Cassazione Penale, Sentenza n. 20283/2022 del 25/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di legittimità ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, disponendo la declaratoria che il reato è estinto per prescrizione. Per effetto di ciò non si è proceduto all'esame di merito dei motivi di ricorso e non è stata disposta la prosecuzione del processo. Sentenza emessa a Roma il 28-02-2022.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'Appello di Lecce per presunta violazione di legge e vizio di motivazione. La questione centrale riguarda l'estinzione del reato per prescrizione: si tratta del reato indicato dall'art. 95 del D.P.R. 115/2002, con fatto datato 11-03-2013. La Corte sottolinea che, essendo maturata la prescrizione del reato, tale causa estintiva impedisce l'esame del merito dei motivi di ricorso; inoltre non risulta possibile applicare l'art. 129, comma finale, c.p.p., perché non è evidente il ricorrere di una delle cause di non punibilità ivi previste, come risultante dalla motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 95 D.P.R. 115/2002
La norma individua il reato contestato; la Corte ritiene che il fatto riferito al 11-03-2013 sia ormai estinto per prescrizione e pertanto la causa estintiva impedisce la prosecuzione del processo o la valutazione piena dei motivi di merito.
art. 129, ultimo comma, cod. proc. pen.
La Corte precisa che non può applicarsi il disposto se non risulta evidente il ricorrere di una delle cause di non punibilità richiamate dalla norma; nel caso di specie tale evidente ricorrenza non sussiste, per le ragioni esposte nella motivazione della sentenza impugnata.
Giurisprudenza della Cassazione citata
Sez. U., 21-10-1992, Marino; Sez. U., n. 35490 del 28/05/2009, Rv. 244275; Cass., 23-1-1997, Bornigia; Cass., 24-6-1996, Battaglia
I precedenti richiamati consolidano il principio per cui la presenza di una causa estintiva del reato impone la immediata declaratoria di estinzione e preclude la possibilità di rinviare il processo o di disporre la prosecuzione davanti al giudice di rinvio.
Massime di principio
- Se il reato è estinto per prescrizione, il giudice deve dichiararne immediatamente l'estinzione e non può disporre la prosecuzione del processo né rinviare la decisione per valutare ulteriormente il merito.
- La dichiarazione di estinzione per prescrizione prevale sull'esame dei motivi di merito del ricorso; pertanto, quando la prescrizione è accertata, il ricorso può avere esito favorevole anche senza entrare nel merito degli altri profili.
- L'applicazione di eventuali cause di non punibilità (es. previste dall'art.129 c.p.p.) richiede che la loro sussistenza sia chiara ed evidente nella fase di legittimità; se ciò non è evidente, tali disposizioni non possono essere invocate per evitare la declaratoria di estinzione per prescrizione.
- In situazioni analoghe è fondamentale calcolare con precisione i termini di prescrizione dal fatto e considerare eventuali interruzioni o sospensioni: un accertamento corretto della prescrizione può determinare l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
- Quando il ricorso mira a far emergere la prescrizione, il difensore dovrebbe focalizzarsi soprattutto sulla ricostruzione cronologica degli atti processuali e su eventuali elementi che possano interrompere o sospendere la prescrizione.
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