sulle direttive europee e sulla responsabilità dello Stato per mancata attuazione, sostenendo che il legislatore italiano avesse mantenuto nel tempo una remunerazione non più adeguata; 2) violazione di norme processuali e sostanziali per il mancato riconoscimento degli aggiornamenti della borsa di studio legati al costo della vita e alla contrattazione collettiva; 3) violazione delle norme sulle spese di lite, per aver la Corte d'appello posto a loro carico le spese anche in favore dei Ministeri e per un asserito errore di calcolo nella sentenza di primo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché la questione era già risolta da giurisprudenza consolidata: il recepimento delle direttive era avvenuto con la l. n. 428 del 1990 e con il d.lgs. n. 257 del 1991, mentre il d.lgs. n. 368 del 1999 non costituiva un nuovo e necessario recepimento, ma una scelta discrezionale del legislatore nazionale; nessun rinvio pregiudiziale era necessario, perché il diritto UE non definisce la nozione di "retribuzione adeguata". Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo sia nella parte riferita all'ordinanza ex art. 348-ter c.p.c., non ricorribile per omessa pronuncia sul singolo motivo di appello, sia nella parte sostanziale, perché la giurisprudenza è ferma nel negare l'adeguamento triennale e l'indicizzazione della borsa di studio per gli anni considerati, in ragione delle norme legislative che hanno congelato gli importi e le quote di finanziamento. Ha ritenuto inammissibile anche il terzo motivo, osservando che le spese possono essere poste a carico della parte che ha convenuto in giudizio anche i terzi litisconsorti necessari o processuali, e che la liquidazione operata rientrava nei parametri tariffari ed era quindi insindacabile in cassazione. Inoltre, in ragione del carattere consolidato della giurisprudenza e della reiterazione di censure già disattese, ha condannato i ricorrenti anche ex art. 96, comma 3, c.p.c. e al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 360-bis c.p.c.

    consente la declaratoria di inammissibilità quando le questioni proposte sono già state decise in modo conforme dalla giurisprudenza di legittimità, senza che il ricorso offra argomenti idonei a mutare orientamento

  • art. 348-ter c.p.c.

    ordinanza di inammissibilità dell'appello

    l'ordinanza che dichiara inammissibile l'appello non è ricorribile per cassazione per denunciare l'omessa pronuncia su un motivo di gravame, essendo il giudizio prognostico complessivo

  • art. 332 c.p.c.

    in caso di litisconsorzio facoltativo, l'impugnazione preclusa per alcuni litisconsorti non richiede l'ordine di notificazione dell'impugnazione agli stessi

  • art. 360, comma primo, nn. 3 e 4, c.p.c.

    utilizzato come base formale delle censure, ma le doglianze sono state ritenute inammissibili per contrasto con giurisprudenza consolidata o per difetto di ricorribilità del provvedimento impugnato

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato in relazione alla condanna alle spese, ma la censura è stata respinta perché la liquidazione era conforme ai criteri di soccombenza

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    la condanna officiosa ha natura sanzionatoria e si giustifica in presenza di abuso del processo, mala fede o colpa grave, valutate anche alla luce del contesto complessivo della lite

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    in caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 1-bis, art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per la misura dell'ulteriore importo dovuto in conseguenza dell'esito del ricorso

  • art. 6 d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257

    ha regolato il trattamento economico dei medici specializzandi negli anni considerati, ma non è stato riconosciuto il diritto agli adeguamenti richiesti oltre i limiti stabiliti dalla giurisprudenza e dalla legislazione successiva

  • art. 32, comma 12, L. 27 dicembre 1997, n. 449

    ha consolidato la quota del Fondo sanitario nazionale destinata alle borse di studio e ha escluso gli aggiornamenti previsti dall'art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991 per il triennio considerato

  • art. 36, comma 1, L. 27 dicembre 2002, n. 289

    ha confermato il blocco degli aggiornamenti economici delle borse di studio

  • art. 1, comma 300, L. 23 dicembre 2005, n. 266

    ha inciso sul regime del d.lgs. n. 368 del 1999 e ha escluso l'applicazione retroattiva delle nuove disposizioni sul trattamento economico

  • art. 46, comma 2, d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368

    come sostituito dalla L. n. 266 del 2005, ha fatto salva la vigenza dell'art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991 solo fino all'anno accademico 2005-2006

  • art. 96 c.p.c.

    richiamato anche in relazione alla responsabilità aggravata per lite temeraria, con affermazione della sua funzione sanzionatoria contro l'abuso del processo

  • art. 111 Cost.

    indicato come parametro costituzionale di riferimento della sanzione ex art. 96 c.p.c., in relazione al giusto processo e alla ragionevole durata

  • art. 24 Cost.

    richiamato nel contraddittorio interpretativo sulla portata dell'art. 96 c.p.c., ma non assunto come parametro dirimente per restringerne l'applicazione

Massime di principio

  • Il medici specializzandi che abbiano frequentato i corsi negli anni coperti dal d.lgs. n. 257 del 1991 non possono pretendere, in via risarcitoria, l'applicazione retroattiva del diverso e più favorevole regime economico introdotto dal d.lgs. n. 368 del 1999, quando la normativa successiva sia espressione di una scelta discrezionale del legislatore nazionale.
  • Quando la giurisprudenza di legittimità ha già risolto in modo stabile una questione, il ricorso che si limiti a riproporre le medesime argomentazioni senza apportare elementi nuovi è inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
  • L'ordinanza di inammissibilità dell'appello ex art. 348-ter c.p.c. non è autonomamente ricorribile per cassazione per dedurre l'omessa pronuncia su singoli motivi di gravame, perché il controllo di tale provvedimento riguarda un giudizio prognostico complessivo.
  • Il trattamento economico dei medici specializzandi per gli anni interessati non è soggetto né all'indicizzazione al costo della vita né all'adeguamento triennale previsto dall'art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991, in presenza delle norme di blocco succedutesi nel tempo.
  • La condanna alle spese può essere posta a carico della parte che abbia evocato in giudizio anche un terzo rispetto alla domanda principale, quando la sua partecipazione al processo sia stata necessitata dalla prospettata incidenza della decisione.
  • La sanzione ex art. 96, comma 3, c.p.c. ha funzione pubblicistica e repressiva dell'abuso del processo; la valutazione di mala fede o colpa grave può tener conto anche della reiterazione di ricorsi fondati su questioni già definitivamente chiarite dalla giurisprudenza.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAImpugnazioniSpese di lite
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

Testo integrale

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