Ordinanza n. 144/2026 - Parma, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordine di rimozione delle condizioni di pericolo derivanti dal cedimento di una porzione di muro perimetrale, adottato dal Responsabile del Servizio comunale ai sensi dell’art. 30 d.lgs. 285/1992
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione, il provvedimento comunale del 13 aprile 2026, conclusivo del procedimento avviato ai sensi dell’art. 7 l. 241/1990, con il quale le è stato ordinato di rimuovere entro sessanta giorni le condizioni di pericolo causate dal cedimento di una porzione del muro di delimitazione della proprietà privata. È stato impugnato anche il verbale della Polizia Locale relativo all’accertamento della situazione. Dalla motivazione dell’ordinanza cautelare emerge che il provvedimento è stato adottato dal Responsabile del Servizio Edilizia-Urbanistica-Ambiente-Lavori pubblici ai sensi dell’art. 30 d.lgs. 285/1992, mentre il comma 2 della disposizione attribuisce al Prefetto il potere di ordinare la demolizione o il consolidamento di fabbricati e muri che minacciano rovina, salva la competenza del Sindaco per i casi contingibili e urgenti a tutela della pubblica incolumità.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l’efficacia del provvedimento impugnato. Ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris, ravvisando un possibile vizio relativo alla competenza dell’organo comunale che ha adottato l’ordine: il potere esercitato ai sensi dell’art. 30, comma 2, d.lgs. 285/1992 risulta attribuito al Prefetto, salvo l’eventuale esercizio, nei casi contingibili e urgenti, del distinto potere sindacale di ordinanza a tutela della pubblica incolumità. Ha inoltre ravvisato il periculum in mora nel grave e irreparabile pregiudizio connesso all’intervento diretto intimato alla proprietaria. Le spese della fase cautelare sono state compensate. Il merito è stato fissato all’udienza pubblica del 4 novembre 2026.
Norme richiamate
art. 30 d.lgs. 285/1992
“Fabbricati, muri e opere di sostegno”; “Salvi i provvedimenti che nei casi contingibili ed urgenti possono essere adottati dal sindaco a tutela della pubblica incolumità, il prefetto, sentito l’ente proprietario o concessionario, può ordinare la demolizione o il consolidamento a spese dello stesso proprietario dei fabbricati e dei muri che minacciano rovina se il proprietario, nonostante la diffida, non abbia provveduto a compiere le opere necessarie”
Il TAR ha ritenuto, in sede cautelare, che il potere ordinario di ordinare la demolizione o il consolidamento di muri che minacciano rovina spetti al Prefetto, mentre al Sindaco compete il distinto potere nei casi contingibili e urgenti a tutela della pubblica incolumità; il Responsabile del servizio comunale non risulta indicato dalla disposizione quale organo competente.
art. 7 l. 241/1990
“Comunicazione di avvio del procedimento”
La norma è richiamata quale base dell’avvio del procedimento amministrativo, senza specifica statuizione interpretativa nella fase cautelare.
art. 55 c.p.a.
Ha costituito la base processuale per la valutazione della domanda cautelare, con verifica del fumus boni iuris e del periculum in mora.
art. 677 c.p.
Il provvedimento impugnato richiamava la possibile segnalazione al Procuratore della Repubblica in caso di mancata ottemperanza; l’ordinanza non svolge ulteriori valutazioni sulla fattispecie penale.
Massime di principio
- Quando un provvedimento di messa in sicurezza o di demolizione di un muro che minaccia rovina è adottato ai sensi dell’art. 30, comma 2, d.lgs. 285/1992, la competenza ordinaria appartiene al Prefetto, sentito l’ente proprietario o concessionario; il Comune non può attribuire tale potere al proprio responsabile del servizio in assenza di una diversa e specifica base normativa.
- La competenza del Sindaco prevista dall’art. 30, comma 2, d.lgs. 285/1992 riguarda i soli casi contingibili e urgenti a tutela della pubblica incolumità e deve essere distinta dal potere ordinario attribuito al Prefetto.
- In sede cautelare, il fumus boni iuris può ravvisarsi nella plausibile incompetenza dell’organo che ha adottato l’ordine di messa in sicurezza; il periculum in mora sussiste quando l’atto impone un intervento diretto suscettibile di arrecare al destinatario un pregiudizio grave e irreparabile.
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