Ordinanza n. 798/2026 - Torino, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, n. 2805/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 4437/2024, pubblicata in data 31.10.2024, notificata il 14.11.2024 e passata in giudicato, con cui l’intimato Ministero è stato condannato alla corresponsione in favore della ricorrente della somma di € 1.958,52, oltre interessi legali, a titolo di retribuzione professionale docenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: istanza del commissario ad acta nominato nel giudizio di ottemperanza, volta alla rinuncia all'incarico
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Nel giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di una sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento di € 1.958,52, oltre interessi legali, a titolo di retribuzione professionale docenti, il TAR aveva ordinato al Ministero di adempiere entro sessanta giorni e aveva nominato, per il caso di ulteriore inottemperanza, un commissario ad acta, con facoltà di delega. Il commissario ha chiesto di rinunciare all'incarico sostenendo che, a seguito della riorganizzazione ministeriale, le competenze erano state trasferite ad altra Direzione generale e che gli Uffici Scolastici Regionali disponevano dei capitoli di spesa e degli strumenti applicativi necessari al pagamento. Ha inoltre dedotto l'impossibilità di imputare la spesa a capitoli riferiti a contenziosi estranei alle proprie attuali attribuzioni. Il Collegio ha esaminato la sussistenza di un giusto motivo di rinuncia ai sensi dell'art. 20, comma 1, c.p.a., rilevando anche che, nelle more, la ricorrente aveva comunicato l'avvenuto pagamento e che il termine assegnato all'amministrazione non era ancora scaduto.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza di rinuncia. Ha preliminarmente rilevato che la nomina del commissario non era ancora divenuta efficace, poiché il termine concesso all'amministrazione per adempiere non era scaduto, e che la ricorrente aveva comunicato il sopravvenuto pagamento delle somme dovute. Nel merito, ha affermato che il commissario ad acta opera quale ausiliario del giudice e non quale organo straordinario dell'amministrazione inadempiente: esercita un potere distinto e autonomo, fondato sul potere del giudice amministrativo di sostituirsi all'amministrazione per assicurare una tutela piena ed effettiva. Di conseguenza, l'esercizio dell'incarico non è limitato dalle ordinarie attribuzioni del commissario nell'amministrazione di appartenenza; il commissario può anche delegare l'incarico a dirigenti o funzionari di altre articolazioni della medesima amministrazione, senza che rilevino i rapporti gerarchici o il riparto interno delle competenze. Il Collegio ha quindi escluso che la riorganizzazione ministeriale e il trasferimento delle competenze costituissero un giusto motivo di rinuncia. Ha inoltre precisato che il commissario o il delegato può utilizzare i capitoli di spesa del Ministero o dell'Ufficio Scolastico Regionale destinati al pagamento, ovvero qualsiasi altro capitolo disponibile individuato secondo buona amministrazione, nonché, se necessario, fondi fuori bilancio o il pagamento in conto sospeso. Il dispositivo si limita al rigetto dell'istanza di rinuncia.
Norme richiamate
art. 21 c.p.a.
Il commissario ad acta è un ausiliario del giudice e, nell'esecuzione del giudicato, esercita un potere distinto e autonomo rispetto alle ordinarie competenze dell'amministrazione di appartenenza.
art. 20, comma 1, c.p.a.
La rinuncia all'incarico del commissario ad acta richiede un giusto motivo; il mutamento dell'organizzazione interna e delle attribuzioni amministrative non integra, di per sé, tale motivo.
Massime di principio
- Il commissario ad acta nominato nel giudizio di ottemperanza opera quale ausiliario del giudice, non quale organo straordinario dell'amministrazione inadempiente, ed esercita un potere autonomo fondato sulla funzione sostitutiva del giudice amministrativo.
- Le ordinarie attribuzioni del commissario all'interno dell'amministrazione di appartenenza non delimitano i poteri conferiti dal giudice per l'esecuzione del giudicato; pertanto, il commissario può essere anche un soggetto estraneo all'amministrazione inadempiente, purché professionalmente idoneo.
- Il trasferimento delle competenze tra uffici o la riorganizzazione interna dell'amministrazione non costituiscono, di per sé, un giusto motivo per rinunciare all'incarico di commissario ad acta, soprattutto quando l'atto di nomina preveda un'ampia facoltà di delega.
- Quando la nomina lo consente, il commissario ad acta può delegare l'incarico a un dirigente o funzionario di altra articolazione della medesima amministrazione, anche indipendentemente dal riparto interno delle competenze e dai rapporti gerarchici.
- Nell'esecuzione di una condanna pecuniaria, il commissario ad acta può individuare, secondo buona amministrazione, i capitoli di spesa disponibili dell'amministrazione obbligata o degli uffici competenti e, ove necessario, ricorrere a fondi fuori bilancio o al pagamento in conto sospeso.
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