Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 608/2026 - Napoli, Sezione 5

per l'ottemperanza della Sentenza del Tribunale Ordinario di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del Lavoro, n. 992/2024 (n. 1951/2023 rg), emessa in data 13.5.2024, depositata in pari data, non impugnata e passata in giudicato, come da certificazione della Cancelleria del Tribunale di Torre Annunziata del 15.4.2025.

Giustizia amministrativa202506126

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Torre Annunziata, giudice del lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica del docente per due annualità

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, non impugnata dall'amministrazione, con la quale era stato accertato il suo diritto a fruire del beneficio economico annuo di 500 euro previsto per la formazione e l'aggiornamento del personale docente mediante carta elettronica, in relazione a due annualità di contratti a tempo determinato. La sentenza aveva quindi imposto al Ministero l'attribuzione di un buono elettronico complessivo di 1.000 euro, oltre alle spese processuali e agli accessori. La ricorrente ha dedotto l'inerzia dell'amministrazione nonostante la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penale per l'ulteriore ritardo. Nel corso del giudizio ha rinunciato alla domanda di penale.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato. Ha verificato la proponibilità dell'azione di ottemperanza, il rispetto del termine processuale applicabile, il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario e il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. In assenza di prova dell'adempimento, ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della pronuncia, mediante attribuzione del beneficio spettante e pagamento delle somme dovute. Ha inoltre nominato sin da subito quale commissario ad acta il responsabile della Direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega, attribuendogli un ulteriore termine di 60 giorni dalla comunicazione della scadenza del termine assegnato all'amministrazione. Il commissario dovrà porre in essere tutti gli atti contabili necessari, inclusi stanziamento, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento, non potendo l'esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa giustificare l'inottemperanza. La domanda di penale non è stata esaminata per intervenuta rinuncia. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.

    La disposizione consente di proporre davanti al giudice amministrativo l'azione di ottemperanza per ottenere l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 114, comma 1, c.p.a.

    Il termine previsto per l'azione di ottemperanza risulta rispettato.

  • art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.

    Le disposizioni processuali risultano rispettate quanto alla trattazione camerale del giudizio di ottemperanza.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all'esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 115 c.p.a.

    La notificazione della sentenza all'amministrazione è stata considerata ai fini dell'esecuzione del titolo giudiziale.

  • art. 1 l. n. 107/2015

    Costituisce la base normativa del beneficio economico della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente.

  • art. 479 c.p.c.

    La sentenza richiama la disciplina della notificazione del titolo esecutivo e la modifica secondo cui le copie conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva.

  • art. 6 d.m. 17 gennaio 2025, n. 6

    Individua la struttura dirigenziale del Ministero alla quale è stato attribuito l'incarico di commissario ad acta.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è proponibile davanti al giudice amministrativo per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che imponga a una pubblica amministrazione un obbligo di conformazione relativo al caso deciso.
  • Quando l'amministrazione non dimostri di avere dato esecuzione a un titolo giudiziale passato in giudicato, il giudice dell'ottemperanza deve dichiarare l'obbligo di esecuzione integrale entro un termine assegnato e può nominare sin dall'origine un commissario ad acta per l'ipotesi di ulteriore inerzia.
  • Nell'esecuzione del giudicato nei confronti della pubblica amministrazione, il commissario ad acta può essere incaricato di compiere tutti gli atti contabili necessari al pagamento, inclusi stanziamento, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa.
  • L'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una legittima causa di impedimento all'esecuzione del giudicato; l'amministrazione e l'eventuale commissario devono adottare le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
  • Per l'esecuzione forzata nei confronti di una pubblica amministrazione deve essere decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.